venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

La domanda di ammissione di crediti simulati

Il primo comma dell’art. 232 l.f. sanziona il soggetto che, al di fuori dei casi di concorso in bancarotta, «anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato».

La ratio della norma è quella di tutelare l’interesse della massa dei creditori a che i creditori insinuati siano veridici e reali evitando che dalla proposizione di crediti simulati venga ad essere diminuita o annullata la possibilità di soddisfacimento dei crediti effettivi[1]. Non si tratta di un reato proprio, potendo chiunque rivestire la posizione di soggetto attivo.
In particolare, questo delitto può essere commesso o da un creditore per altro titolo o da un soggetto che non sia parte della procedura fallimentare; in caso contrario, nel caso in cui venga commesso dall’imprenditore fallito o da uno dei soggetti indicati nell’art. 223 l.f., ricorrerà la più grave fattispecie di cui all’art. 216 l.f.

Dal punto di vista oggettivo si richiede che l’agente presenti una domanda di ammissione al passivo del fallimento che abbia ad oggetto un credito simulato.
Dal momento che la simulazione può essere sia assoluta che relativa, si avrà un credito simulato nel caso in cui questo sia assolutamente inesistente.
Per quanto concerne la simulazione relativa, invece, si suole far riferimento al caso del credito esistente, ma non in favore di quel soggetto che, allora, nel presentare la domanda di ammissione si sostituisce al creditore effettivo che ha rinunciato ad insinuare il proprio credito senza cederlo[2].
Secondo alcuni[3], è riscontrabile una situazione analoga laddove questa abbia ad oggetto il titolo del credito facendo sì che lo stesso, fraudolentemente, appaia come privilegiato.
Parte della dottrina, tuttavia, non condivide tale posizione, valutando che una siffatta condotta può, tuttalpiù, determinare la presenza di una truffa ma non del delitto che si sta esaminando in questa sede, non risultando in tal modo danneggiata la massa fallimentare[4]. La fraudolenza, elemento imprescindibile perché si realizzi la fattispecie in esame, essendo relativa al modo della simulazione, risulta avere natura oggettiva e, allora, ai fini della sua presenza non è sufficiente unicamente la falsa domanda di ammissione, bensì è necessario che alla stessa si aggiunga un’ulteriore condotta costituita dall’allegazione di una, seppur ridotta, documentazione idonea a perfezionare l’illecito[5].

Per quanto concerne l’elemento soggettivo richiesto, si tratta di dolo generico; dolo, in questo caso, dato dalla coscienza e volontà di presentare la domanda di ammissione al passivo con la consapevolezza che si tratta di credito simulato con mezzi illeciti.
Infatti, non ricorre l’elemento soggettivo richiesto in questa sede nel caso in cui il creditore agisca convinto della sussistenza del proprio credito.
La fattispecie in parola, anche alla luce della clausola di riserva inserita all’interno della norma, risulta avere carattere sussidiario, ricorrendo solo quando il soggetto attivo non concorra nella propria condotta con il fallito.
In tale ultima ipotesi, infatti, il creditore simulato, che concorre nella propria condotta con il fallito e che ha, con essa, voluto recare pregiudizio ai creditori, incorrerà non nel reato in esame ma in quello più grave di cui all’articolo 216 l.f. di bancarotta fraudolenta per esposizione o riconoscimento di passività inesistenti in concorso, a titolo di extraneus, nel reato proprio del fallito.

Ai fini della presenza di tale concorso, è tuttavia necessario che l’estraneo sia consapevole della condotta posta in essere dal fallito, in mancanza della quale quest’ultimo risponderà della bancarotta mentre l’estraneo risponderà del delitto di cui si stanno analizzando i tratti rilevanti.
In ultima istanza, vanno sottolineati due aspetti: innanzitutto, nel caso in cui la volontà del creditore fittizio e del fallito non sia quella di ridurre la garanzia dei creditori mediante questa falsa denuncia, allora il fallito risponderà del delitto di cui all’art. 220 l.f. mentre il creditore di quello di cui si sta dissertando in questa sede[6].
Il delitto risulta consumato all’atto della presentazione della domanda di ammissione al passivo fallimentare alla cancelleria del Tribunale. Si ritiene, inoltre, ipotizzabile il tentativo che, analogamente a quanto avviene in caso di truffa, può avvenire nel caso della domanda spedita a mezzo posta e mai giunta a destinazione[7].
Il secondo comma della norma in esame, poi, prevede un’attenuante ad effetto speciale, con la riduzione della pena alla metà, che ricorre nel caso in cui la domanda venga ritirata prima che si sia proceduto alla verificazione dello stato passivo.

 

 

[1] Antolisei, Manuale di diritto penale – Leggi complementari – vol. II: I reati fallimentari, p. 205.

[2] Magano, Disciplina penale del fallimento, p. 196.

[3] Vedi nota n.2.

[4] Giuliani-Ballestrino, La bancarotta e gli altri reati concorsuali, p. 539.

[5] In tal senso Antolisei e Mangano.

[6] Nuvolone, Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali, p. 287.

[7] In tal senso Antolisei.

 

Fonte immagine: Notai.it

Dott. Giovanni Sorrentino

Giovanni Sorrentino è nato a Napoli nel 1993. Dopo aver conseguito la maturità classica con il massimo dei voti presso il Liceo Classico Jacopo Sannazaro, intraprende lo studio del diritto presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". Nel dicembre del 2017 si è laureato discutendo una tesi in diritto penale dal titolo "Il riciclaggio", relatore Sergio Moccia. Attualmente sta svolgendo la pratica forense presso lo Studio Legale Chianese. Nel 2012 ha ottenuto il First Certificate in English (FCE). Ha collaborato dal 2010 al 2014 con la testata sportiva online "Il Corriere del Napoli". È socio di ELSA (European Law Students' Association) dal 2015. Nel 2016 un suo articolo dal titolo "Terrore a Parigi: analisi e possibili risvolti" è stato pubblicato su ElSianer, testata online ufficiale di ELSA Italia. Nel 2017 è stato selezionato per prendere parte al Legal Research Group promosso da ELSA Napoli in Diritto Amministrativo (Academic Advisors i proff. Fiorenzo Liguori e Silvia Tuccillo) dal titolo "L'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni tra diritto pubblico e diritto privato", con un contributo dal titolo "Il contratto di avvalimento". Grande appassionato di sport (ha giocato a tennis per dieci anni a livello agonistico) e di cinema, ama viaggiare ed entrare in contatto con nuove realtà. Email: giovanni.sorrentino@iusinitinere.it

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