venerdì, Marzo 29, 2024
Uncategorized

La discrezionalità amministrativa nei concorsi pubblici

Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione concorsuale.
All’art. 63, 4°comma, del Codice del Processo Amministrativo, sono previsti degli strumenti di carattere processuale. Esso recita: <<Qualora reputi necessario l’accertamento di fatti o l’acquisizione di valutazioni che richiedono particolari competenze tecniche, il giudice può ordinare l’esecuzione di una verificazione ovvero, se indispensabile, può disporre una consulenza tecnica. >>. Vi è, inoltre, una disciplina specifica per entrambi gli istituti.

L’Art. 66  c.p.a. regolamenta l’istituto della Verificazione:

<<1. Il collegio, quando dispone la verificazione, con ordinanza individua l’organismo che deve provvedervi, formula i quesiti e fissa un termine per il suo compimento e per il deposito della relazione conclusiva. Il capo dell’organismo verificatore, o il suo delegato se il giudice ha autorizzato la delega, è responsabile del compimento di tutte le operazioni.

  1. L’ordinanza è comunicata dalla segreteria all’organismo verificatore.
  2. Con l’ordinanza di cui al comma 1 il collegio può disporre che venga corrisposto all’organismo verificatore, o al suo delegato, un anticipo sul compenso.
  3. Terminata la verificazione, su istanza dell’organismo o del suo delegato, il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore, ponendolo provvisoriamente a carico di una delle parti. Si applicano le tariffe stabilite dalle disposizioni in materia di spese di giustizia, ovvero, se inferiori, quelle eventualmente stabilite per i servizi resi dall’organismo verificatore. Con la sentenza che definisce il giudizio il Collegio regola definitivamente il relativo onere.>>.

In sostanza, con la verificazione, il giudice rimette ad un altro organo amministrativo l’accertamento che aveva precedentemente svolto la commissione.
All’articolo successivo, il codice, invece, disciplina la consulenza tecnica d’ufficio, prevedendo che : << 1. Con l’ordinanza con cui dispone la consulenza tecnica d’ufficio, il collegio nomina il consulente, formula i quesiti e fissa il termine entro cui il consulente incaricato deve comparire dinanzi al magistrato a tal fine delegato per assumere l’incarico e prestare giuramento ai sensi del comma 4. L’ordinanza è comunicata al consulente tecnico a cura della segreteria.

  1. Le eventuali istanze di astensione e ricusazione del consulente sono proposte, a pena di decadenza, entro il termine di cui al comma 1 [e sono decise dal presidente o dal magistrato delegato con decreto non impugnabile].
  2. Il collegio, con la stessa ordinanza di cui al comma 1, assegna termini successivi, prorogabili ai sensi dell’articolo 154 del codice di procedura civile, per:
  3. a) la corresponsione al consulente tecnico di un anticipo sul suo compenso;
  4. b) l’eventuale nomina, con dichiarazione ricevuta dal segretario, di consulenti tecnici delle parti, i quali, oltre a poter assistere alle operazioni del consulente del giudice e a interloquire con questo, possono partecipare all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che è presente il consulente del giudice per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le loro osservazioni sui risultati delle indagini tecniche;
  5. c) la trasmissione, ad opera del consulente tecnico d’ufficio, di uno schema della propria relazione alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici;
  6. d) la trasmissione al consulente tecnico d’ufficio delle eventuali osservazioni e conclusioni dei consulenti tecnici di parte;
  7. e) il deposito in segreteria della relazione finale, in cui il consulente tecnico d’ufficio dà altresì conto delle osservazioni e delle conclusioni dei consulenti di parte e prende specificamente posizione su di esse.
  8. Il giuramento del consulente è reso davanti al magistrato a tal fine delegato, secondo le modalità stabilite dall’articolo 193 del codice di procedura civile.
  9. Il compenso complessivamente spettante al consulente d’ufficio è liquidato, al termine delle operazioni, ai sensi dell’articolo 66, comma 4, primo e terzo periodo.>>.

In pratica, si tratta di una rimessione ad un soggetto dotato di particolari requisiti professionali che gli consentono di essere iscritto in un apposito albo.

Questo secondo strumento non può essere utilizzato per effettuare un esame diverso delle valutazioni tecniche discrezionali della P.A., bensì, va a valutare solo l’iter logico.

Come si sa, l’art. 97, 4° comma della Costituzione, impone il concorso pubblico per l’accesso ai pubblici uffici. La disciplina è integrata anche da quanto previsto dal D.P.R. n. 497 del 1994, il quale, all’articolo 12 stabilisce l’obbligo in capo alla commissione esaminatrice di predisporre i criteri per addivenire alla produzione del punteggio. Si fa riferimento alla “griglia di valutazione” e all’obbligo di motivazione. La prima ha la funzione di sintetizzare il c.d. giudizio tecnico discrezionale e risponde adeguatamente al principio di economicità. La seconda è funzionale al principio di buon andamento e di trasparenza della P.A.

Recentemente, l’art. 46 della legge n. 47 del 2012, al 5° comma, impone alla commissione esaminatrice di annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato. Tale norma è specifica per quanto riguarda l’esame di avvocato e andrebbe riassunta nella votazione numerica dell’elaborato, ossia nella somma  dei singoli voti. Anche se, parte della giurisprudenza ha ritenuto che non fosse ancora applicabile. Si pensi alla pronuncia del TAR Calabria (n. 1298 del 2014) o a quella del TAR Lazio (n. 2062 del 2016), secondo la quale si deve fare applicazione della sola disciplina previgente fino all’entrata in vigore della riforma.

Dunque, per fare chiarezza, è necessario distinguere i poteri esercitabili dalla P.A.

  • Potere tecnico-discrezionale. Basato sul principio di separazione dei poteri e sul principio di riserva dell’amministrazione. Esso non può essere sindacato a fondo, ma bisogna dimostrare che la P.A. abbia effettuato una valutazione erronea.
  • Potere vincolato. Viene esercitato a seguito di un accertamento di un fatto. Il giudice è dotato di sindacato pieno, come nel caso dell’ordinanza di abbattimento di un manufatto abusivo.
  • Potere discrezionale. Viene esercitato a seguito di una comparazione qualitativa di più interessi. La P.A. ha la possibilità di effettuare la scelta più opportuna per i suoi interessi. Il giudice non può assolutamente sindacarlo, ma questo tipo di provvedimento può essere comunque impugnato dinanzi al Giudice Amministrativo, o per insussistenza dei presupposti di fatto o per eccesso di potere per sviamento. Ovviamente non ne può essere sindacato il merito.
  • Accertamenti tecnici. Essi sono a cavallo tra i provvedimenti vincolati e i provvedimenti tecnico discrezionali.

Vien da sé che per ogni potere vi sia il rispettivo provvedimento e che i concorsi pubblici rientrano nella “branca” dei provvedimenti tecnico-discrezionali.

Il consiglio per l’operatore del diritto che avesse interesse ad impugnare il risultato ottenuto a seguito della valutazione della Commissione, è quello di dimostrare che sia stata erronea.

Purtroppo, il legislatore, negli ultimi anni, ha trascurato la particolarità di alcuni concorsi e ha mancato di dare attuazione ad alcune norme che sembravano essere compatibili con l’attuale sistema.

Lascia un commento