venerdì, Aprile 19, 2024
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La Donazione: quando è possibile la revocazione per sopravvenienza di figli?

Tizio conveniva in giudizio la propria ex moglie da cui si era separato, per ottenere la revocazione della donazione indiretta di un immobile avvenuta nel 1991, motivando la sua richiesta sulla scorta della sopravvenienza di altri figli successivi alla donazione.
La donazione era avvenuta in un momento in cui era già nata la prima figlia dei coniugi – dalla cui relazione era poi nata successivamente anche una seconda figlia , ma il donante chiede la revocazione della donazione solo al momento della nascita di un terzo figlio, nato però dall’unione con un’altra donna ed a seguito della separazione.[1]

Prima di analizzare il caso sottoposto alla Corte di Cassazione, è bene inquadrare l’istituto della donazione.

Ai sensi dell’art. 769 c.c., “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità , una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.

Risulta pertanto immediatamente percepibile un legame con la disciplina del testamento o in generale della successione per causa di morte ma sussiste un’evidente differenza di fondo: il fondamento della donazione, è lo spirito di liberalità cd animus donandi cioè la spontanea intenzione del donante di arrecare con un proprio impoverimento un vantaggio al donatario di natura economica, un arricchimento. L’analogia riscontrabile tra la donazione e le disposizioni testamentarie deve ascriversi alla circostanza che pure le disposizioni testamentarie comportano un arricchimento del beneficiario senza suo contestuale impoverimento, ma tale rilievo non può valere ad esempio nelle ipotesi in cui la disposizione testamentaria non comporta un arricchimento  per il destinatario come nel caso della hereditas damnosa.

Sicuramente la donazione rientra tra gli atti a tiolo gratuito, vista la mancanza di controprestazione da parte del destinatario, ma occorre subito chiarire che non tutti gli atti gratuiti sono da considerare donazione: la differenza sta proprio nell’animus donandi ossia questo spirito di liberalità che va dunque a distinguere le due fattispecie. Un esempio di atto a titolo gratuito che non integra gli estremi della donazione è il comodato, ossia il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con il solo obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta; in questo caso siamo in presenza di un negozio gratuito ma manca l’animus donandi.

La donazione va fatta per atto pubblico sotto pena di nullità e alla presenza di testimoni; è un atto personale per cui non è tollerabile la possibilità di concludere una donazione a mezzo di rappresentante; ed è un contratto unilaterale ossia con prestazioni a carico di una sola delle parti.

La donazione può però essere revocata per due motivi:

  • la revocazione per ingratitudine che può essere disposta solo ove il donatario abbia commesso fatti che a norma dell’art. 463 n.1 2 3 sono reputati causa d’indegnità a succedere, oppure quando il donatario si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui; la domanda deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi contro il donatario o i suoi eredi entro l’anno dal giorno in cui il donante ne è venuto a conoscenza;
  • La revocazione per sopravvenienza di figli può essere disposta dal donante che non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione o comunque per sopravvenienza o esistenza di un figlio o ancora nel caso di riconoscimento di un figlio naturale. La domanda di revocazione potrà essere fatta entro 5 anni dalla notizia dell’esistenza del figlio.

A differenza della revocazione delle disposizione testamentarie che sono revocate di diritto, la revocazione delle donazioni può esser fatta solo con un’azione promossa dal donante o dai suoi eredi.

Per effetto della revocazione il donatario dovrà restituire i beni oggetto di donazione; se il donatario ha alienato i beni deve restituirne il valore.

Ma cosa succede per i terzi che hanno acquistato i diritti anteriormente alla domanda di revocazione? Questi ai sensi dell’art. 808 c.c. non verranno pregiudicati dalla pronuncia di revocazione.[2]

Ritornando alla questione sottoposta ai giudici di legittimità, è necessario subito ribadire che la questione è stata respinta dalla corte.

A detta della corte infatti una interpretazione “estensiva” dell’art.  803, ossia la revocazione per sopravvenienza di figli, risulterebbe pregiudizievole per il donatario/beneficiario.

La Corte spiega che la “il legislatore, presumendo che il donante non può aver valutato adeguatamente l’interesse alla cura filiale allorquando non abbia ancora avuto figli, ossia quando non abbia ancora provato il sentimento di amore filiale con la dedizione che esso determina[…]” gli riconosce la possibilità di revoca.

Al contrario, come in questo caso, la situazione è ben diversa quando la donazione avvenga però con la preesistenza di altri figli; in questo caso, infatti, il donante è già consapevole non solo di che significato possa assumere la nascita di un figlio, ma altresì di quali siano gli oneri scaturenti dalla condizione genitoriale, sicché non sarebbe corretto consentirgli un “ripensamento” della donazione che vada (ingiustamente) a detrimento della sola posizione del donatario. Cass., Sez. II, 2 marzo 2017, n. 5345 

 

[1] www.iusletter.com

[2] BOCCHINI F., QUADRI E. Diritto Privato.

Anna Formicola

Anna Formicola, iscritta all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli, ha iniziato il suo corso di studi già con una matura passione per l'ambito civilistico. La sua penna è semplice, ma diretta. Arrivare al dunque e rendere l'argomento accessibile a tutti i lettori, è il suo obiettivo principale. Masticare il diritto non è una cosa facile, ma grazie all'ausilio di casi concreti e vicini alla relatà quotidiana, i suoi articoli saranno piacevoli da leggere e accresceranno di certo le vostre conoscenze.

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