venerdì, Marzo 29, 2024
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La dottrina della guerra preventiva ed il carattere naturale della legittima difesa (parte II)

Premessa: per leggere la prima parte di questo articolo clicca qui.

In occasione della prima parte dell’articolo dedicato al tema della legittima difesa preventiva, si è evidenziato come la dottrina statunitense post 11 settembre, abbia sentito la necessità di individuare dei presupposti in grado di scardinare le restrizioni tipiche dell’art. 51 della Carta ONU, legittimando sostanzialmente il ricorso all’uso della forza in presenza di determinate ipotesi idonee a generare un fondato pericolo per la sicurezza nazionale. In particolare, secondo il documento, gli USA potrebbero reagire in legittima difesa in presenza di uno di questi due requisiti: una politica di sostegno a gruppi terroristici da parte di uno Stato, oppure una politica tesa all’acquisizione di armi di distruzione di massa, suscettibili di essere impiegate in attacchi terroristici.
Nonostante la nuova strategia tenda ad indicare tale impostazione come un’evoluzione della legittima difesa, appaiono lampanti le differenze tra i due istituti. Innanzitutto, l’impostazione emergente dalla strategia difensiva sembra prescindere del tutto dai presupposti di attualità ed imminenza dell’attacco, riconnettendosi invece a requisiti di tipo prognostico quali il collegamento a gruppi terroristici e la politica di acquisizione di armi di distruzione di massa, che vengono considerati di per se idonei a comportare un pericolo per la sicurezza nazionale e vanno dunque a sostituire il requisito della sussistenza dell’attacco armato, assolutamente necessario per la legittima difesa ex art. 51. Non vi è presenza, inoltre, della limitazione di carattere funzionale tesa a ricollegare l’intensità della reazione alla necessità di fermare l’attacco. Anzi viene posto come parametro funzionale il ben più ampio requisito della necessità di eliminare il pericolo per la sicurezza nazionale. E’ evidente come un parametro come quello del pericolo per la sicurezza nazionale possa portare ad abusi dell’istituto, dato che la valutazione che soggiace alla sussistenza del pericolo, per quanto possa essere supportata da prove, è sempre una valutazione di ordine essenzialmente prognostico, soprattutto se considerata in relazione al parametro della sussistenza di un attacco armato, che invece offre basi interpretative ben più certe.
La nuova strategia infine, non specifica neanche i rapporti tra l’azione individuale e quella istituzionale del Consiglio di Sicurezza, anzi dalla documentazione disponibile sembra desumersi una sorta di equiparazione tra l’azione unilaterale ed eventuali azioni operate in un quadro multilaterale, sia esso quello delle Nazioni Unite oppure di un’organizzazione regionale come la NATO.
La configurazione di una simile teoria è un ulteriore spunto in grado di avvalorare le tesi di chi da tempo nutre dubbi sulla credibilità del sistema di relazioni internazionali consacrato nella Carta ONU, nonché sulla stessa efficacia prospettica dell’ordinamento giuridico internazionale. La dottrina strategica infatti, non sembra concepire l’azione unilaterale come provvedimento provvisorio ed eccezionale, teso a far fronte all’immediatezza del pericolo, ma piuttosto come canale parallelo ed alternativo rispetto ai rimedi di carattere istituzionale. Di conseguenza, preso atto dell’incapacità del sistema di sicurezza collettivo di interfacciarsi in modo adeguato con le problematiche emergenti dal diritto internazionale, rinuncia alla ricerca di un collegamento fra l’azione unilaterale ed i meccanismi di amministrazione centralizzata dell’uso della forza, presupponendo invece, una sorta di collegamento tra l’azione istituzionale, volta alla tutela della pace e della sicurezza internazionale, ed azione unilaterale dello Stato, tesa a sua volta a garantire la tutela della pace e della sicurezza del singolo Stato.
Sul piano giuridico dunque, la nuova strategia sembra ricollegarsi alla disciplina internazionale antecedente rispetto all’istituzione delle Nazioni Unite, ed evoca la perdurante esistenza di un potere di azione unilaterale rimasto in capo agli Stati anche in seguito all’introduzione di un meccanismo centralizzato di amministrazione della forza.
In questa prospettiva dunque, l’istituzione di un sistema di sicurezza collettivo non avrebbe comportato l’estinzione della disciplina preesistente. Gli Stati avrebbero quindi comunque il potere di ricorrere a mezzi coercitivi unilaterali una volta accertato il mancato funzionamento dei meccanismi istituzionali, o la loro inidoneità ad assicurare livelli soddisfacenti di sicurezza. L’istituto della guerra preventiva costituirebbe allora la risposta della prassi al mancato processo di evoluzione normativa di tale sistema, tesa ad adattare i meccanismi di autotutela alle nuove esigenze prospettate dall’emergenza terroristici.
Questa conclusione sembra accostarsi in maniera significativa a quell’orientamento che prefigura un doppio livello normativo nella disciplina dell’uso della forza: quello derivante dalla Carta delle Nazioni Unite, e quello di origine consuetudinaria, destinato a sostituirsi al primo in relazione alla sua capacità di garantire uno standard di sicurezza adeguato. In realtà un’impostazione siffatta avrebbe l’unico obiettivo di vanificare del tutto il divieto dell’uso della forza ex art. 2(4). Il divieto in questione infatti non avrebbe senso di esistere se ogni Stato avesse la possibilità di ricorrere all’uso della forza in base a un proprio discrezionale apprezzamento circa l’efficienza del meccanismo istituzionalizzato dell’ONU.
Il sistema del doppio livello normativo in materia di uso della forza è stato prospettato anche da altri autori, e sembra oggi essere stata accolto dalla dottrina maggioritaria, ma in una prospettiva che seppur valorizzando il ricorso al diritto internazionale generale, necessita in ogni caso di un meccanismo di controllo istituzionale delle condizioni che giustificano il ricorso all’uso della forza. Sempre sul piano dell’ampliamento della portata dell’art. 51, è da segnalare poi, l’ opinione di quegli studiosi che invece ritengono compatibile con il citato articolo la cd. interceptive self-defense, ossia quella reazione in risposta di un attacco imminente palesemente irreversibile. Tali condizioni devono essere assolutamente presenti in quanto la legittima difesa non può essere esercitata sulla base di presunzioni legate alla paura del pericolo di subire un attacco.

Dott. Salvatore Viglione

Nato a napoli nel 1991, vive a Melito di Napoli. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Federico II di Napoli nel luglio 2016 con tesi in diritto internazionale. Attualmente oltre a frequentare la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, svolge il tirocinio forense presso lo Studio Legale Mancini, specializzato in diritto penale. Ha collaborato con diverse testate editoriali, principalmente con articoli di cronaca locale e politica. Ama il calcio, anche dilettantistico e la scrittura.

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