giovedì, Marzo 28, 2024
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La durata del copyright: Mickey Mouse alla riscossa

Con il termine copyright si intende l’equivalente, per gli ordinamenti di common law, quali USA e UK, del diritto d’autore nei paesi di civil law. Entrambi, quindi, sono volti a tutelare le opere dell’attività intellettuale attraverso il riconoscimento all’autore originario dell’opera di una serie di diritti. Tali diritti hanno carattere sia morale, sia patrimoniale. Nel nostro caso, rilevanti ai fini della presente trattazione è quella dei diritti patrimoniali. Con tale espressione, si intendono quei diritti che comportano dei diretti vantaggi economici per l’autore (o per chi li possiede, se l’autore li ha ceduti ad altri) e consistono nel:

1. Diritto di pubblicazione.
2. Diritto di riproduzione.
3. Diritto di trascrizione.
4. Diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico.
5. Diritto di comunicazione al pubblico.
6. Diritto di elaborazione e di modificazione dell’opera.
7. Diritto di noleggio e di prestito.

Dato il vantaggio economico che deriva dalla realizzazione di un’opera intellettuale, si capisce, quindi, come sia di estrema importanza la durata della tutela accordata (per quel che riguarda i diritti patrimoniali, i diritti morali, invece, non hanno scadenza e sono validi per sempre). Ogni nazione, quindi, avrà la propria disciplina del diritto d’autore/copyright, in ciò influenzata dalla presenza di numerosi accordi e trattati stipulati a livello comunitario o internazionale (ovviamente, a seconda dei casi).

Andando a “dare un’occhiata” all’ambito internazionale, si rileva che gli Stati firmatari di trattati internazionali sul copyright, quali la Convenzione di Berna o la Convenzione universale sul diritto d’autore (UCC, Universal Copyright Convention), acconsentono a garantire il copyright ai lavori eseguiti da stranieri sotto le leggi locali e tramite il medesimo ordinamento utilizzato per i cittadini residenti nello Stato. Ciò vuole dire che, nel caso in cui un’opera presentasse i requisiti necessari per essere protetta dal diritto d’autore, ricadendo, quindi, sotto la tutela di tale branca del diritto, l’applicazione di quest’ultima verrebbe garantita fintanto che sussistessero le leggi dello Stato dove il copyright è richiesto. In particolare, sia la Convenzione di Berna che la UCC fissano il limite minimo della durata del copyright (che va comunque rispettata da parte di ognuno degli stati firmatari) a 50 anni dalla morte dell’autore, per quanto sia data ad ogni stato la possibilità di ampliare questa durata nella propria legislazione.

È qui, pertanto, che “entra in gioco” la rule of the shorter term (c.d. regola della minor durata), ovvero quella clausola dei trattati internazionali sul copyright che stabilisce che gli stati firmatari possono limitare la durata del copyright che garantiscono per le opere realizzate in paesi stranieri al massimo fino alla durata che garantiscono alle opere create all’interno dei propri confini nazionali. La tutela del diritto d’autore su una singola opera, quindi, può essere garantita per tempi diversi in stati diversi, perciò, se anche il copyright fosse “scaduto” in alcuni stati, potrebbe benissimo essere ancora attivo in altri.

Come già detto, sia la UCC che la Convenzione di Berna trattano della durata del copyright, in particolare:
a) In base all’art. 4 della UCC: “Nessuno stato firmatario può essere obbligato a garantire protezione per un periodo più lungo di quello fissato, per il tipo di opera a cui l’opera in questione appartiene, nel caso di opere inedite, dalla legge dello stato firmatario del quale è cittadino l’autore, e, nel caso di opere pubblicate, dalla legge dello stato firmatario nel quale l’opera è stata pubblicata per la prima volta” [1];
b) L’art 7 della Convenzione di Berna recita: “La durata è comunque regolata dalla legge del Paese dove è richiesta la protezione; tuttavia, salvo diversa disposizione legislativa del medesimo, la durata della protezione non può eccedere quella stabilita nel Paese d’origine dell’opera” [2]. Inoltre, all’art. 5, comma II, aggiunge: “[…] sono indipendenti dall’esistenza della protezione nel Paese d’origine dell’opera. Per conseguenza, al di fuori delle clausole della presente Convenzione, l’estensione della protezione e i mezzi di ricorso assicurati all’autore per salvaguardare i propri diritti sono regolati esclusivamente dalla legislazione del Paese nel quale la protezione è richiesta” [3].

Per tirare le somme, possiamo quindi vedere che è stato lasciato un margine di libertà abbastanza considerevole ai singoli Stati firmatari, che non hanno, comunque, tardato a prendere “direzioni” diverse in merito, dando alla situazione un carattere di eterogeneità. Ad esempio nell’Unione europea il copyright è stato implementato, per la maggior parte degli stati, con la Direttiva Europea 93/98/CEE, divenuta effettiva il 1º luglio 1995, che ha uniformato la durata del copyright per tutti gli Stati dell’Unione stabilendo che esso si applica sulle opere per 70 anni dalla morte dell’autore (tale dispositivo è stato recepito, in Italia, dalla legge n. 52 del 6 febbraio 1996), successivamente abrogata e sostituita dalla Direttiva 2006/116/CE. Diverso il caso degli Stati Uniti, dove il Congresso, nella Berne Convention Implementation Act del 1988, dichiarò, senza mezzi termini, che quanto disposto da tale convenzione non sarebbe stato auto-eseguibile sotto la legislazione USA, ponendo un punto fermo sul fatto che, sul territorio USA, solo la legge sul copyright USA avrebbe trovato applicazione, andando a “implementare” le disposizioni stabilite dalla Convenzione di Berna. In altre parole, qualsiasi condizione della Convenzione di Berna, per avere efficacia nel territorio degli Stati Uniti, avrebbe dovuto essere esplicitamente “precisata” nella legislazione USA [4].

Nessuna figura è in grado di rappresentare meglio il tema della durata del copyright di Mickey Mouse.

Per chi non lo sapesse, Mickey Mouse  (in italiano, Topolino), è il roditore antropomorfo creato il 16 gennaio 1928 da Walt Elias Disney e Ub Iwerks (e successivamente sviluppato da Floyd Gottfredson) che, armato di braghe rosse, guanti bianchi ed enormi scarpe gialle ha, in pratica, “conquistato” grandi e bambini di tutto il mondo, tanto che la Società delle Nazioni (l’attuale ONU), nel 1935 lo nominò “simbolo internazionale di buona volontà”. I diritti sul famoso topolino della Disney, che già da moltissimi anni sarebbe dovuto diventare di pubblico dominio, grazie ad una fortunata serie di eventi restano, tutt’oggi, saldamente nelle mani della Disney. Come può essere possibile?.
Mickey Mouse nacque ufficialmente il 18 novembre 1928 e ciò, di fatto, lo poneva sotto la tutela garantita dalla legge del copyright allora in vigore, il Copyright Act del 1909, che concedeva 28 anni di protezione, rinnovabili [5]. Otto anni prima della scadenza del suo copyright (che sarebbe stata nel 1984), ovvero nel 1976, il Congresso degli Stati Uniti si conformò agli standard europei, estendendo (tra le altre cose) la durata dei copyright già registrati dopo il 1922 da 56 a 75 anni. Fu in questo modo, quindi, che Mickey Mouse, nato nel 1928, poté rimandare la morte del suo copyright di 19 anni (dal 1984 al 2003) [6].

Nel 1998 un nuovo provvedimento andò in aiuto a Mickey Mouse, il Copyright Term Extension Act. Infatti, tale provvedimento regalò altri vent’anni di diritti alle tipologie di copyright creati tra il 1922 e il 1978, facendo slittare al 2023 la data di scadenza del copyright del celebre roditore. Tutto ciò potrebbe far pensare che, pur in mancanza di pietre filosofali o magici elisir, Mickey Mouse sia destinato ad avere una vita “eterna”, e molte sono state le lamentele e le critiche a ciò, specialmente riguardo alla fortuita concomitanza dei succitati provvedimenti legislativi “salvavita” con la “morte” del suo copyright, tanto che la Disney è stata più volte accusata di aver pagato numerosi membri del Congresso per poter tutelare il proprio interesse (il marchio Mickey Mouse frutta miliardi di dollari all’anno). Ad oggi, mancano meno di cinque anni alla scadenza del suo copyright, non resta, quindi, che aspettare e vedere se, nel frattempo, non verrà emanato un ulteriore provvedimento “allunga-vita”.

 

[1] Traduzione non ufficiale da: “No Contracting State shall be obliged to grant protection to a work for a period longer than that fixed for the class of works to which the work in question belongs, in the case of unpublished works by the law of the Contracting State of which the author is a national, and in the case of published works by the law of the Contracting State in which the work has been first published”, art. IV, comma 4 dell’Universal Copyright Convention, 1952, disponibile qui: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15381&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
[2] Traduzione non ufficiale da:“In any case, the term shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed; however, unless the legislation of that country otherwise provides, the term shall not exceed the term fixed in the country of origin of the work” disponibile qui : http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=283698#P127_22000
[3] Traduzione non ufficiale da: “[…] shall be independent of the existence of protection in the country of origin of the work. Consequently, apart from the provisions of this Convention, the extent of protection, as well as the means of redress afforded to the author to protect his rights, shall be governed exclusively by the laws of the country where protection is claimed” disponibile qui: https://www.law.cornell.edu/treaties/berne/5.html
[4] United States House of Representatives: The House Statement on the Berne Convention Implementation Act of 1988, disponibile qui: http://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/lipa/copyrights/The%20House%20Statement%20on%20the%20Berne%20Convention%20Implementation.pdf
[5] Traduzione non ufficiale da: “The Copyright Act of 1909 grants copyright protection to originally published works. This Act granted protection for a work for a period of 28 years. The Act grants the author a right to renew the protection for another 28 years. […]”, disponibile qui: https://definitions.uslegal.com/c/copyright-act-of-1909/
[6] Claudia Roggero, “Il copyright in USA: quando Topolino diventa legislatore”, aprile 2017, disponibile qui: http://www.altalex.com/documents/news/2017/08/04/il-copyright-in-usa-quando-topolino-diventa-legislatore 

Valentina Ertola

Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico ("L'Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità"). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l'università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l'area "IP & IT".

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