venerdì, Marzo 29, 2024
Di Robusta Costituzione

La disobbedienza civile: confini e fondamento in un ordinamento costituzionale

La disobbedienza civile: confini e fondamento in un ordinamento costituzionale

La disobbedienza civile è una forma di resistenza civile, consistente nella trasgressione di una legge o, più in generale, di un provvedimento di un’autorità pubblica, la quale viene realizzata da un gruppo di soggetti, il più delle volte su iniziativa di un singolo individuo, sulla base della convinzione che l’obbligo imposto sia ingiusto in relazione ad un valore superiore. Chi si rende protagonista di una tale iniziativa persegue un duplice obiettivo: uno immediato, in quanto volto ad evidenziare pubblicamente la presunta ingiustizia dell’atto in oggetto, attraverso azioni od omissioni che suscitano clamore e che diano esposizione mediatica; l’altro mediato e tendenzialmente più lento, poiché è diretto ad influire sul Legislatore con l’intento di ottenere la modifica o l’abrogazione dell’atto. In ogni caso, il fine ultimo è l’ottenimento di un’innovazione dell’ordinamento, ma non di certo il suo sovvertimento rivoluzionario[1]. L’origine del termine deriva dal titolo di un saggio del 1849, Civil Disobedience, scritto da Henry David Thoreau per indicare la ragione della sua riluttanza all’obbligo di pagare le imposte. Nell’ottica dell’Autore, quell’obbligo doveva essere considerato ingiusto, vista l’errata destinazione di quelle risorse nella guerra contro il Messico. Tuttavia, nonostante l’Autore abbia utilizzato quell’espressione come titolo del libro, occorre sottolineare che, applicando i criteri delle classificazioni sulle forme di resistenza, la condotta individuale di Thoreau ricadrebbe tra le contestazioni illegali.

Dalla definizione emergono i caratteri peculiari della disobbedienza civile, che permettono di tenerla distinta dalle altre manifestazioni di resistenza. In primo luogo, è un’azione di gruppo, a differenza della obiezione di coscienza. Seppure entrambe sono forme di resistenza tipiche di un Governo democratico e di uno Stato costituzionale pluralistico, e quindi conflittuale per la centralità della persona, l’obiezione di coscienza nasce dall’esigenza di salvaguardare la coscienza individuale, e dunque non si manifesta come un’azione pubblica di gruppo finalizzata alla modifica o all’abrogazione di un provvedimento. Essa si configura in un rifiuto legittimo e legale, in virtù del fatto che la libertà di coscienza è un valore costituzionalizzato, da attuarsi come ogni altro valore costituzionale, con la conseguenza che è la stessa legge ordinaria ad ammetterla nelle questioni etiche connesse con la sfera intima, lasciando una libertà di scelta al soggetto coinvolto, esclusivamente quando l’ordinamento non intende garantire un diritto altrui[2]. In nessun caso, l’obiezione di coscienza può avvenire al di fuori dell’alveo legale, tracciato dal Legislatore, restando, dunque, precluse tutte quelle pretese di autodeterminazione individuale: questa è la ragione per cui l’obiettore di coscienza non pone in essere un comportamento antigiuridico, mentre chi disobbedisce civilmente deve sottostare alle conseguenze legali previste per la trasgressione commessa. L’eventuale controversia, sorta a seguito di un’omissione illecita per motivi di coscienza o per un presunto esercizio incongruo della facoltà legale, può trovare risoluzione in sede giudiziaria[3].

Nel caso di disobbedienza civile, come scrisse J. Rawls, «non si fa appello ai principi della moralità personale o alle dottrine religiose […], si fa invece appello alla concezione della giustizia pubblicamente condivisa, che sottostà all’ordinamento politico. Si presuppone che in un regime democratico ragionevolmente giusto esista una concezione pubblica della giustizia in riferimento alla quale i cittadini regolano i propri affari politici e interpretano la Costituzione»[4]. Tuttavia, se a livello teorico risulta agevole distinguere i due fenomeni in parola, la variegata realtà concreta spesso sfugge ai paradigmi, ben potendo capitare casi in cui più soggetti decidano di divenire obiettori per la condivisione dei medesimi principi morali o religiosi e, al contrario, ipotesi in cui la disobbedienza civile venga innescata a seguito dell’iniziativa di un singolo individuo, per poi essere condivisa da altre persone. Del resto, sia la disobbedienza civile sia l’obiezione di coscienza condividono l’effetto, esplicito nel primo caso ed implicito nel secondo, di mettere in discussione un obbligo giuridico e, indirettamente, il potere politico.[5]

In secondo luogo, l’assenza di violenza è l’altro carattere peculiare della disobbedienza civile, come giustappunto lascia intendere l’aggettivo “civile”, a differenza delle sommosse, delle guerriglie, delle ribellioni e delle rivoluzioni, le quali presuppongono l’utilizzo, seppur minimo, della forza e della violenza. Occorre notare che i soggetti che decidono intenzionalmente di non rispettare un obbligo legale agiscono in modo diverso da un criminale comune: infatti, i primi hanno l’obiettivo di suscitare clamore per sottoporre una questione all’attenzione pubblica e si “sacrificano” per la collettività attraverso la sottoposizione volontaria alla pena, confermando così la fedeltà all’ordinamento giuridico, mentre il secondo infrange dolosamente la legge con la speranza, però, di farla franca.[6]

Tracciati i confini della disobbedienza civile, è giunto il momento di soffermare l’attenzione sull’esistenza o meno di un fondamento giuridico oppure, in sua assenza, tentare di rinvenire una base extra-giuridica su cui tale condotta possa innestarsi. A tal fine, bisogna prima di tutto effettuare un breve accenno alle diverse teorie filosofico-giuridiche con le quali è stata analizzata e “giustificata” la forza vincolante della legge, poiché l’intensità di tale forza varia a seconda della teoria di riferimento. Storicamente, le teorie sulla validità e sull’efficacia della legge sono state racchiuse in due correnti contrapposte, denominate Giusnaturalismo e Positivismo giuridico, il che non ha di certo precluso la nascita di teorie ibride di compromesso. A grandi linee, il Giusnaturalismo corrobora l’esistenza di un agglomerato di valori comuni agli esseri umani a prescindere dal tempo e dal luogo di provenienza. Prende il nome di diritto naturale, da cui trae fondamento e a cui si ispira la legislazione dei popoli, che rientra nel diritto positivo, con la conseguenza che quest’ultimo sarebbe giusto, e quindi vincolante, solo se e nella misura in cui il suo contenuto sia conforme al primo. Il Positivismo giuridico nega l’esistenza di un diritto naturale universale, condiviso tra le genti, ed ammette la validità e la forza vincolante del solo diritto positivo, derivando la prima dalla conformità della legge alla procedura per la sua emanazione, procedura che è regolata da altre leggi (c.d. “leggi sul procedimento”), mentre la seconda dal concetto tautologico “la legge va rispettata in quanto legge” oppure dalla previsione di una sanzione come conseguenza della mancata osservazione. Non esiste, pertanto, altro diritto al di fuori di quello elaborato dalle Istituzioni legittimate, i cui provvedimenti sono giusti in ogni caso a livello contenutistico, non esistendo alcun parametro valoriale a cui la legislazione debba necessariamente ispirarsi, considerata l’esclusiva centralità dei procedimenti di emanazione.[7] La giustizia, intesa come ispirazione a cui tendono i consociati per stare bene tra loro, nel Giusnaturalismo è motivo del diritto, mentre diventa una conseguenza nel Positivismo.[8]

La post-modernità ha portato un’evoluzione delle teorie filosofiche e giuridiche nella direzione di uno scardinamento della supremazia del Legislatore ordinario, unico interprete della volontà generale ed unico produttore del diritto, il cui massimo fulgore si manifestò nelle codificazioni borghesi sette-ottocentesche. Tale processo si concretizzò attraverso l’organizzazione di Assemblee costituenti, i cui membri individuarono i valori extra-giuridici largamente condivisi e li tradussero in principi costituzionali dotati di rilevanza giuridica, al fine di ordinare la realtà sociale.[9] In uno Stato di diritto contemporaneo, i princìpi della Costituzione si presentano come formule altamente generalizzate, affinché il pluralismo possa trovare la maggior garanzia possibile e, anche per questa loro caratteristica, non necessitano di adattamenti continui alla realtà sociale. Al contrario, le fonti di rango inferiore a quello della Costituzione, che hanno la funzione di attuare i principi costituzionali, sono mutevoli per via dell’esigenza di stare al passo con i mutamenti sociali, di far fronte a nuovi fenomeni o di modificare l’approccio politico alla risoluzione delle problematiche. Nei regimi democratici, il contenuto normativo è perennemente oggetto di contestazione nel dibattito pubblico, ma questa considerazione non implica assolutamente che ogni istanza sociale debba essere necessariamente accolta dalla maggioranza parlamentare, nonostante la notevole potenzialità espansiva dei diritti civili. Il nostro ordinamento giuridico, pur avendo i caratteri propri del positivo giuridico, è intriso di princìpi corrispondenti a quei valori che, nell’ottica dell’Assemblea costituente, al momento della loro formulazione, furono percepiti come universali.

Si pensi all’art. 2 Cost., secondo cui «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale», o all’art. 3, co.1, Cost., per cui «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Inoltre, facendo l’Italia parte di un organismo internazionale, l’Unione europea, si sono aggiunte le fonti sovranazionali, anch’esse intrise di princìpi: basti citare l’art. 2 Tue, in base al quale «l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini» e l’art. 1 della Carta di Nizza, che dopo il Trattato di Lisbona ha la stessa efficacia dei Trattati, secondo il quale «la dignità umana è inviolabile». Non esistendo nell’ordinamento italiano una norma specifica che legittimi alla disobbedienza civile nelle ipotesi di violazione di tali princìpi, potremmo essere indotti a ritenere, sulla scia del Giusnaturalismo, che una legge lesiva di quei princìpi universali e della morale comune non vada rispettata, in quanto estranea all’obiettivo di Giustizia e in quanto fonte non esclusiva del diritto. Partendo da questa considerazione, la disobbedienza civile avrebbe un fondamento etico extra-giuridico e si configurerebbe come una reazione ad una mera forza di fatto, scaturita da una legge non sorretta da un impianto valoriale, e quindi priva di giuridicità.[10]

Come già detto sopra, la disobbedienza civile è caratterizzata dal fatto di essere posta in essere da un gruppo di persone, il cui numero è irrilevante. Tale aspetto potrebbe far propendere ad ancorare il fondamento della disobbedienza civile all’art. 1 Cost., in particolar modo all’inciso «la sovranità appartiene al popolo […]», inteso quale blocco omogeneo prepolitico e detentore del potere costituente: in tal senso, la disobbedienza civile avrebbe un fondamento normativo e verrebbe classificata quale strumento di partecipazione attiva alla vita della comunità.[11] Tuttavia, questa tesi è vanificata dallo stesso art. 1 Cost. poiché, se è vero che la sovranità appartiene al popolo, quest’ultimo «la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione». La stessa Costituzione di una comunità pluralista, non a caso, contiene pesi e contrappesi tra i poteri dello Stato, forme di canalizzazione del dissenso e limiti alla pretesa voracità infinita tipica dei diritti, ritagliando così uno spazio minimo di tutela alle varie categorie di soggetti senza attentare alla libertà di altre. In più, la stessa Costituzione nonché la legislazione ordinaria contengono gli strumenti per la tutela della sfera individuale, per la correzione delle storture delle leggi e per l’integrazione delle loro lacune. Questi strumenti sono i seguenti:

1) l’obiezione di coscienza, ammessa dalle leggi che disciplinano settori etici, quando si ritiene di lasciare un margine di libertà di scelta al soggetto, non esistendo un diritto altrui da garantire, e quindi un corrispondente obbligo da adempiere;

2) l’eccezione di costituzionalità ex artt. 134 e ss. Cost., che consente alla Corte costituzionale di stabilire la compatibilità o meno di una legge ai princìpi costituzionali, potendo così arginare gli abusi o i ritardi delle maggioranze parlamentari;

3) la negoziazione e la trattativa con i dissenzienti, ossia un confronto tra le parti che può prevenire o chiudere un conflitto sociale;

4) il referendum abrogativo ex art. 75 Cost.;

5) la previsione di un diritto fondamentale di difesa ex art. 24 Cost., della statuizione delle garanzie di indipendenza e terzietà del giudice ex art. 101 e ss. Cost.  e del principio costituzionale del giusto processo ex art. 111 Cost.[12]

Conseguentemente, un provvedimento, emanato da un’autorità legittima e nel rispetto delle procedure previste, ha un’obbligatorietà, in quanto espressione di un ordinamento accettato dai consociati. Da questa prospettiva, risulta difficile rinvenire un fondamento giuridico alla disobbedienza civile, la quale sembrerebbe divenire superflua nel contesto costituzionale. Essa potrebbe essere utilizzata esclusivamente nelle ipotesi eccezionali in cui risulta precluso il ricorso ai suddetti strumenti legali e costituzionali ed è urgente contrastare atti che prevedono doveri o divieti, la cui attuazione o mancata attuazione importerebbe una violazione attuale e concreta della dignità umana, dell’integrità psico-fisica degli individui e delle minoranze, il maltrattamento degli animali, la minaccia alla coesione sociale e all’unità politica dello Stato, ma non scelte politiche che non si pongono in violazione di diritti fondamentali, attinenti, invece, a concessioni amministrative, come quelle costitutive di status (es. status di cittadino), la cui misura dipende da circostanze contingenti e la cui negazione può essere motivata da ragioni di integrità sociale, di difesa, di tutela della sicurezza dello Stato o degli interessi nazionali.

In conclusione, possiamo affermare che la disobbedienza civile è il presidio ultimo dei princìpi costituzionali, la forma di resistenza eccezionale per la tutela dello stesso sistema giuridico costituzionale. Solo in questi casi estremi, ci potrebbe essere la possibilità di considerare la disobbedienza civile come un’esimente per evitare la condanna penale, al pari delle esimenti della legittima difesa o dello stato di necessità, data l’urgenza di tutelare beni superiori (tra tutti, la vita). È, al contrario, inammissibile l’utilizzo delle forme di resistenza come mezzo di opposizione antagonista al potere, giungendo, sulla falsariga di Henry David Thoreau, ad affermare che «il Governo migliore è quello che non governa affatto»[13].

[1] N. Bobbio, Disobbedienza civile, in Dizionario di Politica a cura di Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, Utet Libreria, Torino 2004.

[2]  C. Cardia, Principi di Diritto Ecclesiastico, G. Giappichelli Editore, Torino 2015, pagg. 248-254.

[3] V. Baldini, La disobbedienza civile come forma (illegittima?) di resistenza contro la legge ingiusta… La condotta individuale di opposizione tra imperativo etico ed (auto)tutela costituzionale, in Dirittifondamentali.it – Fascicolo 1/2019.

[4] F. Viola, L’obiezione di coscienza come diritto, pag. 170; l’articolo è pubblicato in Persona y Derecho, 2009, n.61, pagg. 53-71, ed è consultabile in http://www1.unipa.it/viola/Obiezione_di_%20coscienza.pdf

[5] Ivi, pag. 171.

[6] Enciclopedia Treccani, voce Disobbedienza civile.

[7] Enciclopedia Treccani, voce Giusnaturalismo e Giuspositivismo, consultabile anche online http://www.treccani.it/enciclopedia/giusnaturalismo-e-giuspositivismo_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/

[8] G. Colombo, Sulle regole, Feltrinelli Editore, Milano 2012, pagg. 31-34.

[9] P. Grossi, Ritorno al diritto, Editori Laterza, Roma-Bari 2015, pagg. 67 e 68.

[10] V. Baldini, La disobbedienza civile come forma (illegittima?) di resistenza contro la legge ingiusta… La condotta individuale di opposizione tra imperativo etico ed (auto)tutela costituzionale, in Dirittifondamentali.it – Fascicolo 1/2019, pagg. 14-16.

[11] Ivi, pagg. 20-22.

[12] M. Cartabia e L. Violante, Giustizia e mito, il Mulino, Bologna 2018, pagg. 117-121.

[13] H. D. Thoreau, Disobbedienza civile, Feltrinelli, Milano 2017, pag. 1.

Angelo Ciarafoni

Nato il 23 febbraio 1993 a Roma, città che ha sintetizzato il mio crogiolo di origini, che vanno dalle Marche, passando per Rieti, fino a giungere alle comunità Arbëreshë di Calabria. Affascinato dalla politica, dalla psicologia e dall’umano senso di Giustizia, ho intrapreso gli studi giuridici all’Università degli Studi "Roma Tre" per comprendere i risvolti del potere, i suoi vincoli e le risposte alla non sempre facile convivenza civile. Sono volontario in varie associazioni, anche in campo legale. Da febbraio 2017 svolgo l'attività di tutor con le cattedre di "Informatica giuridica e logica giuridica (aspetti applicativi)" e di "Documentazione, comunicazione giuridica e processo civile", tenute dal Prof. Maurizio Converso. Da marzo 2019 inizio a collaborare con la Rivista giuridica Ius in itinere, contribuendo a scrivere articoli divulgativi per l'area di Diritto costituzionale. In particolare, mi soffermo sulle tematiche connesse al campo del lavoro, delle nuove tecnologie e del c.d. Terzo settore.

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