venerdì, Marzo 29, 2024
Diritto e Impresa

La distribuzione di prodotti assicurativi da parte delle agenzie di viaggio

A cura di: Avv. Nicola Spadafora, Studio Legale e Tributario Tonucci & Partners

Nuovi obblighi a seguito del recepimento della insurance distribution directive.

Qualche spunto di riflessione sulle nuove possibilità concesse alle agenzie di viaggio per quanto concerne il collocamento di prodotti assicurativi a copertura dei rischi connessi ai servizi offerti alla clientela. A seguito dell’entrata in vigore, a far data dal 1° ottobre 2018, della Direttiva (UE) 2016/97 recante disposizioni “sulla distribuzione assicurativa”, altresì nota come Insurance Distribution Directive, infatti, sono state introdotte nuove facoltà e, per converso, sono stati posti obblighi specifici a carico di figure definite dal Legislatore come “intermediari assicurativi a titolo accessorio”, tra i quali rientrano, tra gli altri, anche le agenzie di viaggio.

In materia assicurativa c’è stata, di recente, una significativa riorganizzazione, originata dall’impulso fornito in tale senso dal Legislatore comunitario, che, tramite la Direttiva (UE) 2016/97, ha imposto agli Stati membri di recepire le numerose modifiche apportate in materia entro i primi mesi dell’anno 2018, salvo, poi, prorogare tale scadenza al 1° ottobre 2018.

Il Legislatore italiano, per l’effetto, ha recepito i contenuti della normativa comunitaria attraverso il d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68, rubricato, per l’appunto, “Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa”, per mezzo del quale ha modificato e integrato il c.d. Codice delle Assicurazioni Private (i.e., il d.lgs 7 settembre 2005, n. 209).

Le novità introdotte, invero, sono assai numerose e spaziano dalla definizione di nuove figure di intermediari assicurativi (i.e., soggetti che, su incarico di imprese di assicurazione, procedono al collocamento dei loro prodotti) all’introduzione di nuovi e specifici obblighi di condotta concernenti l’attività di distribuzione.

Tralasciando una disamina esaustiva delle singole novità introdotte dalla Insurance Distribution Directive, esulando tale attività dallo scopo e dallo spazio a disposizione nel presente articolo, per quanto qui ci interessa, va segnalato, innanzitutto, che per intermediario assicurativo a titolo accessorio si è inteso considerare qualunque persona fisica o giuridica – fatta eccezione per banche e/o intermediari finanziari – la cui attività principale sia diversa dalla distribuzione assicurativa e che, su incarico di compagnie di assicurazione o di altri intermediari, distribuisca prodotti assicurativi complementari ai beni o servizi offerti; risulta, quindi, di tutta evidenza come, tra tali soggetti, rientrino anche le agenzie di viaggio, che, difatti, svolgono principalmente un’attività diversa dalla distribuzione assicurativa ma, nel contempo, potrebbero scegliere di impegnarsi, dietro pagamento di un corrispettivo (il c.d. premio assicurativo) ad assicurare il contraente dai rischi potenzialmente correlati al viaggio/vacanza prenotato (si pensi, ad esempio, alla perdita o al danneggiamento del bagaglio).

In virtù delle nuove norme introdotte, le agenzie di viaggio, dunque, possono procedere a distribuire prodotti assicurativi afferenti al proprio settore d’attività, ampliando di fatto la gamma di servizi messi a disposizione dei propri clienti, diversamente da ciò che era possibile in passato. Va, tuttavia, prestata particolare attenzione agli obblighi di condotta che, qualora si scegliesse di intraprendere tale attività, dovrebbero essere necessariamente osservati.

Sul punto, è utile segnalare che la summenzionata Insurance Distribution Directive, ha, tra l’altro, imposto a tutti i soggetti che, a vario titolo, distribuiscono prodotti assicurativi una serie di obblighi particolarmente stringenti per quanto concerne i rapporti con l’assicurato, prescrivendo precise regole di condotta, operative ancor prima della conclusione del contratto di assicurazione, ovvero tanto in fase pubblicitaria/promozionale, quanto nella fase più strettamente precontrattuale. Segnatamente, trattasi di obblighi di informazione e trasparenza, sui quali non è dato transigere, dal momento che, anche a prescindere dai rischi – economici e non solo – per eventuali contenziosi con gli assicurati, la loro violazione comporta anche sanzioni da parte della competente Autorità di vigilanza (i.e., l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, altresì noto come IVASS), che possono andare dalla sospensione della commercializzazione del singolo prodotto, fino al vero e proprio divieto, inclusa la diffusione al pubblico – a mezzo stampa o tramite altre modalità ritenute idonee – dei medesimi provvedimenti sanzionatori.

Gli obblighi informativi in discussione valgono, peraltro, indistintamente per tutti gli intermediari assicurativi, poiché tanto è prescritto dalla clausola generale contenuta nell’art. 107, comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private, così come modificato a seguito del recepimento della Insurance Distribution Directive, sicché è giocoforza constatare che l’agenzia di viaggio, laddove intenda offrire coperture assicurative per i sinistri che potrebbero verificarsi in conseguenza della vacanza “acquistata” dal cliente, è tenuta, inevitabilmente, a rispettare tali precetti normativi.

Giunti al cuore dell’esposizione, premesso che in tale sede non è possibile riportare diffusamente tutti gli obblighi che attualmente vigono a carico di ogni intermediario assicurativo, ivi inclusi quelli a titolo accessorio, va segnalato che, nel rispetto del nuovo quadro normativo delineatosi a seguito della spinta comunitaria, per l’agenzia di viaggio che distribuisca prodotti assicurativi è, quantomeno, indispensabile procedere a predisporre o, quantomeno, a consegnare tutta una serie di documenti che hanno lo scopo precipuo di informare compiutamente il contraente su tutte le regole che caratterizzeranno il rapporto contrattuale; non a caso, nel gergo del Legislatore – nonché dello stesso IVASS, incaricato di emanare la normativa di dettaglio – i predetti documenti costituiscono, unitamente, il “set informativo”.

Tale set si compendia, per la precisione, in quattro distinti documenti, che, nell’ordine, sono: il Documento Informativo Precontrattuale (altresì noto come “DIP”), il Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (altresì noto come “DIP aggiuntivo”), le Condizioni di Assicurazione e il Modulo di Proposta (oltre a taluni allegati parimenti obbligatori).

In linea generale, tutta la documentazione, precontrattuale e contrattuale deve essere caratterizzata da un linguaggio chiaro e sintetico (con l’utilizzo di termini comuni, eliminando, per quanto possibile, tecnicismi e formule di difficile interpretazione), così da facilitare la comprensione delle informazioni in essa contenute e, a tal scopo, deve apparire di facile lettura, presentando, quindi, caratteri di dimensione leggibile (in particolare, se prodotta a colori, non deve essere meno comprensibile nel caso in cui sia stampata o fotocopiata in bianco e nero) e assicurando, sempre, la coerenza delle informazioni contenute in ogni sua parte (segnatamente, tra l’altro, deve esistere corrispondenza tra la rubrica e il contenuto dei singoli articoli), essendo, peraltro, vietata la riproduzione di espressioni o formulazioni di carattere meramente pubblicitario o promozionale.

Quanto a DIP e DIP aggiuntivo, nello specifico, si segnala, inoltre, che devono essere redatti su appositi moduli, contenuti, in qualità di allegati, in due regolamenti (segnatamente, l’Allegato al Regolamento (UE) 1469/2017 per il DIP e gli Allegati 2, 3, 4, 5 e 6 al Regolamento IVASS 41/2018 – a seconda della tipologia di prodotto assicurativo – per il DIP aggiuntivo) che sono stati emanati in attuazione delle prescrizioni introdotte con la Insurance Distribution Directive.

In ogni caso, è interessante notare come, limitatamente alle sole tipologie di prodotti assicurativi meno onerose per l’assicurato, il Legislatore abbia previsto talune deroghe per l’intermediario a titolo accessorio.

Difatti, il già menzionato art. 107 del Codice delle Assicurazioni Private al comma 4 ha previsto che, qualora il premio versato per il contratto assicurativo, calcolato proporzionalmente su base annua, non sia superiore ad Euro 600,00, oppure, in alternativa, laddove il servizio assicurato sia pari o inferiore a tre mesi e l’importo del premio versato per persona non è superiore a Euro 200,00 (ipotesi, quest’ultima, senz’altro più frequente nella prassi per un soggetto come un’agenzia di viaggio), tutti gli altri obblighi del Codice delle Assicurazioni Private – in particolare, quelli comportamentali di cui al Titolo IX, praticamente introdotti ex novo o modificati con il recepimento della Insurance Distribution Directive – non si applicano ai distributori del prodotto.

Attenzione, però: l’esenzione in discussione non significa totale libertà d’azione per il soggetto che distribuisce prodotti assicurativi entro i limiti di cui sopra.

Infatti, la norma cardine in materia – i.e., sempre l’art. 107 del Codice delle Assicurazioni Private – ha, comunque, disposto una sorta di clausola di salvaguardia a tutela degli assicurati; secondo il comma 5, in particolare, “nell’esercizio dell’attività di distribuzione attraverso un intermediario assicurativo a titolo accessorio esentato, di cui al comma 4, l’impresa di assicurazione o l’intermediario assicurativo che se ne avvale garantisce che: a) prima della conclusione del contratto, il contraente riceva informazioni riguardanti rispettivamente gli elementi di cui all’articolo 120, comma 2, lettere a) e c), se agisce su incarico dell’impresa, o di cui all’articolo 120, comma 1, lettere a) e c), se agisce su incarico di altro intermediario; b) siano predisposti rapporti contrattuali adeguati e proporzionati al fine di assicurare la conformità con quanto previsto dagli articoli 119-bis e 120-quinquies e tenere conto delle richieste ed esigenze del contraente prima di proporre il contratto; c) prima della conclusione del contratto, sia fornita al contraente la documentazione informativa relativa al prodotto assicurativo di cui all’articolo 185“.

Ciò sta, quindi, a significare che l’agenzia di viaggio, anche se esentata, dovrà, tuttavia, comunicare i dati del soggetto che ha realizzato il prodotto assicurativo, illustrare le procedure per presentare reclamo o, comunque, per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie, comunicare i potenziali conflitti di interesse che dovessero essere presenti, avuto riguardo ai rapporti con il contraente, fornendo informazioni corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete e comunicare la circostanza che la vendita del prodotto (i.e., bene o servizio) è abbinata ad una copertura assicurativa e che è facoltà del contraente scegliere se attivare anche tale copertura o meno; inoltre, non meno importante, è l’obbligo di fornire, indipendentemente dall’esenzione, l’informativa precontrattuale, costituita, come si è spiegato poco sopra, da DIP e DIP aggiuntivo.

Ma quali sono le esenzioni allora?

Come si accennava in precedenza, trattasi degli obblighi – incluse le regole di condotta – diversi da quelli menzionati prima e presenti nel Titolo IX del Codice delle Assicurazioni Private.

Segnatamente, l’agenzia di viaggio sarà dispensata dall’obbligo di dotarsi di un’apposita separazione patrimoniale per quanto concerne le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione; non sarà obbligata a fornire al contraente una raccomandazione personalizzata – qualora intendesse offrire consulenza – contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo ed a fondare le consulenze sull’analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato; non dovrà comunicare la natura del compenso ricevuto in relazione al prodotto assicurativo distribuito né dovrà precisare se il compenso percepito consiste in un onorario corrisposto direttamente dal cliente, una commissione inclusa nel premio assicurativo o un altro tipo di compenso (compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata); non sarà tenuta a comunicare eventuali partecipazioni sociali che detiene presso compagnie di assicurazione o, al contrario, se ci sono – e quali sono – le compagnie di assicurazione che la partecipano.

Parimenti, se distribuisce determinati prodotti sulla base di un obbligo contrattuale che la vincola in modo esclusivo ad una o più imprese di assicurazione, non dovrà comunicare al contraente la denominazione di tali imprese, così come non dovrà comunicare l’informazione di segno contrario se distribuisce determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione. Inoltre, non avrà l’obbligo di rendere note, in caso di vendita a distanza, l’identità del distributore (o quella della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo), il fine della chiamata, una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto, il prezzo totale – imposte incluse – che graverà sul contraente e l’informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito.

Parimenti, sempre in materia di regole di comportamento, l’agenzia di viaggio esentata non sarà tenuta a comunicare al contraente le ulteriori informazioni relative alla vendita a distanza contenute nel d.lgs 6 settembre 2005, n. 206 (altresì noto come Codice del Consumo).

Da ultimo, in materia di governo e controllo del prodotto, invece, per l’agenzia di viaggio esentata non vige l’obbligo di cui al Capo III-bis del Titolo IX del Codice delle Assicurazioni Private di stabilire le modalità di accertamento dell’appartenenza dell’assicurato al mercato di riferimento individuato nonché di adottare procedure idonee a garantire che vengano acquisite informazioni per i casi in cui il prodotto assicurativo non risponda più agli interessi, agli obiettivi e alle caratteristiche del mercato di riferimento o, comunque, per i casi in cui compaiano circostanze relative al prodotto che aggravino il rischio di pregiudizio per il cliente.

Come si è visto, quindi, l’Insurance Distribution Directive ha avuto un impatto assai rilevante in materia, da un lato, ampliando le opportunità di business nel settore viaggi, dall’altro, regolamentando – inevitabilmente – l’attività descritta, tramite fissazione di precise regole comportamentali, più strutturate e numerose per quei soggetti i cui prodotti sono più costosi (e per cui si può presumere che lo stesso volume d’affari sia più rilevante).

È, in definitiva, decisamente significativo l’intervento legislativo in commento e non è curioso il fatto che questo tipo di evoluzione dell’attività – in campo assicurativo nel caso di specie – sia giunto direttamente dalle istituzioni comunitarie, pioniere, in moltissimi casi, dell’evoluzione di interi settori giuridici in materia civile e commerciale.

 

 

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