giovedì, Aprile 25, 2024
Di Robusta Costituzione

La fine del Governo Draghi: lo scontro tra una democrazia responsabile e una democrazia responsiva all’interno di uno Stato debitore

La fine del Governo Draghi: lo scontro tra una democrazia responsabile e una democrazia responsiva all’interno di uno Stato debitore

 

 «Dunque, destra e sinistra esistono ancora? E se esistono ancora e tengono il campo, come si può sostenere che hanno perduto tutto il loro significato? E se un significato ancora lo hanno, questo significato qual è? »

(Norberto Bobbio, Destra e sinistra, ragioni e significati di una distinzione politica)

 

La crisi in cui è precipitato il Governo Draghi sarà ricordata nella storia. Non è, infatti, l’ennesima crisi di governo scaturita dalla flessibilità connaturale alla forma di governo parlamentare,  perchè  tale crisi si è scontrata con un momento particolarmente difficile della storia europea – se non addirittura mondiale- .

La flessibilità del governo parlamentare non è un’aporia del sistema democratico, essa è, difatti, funzionale allo stesso perché consente, quando tra Governo e Parlamento viene meno il rapporto di fiducia, di ricorrere alle elezioni al fine di trovare un nuovo equilibrio.  Il caso del “Governo di Unità nazionale” è, però, un caso limite. Il Governo Draghi è stato un Governo composto da politici e da tecnici in un delicato equilibrio che il sapiente Presidente della Repubblica ha intessuto, al fine di consentire l’uscita dell’Italia dall’emergenza sanitaria, economica, sociale.

Ricorrere alle elezioni è, in uno stato democratico, la forma più alta di espressione della democrazia; tuttavia, la peculiare situazione italiana in questo momento storico, ingessata tra il forte debito pubblico ed il  sempre incombente “scongelamento” del Patto di Stabilità,  avrebbe suggerito la permanenza di Mario Draghi fino a fine legislatura.

SI procederà circoscrivendo la crisi del “Governo di unità nazionale”, per poi, nei paragrafi successivi, far riferimento agli effetti immediati e mediati nel rapporto con l’Europa e con l’equilibrio geopolitico mondiale. Infine, la riflessione sconfinerà nell’ineludibile scontro tra la tesi della “democrazia responsiva” con la tesi della “democrazia responsabile”.

 

  1. La crisi di Governo e la questione della fiducia formale e sostanziale

 

“Il voto di giovedì scorso ha certificato la fine del patto di fiducia che ha tenuto insieme questa maggioranza. Non votare la fiducia a un governo di cui si fa parte è un gesto politico chiaro, che ha un significato evidente. Non è possibile ignorarlo, perché vorrebbe dire ignorare il Parlamento; non è possibile contenerlo, perché vuol dire che chiunque possa ripeterlo; non è possibile minimizzarlo perché avviene dopo mesi di strappi e ultimatum [..].Serve un nuovo patto di fiducia [..]. I partiti – e voi parlamentari- siete pronti a ricostruire questo patto? Siete pronti a confermare quello sforzo che avete compiuto nei primi mesi e che poi si è affievolito?”[1]

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento del Governo Draghi, Federico D’Incà, ha posto la questione di fiducia sul Dl aiuti in discussione in aula al Senato: il risultato del 14 luglio è stata un’apertura di una crisi di governo[2] provocata dal partito della maggioranza (scaturita, peraltro, da una spaccatura all’interno di questo stesso partito)[3]. Il Governo, dunque, pur avendo ottenuto i voti necessari per approvare il provvedimento (172 voti a favore contro 39 contrari) è entrato in crisi.

La questione di fiducia è un istituto della forma di governo parlamentare, disciplinato dai regolamenti interni della Camera (in particolar modo dal regolamento del Senato)[4] e dalla legge n. 400/1988, la quale si limita a riconoscere al Governo la facoltà di avvalersi di tale istituto, descrive le modalità per accedervi e vincola il Presidente del Consiglio alle dimissioni in caso di voto contrario del Parlamento ad un suo provvedimento sul quale ha posto la fiducia[5].

Se è legittimo astenersi dal votare un provvedimento emanato dal Governo sul quale è posta una questione di fiducia – anche a causa dell’abuso di tale istituto[6]– certamente lascia perplessi il caso concreto che ha portato all’astensione che ha innescato la crisi del Governo di unità nazionale (la c.d. “questione del termovalorizzatore” ) lasciando presupporre uno sgretolamento della maggioranza già in atto.

Se formalmente, in principio, non si è potuto far riferimento ad una crisi di governo vera e propria (non essendo stata formalizzata una sfiducia esplicita) questa è sembrata venir meno sostanzialmente sin da subito: al riguardo, lapidaria è stata l’immediata  dichiarazione del Presidente Draghi “la maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo Governo dalla sua creazione non c’è più. È venuto meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo”[7].Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha, dunque, agito sulla base di una “sfiducia sostanziale”, presentando le dimissioni[8] nelle mani del Presidente Mattarella, il quale, dopo averle respinte, ha ritenuto obbligato il rinvio alle Camere[9].

Il Presidente Mattarella è stato il promotore, la fonte legittimante, del Governo di Unità Nazionale[10] ed è naturale che abbia impedito, non avendo concluso entrambe le missioni (superamento della crisi economica e sanitaria) una sua delegittimazione attraverso l’accettazione delle dimissioni del Presidente Mario Draghi[11]. Ma questa motivazione non è l’unica possibile: pur essendo irrituale il rinvio alle Camere dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio, la parlamentarizzazione della sfiducia sostanziale è stata condivisa dal Presidente Mario Draghi, il quale ne ha illustrato la motivazione nel suo discorso dinanzi al Senato il 21 luglio del 2022.

Il Presidente Draghi ha dato una diversa lettura circa la fonte legittimante del suo Governo: non una legittimazione semplicemente presidenziale, ma  un’ampia legittimazione parlamentare (che potremmo volgarmente definire “indiretta”). Pertanto, in quanto Governo voluto dal Presidente della Repubblica, non politico, soltanto un ampio consenso avrebbe potuto consentire –  secondo Mario Draghi – la prosecuzione del governo.

Al riguardo, non casualmente, il Presidente Draghi ha deciso di porre la fiducia al testo della risoluzione proposta dal Senatore Pier Ferdinando Casini che prevedeva la prosecuzione del Governo con la stessa maggioranza precedente[12].  Il Movimento Cinque Stelle, Forza Italia e Lega non hanno votato la fiducia, che ha raggiunto soltanto 95 voti favorevoli[13]. Il giorno seguente, il Presidente del Consiglio, sospendendo la discussione alla Camera, è salito al Colle per rassegnare le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, il quale, come prescritto dall’articolo 88 Cost., dopo aver sentito i loro Presidenti, ha sciolto le Camere.

Le conseguenze delle elezioni anticipate[14] consistono  non soltanto nella difficoltà di votare provvedimenti di vitale importanza in questo momento storico (approvazione attuazioni del PNRR, aiuti alle famiglie, provvedere alle emergenze collegate all’energia e alla guerra in Ucraina), ma anche nelle conseguenze economiche derivanti dalla non presenza della persona di  Mario Draghi al Governo.

Al riguardo, sino a poche ore prima del comunicato del Presidente Matterella è stata paventata una possibilità estrema al fine di salvare il Governo Draghi: Il Presidente Mattarella avrebbe potuto non accettare le dimissioni del Presidente Draghi e contemporaneamente sciogliere le Camere. Non sarebbe stata una novità: a tale strada si è ricorso quando l’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro non accettò le dimissioni di Carlo Azeglio Ciampi, il quale rimase, fino alle nuove elezioni, nella pienezza di poteri.

Questa strada non è stata scelta dal Presidente Mattarella, una decisione che lascia intendere l’adesione alla tesi che vede nel potere di scioglimento delle Camere un atto complesso, non di natura sostanzialmente presidenziale.  D’altra parte, non considerare il potere di scioglimento delle Camere come un atto complesso – in questo preciso momento storico – avrebbe comportato un vero e proprio squilibrio tra gli organi costituzionali perpetrato ai danni del Parlamento. Il Parlamento, difatti, resta la fonte legittimante – anche se, in un certo qual modo, indiretta –  del Governo di natura presidenziale. Il Presidente Mattarella si è limitato, dunque, ad interpretare la volontà del Parlamento e del Governo.

 

  1. Le conseguenze del rapporto con l’Europa: il governo dimissionario ed il PNRR

Una conseguenza immediata delle elezioni anticipate -provocate dalla caduta del Governo Draghi- è sicuramente quella di dover conciliare l’approvazione dei provvedimenti necessari da approvare per il Next Generation EU e i poteri di un governo dimissionario.

Dal punto di vista meramente tecnico, infatti, un Governo dimissionario non può attuare provvedimenti che non siano quelli di ordinaria amministrazione e certamente questo causa delle ricadute sui provvedimenti da adottare, con scadenze ben precise, al fine dell’erogazione dei fondi destinati al PNRR. Un problema che si sta cercando di arginare attraverso una previsione “eccezionale”: la straordinarietà della situazione emergenziale giustificherebbe un Governo dimissionario “forte” (F. Clementi)[15] al fine di consentire tutti quei provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi previsti.

Una tale previsione, però, apporterebbe una vera e propria distonia nell’ordinamento costituzionale: dare una forte legittimazione ad un Governo dimissionario (dunque delegittimato politicamente) significherebbe dotare di non senso la questione delle fiducia tra Governo e Parlamento, il perno della democrazia parlamentare; d’altra parte, non darla significherebbe -molto probabilmente- arrecare un vero e proprio danno allo Stato.

Tuttavia, volendo proseguire su questa tesi, occorre specificare che “il disbrigo degli affari correnti” è un criterio non rigorosamente predeterminato e la dottrina specifica che in esso rientrano “tutti quegli atti la cui proroga comporterebbe un apprezzabile danno dello Stato[16]. Pertanto, occorrerebbe riflettere nel concreto sulla possibilità di considerare idonei a “provocare un apprezzabile danno allo Stato” tutti quei provvedimenti che nello specifico consentirebbero l’approvazione degli atti “dovuti” al fine di beneficiare del PNRR, anche se certamente tale ricostruzione è al limite della costituzionalità.

Un’altra conseguenza fondamentale della caduta del Governo Draghi consiste nelle ripercussioni che una sua dimissione avrà sul piano europeo. La credibilità dell’Italia sembra, difatti, essere strettamente connessa all’autorevolezza di Mario Draghi, quale vera e propria garanzia dei mercati internazionali sul debito sovrano. Una credibilità che si concretizza nell’innalzamento dello spread [17] e del rapporto debito-PIL, e che è strettamente collegata anche alla capacità di effettuare le riforme necessarie volte al conseguimento degli obiettivi del PNRR .

Questo non può non far scaturire una riflessione circa le perdute prerogative del Parlamento e, in generale, sul problema della democrazia statuale con la convivenza di livelli non statali di governo di per sé poco “democratici” [18].

La questione della problematicità della sovrapposizione delle competenze degli organismi sovranazionali con quelli statuali è un problema che viene da lontano e che la dottrina dei controlimiti ha ben evidenziato, in particolar modo in Germania, dove si è fatto leva sulla responsabilità di bilancio del Parlamento.

In particolare, dopo aver evidenziato – già nella sentenza sul Trattato di Lisbona – la necessità di non svuotare le prerogative del Parlamento a fronte di un intensificarsi dell’integrazione europea, lo ha successivamente ribadito nella sentenza sugli aiuti alla Grecia/ EFSF[19] e sul Fiscal Compact ed il MES[20], nonché sul caso OMT[21]. In particolar modo, è stato evidenziato che, sia che le prerogative del Parlamento vengano meno per l’intensificarsi dell’integrazione europea[22], sia che ciò avvenga nel contesto internazionale a livello intergovernativo, spetta ai rappresentati del popolo, dunque al Bundestag, il controllo sulle fondamentali decisioni di bilancio. La responsabilità di bilancio è, secondo il Tribunale costituzionale federale tedesco, direttamente riconducibile alla democrazia, tanto che un trasferimento delle competenze di bilancio in ambito sovranazionale, svuoterebbe di senso – e lederebbe- il diritto di voto.

Paradossalmente questa responsabilità di bilancio in capo al Parlamento non sembra aversi per i Paesi con un forte debito sovrano, laddove le decisioni di bilancio non sembrano rispondere più ad un’autonoma prerogativa nazionale perché, in quanto Paesi debitori, devono rispondere delle proprie scelte – giuste o sbagliate- dinanzi alla governance europea, nonché sui mercati finanziari.

Mutatis mutandis, ciò accade anche per l’erogazione dei fondi del PNRR.

Al riguardo, occorre proporre una riflessione ulteriore.

In dottrina è stato fatto riferimento al nuovo “indirizzo politico normativo [23] per designare la peculiare sinergia tra il Governo nazionale e la governance europea con riferimento al “maxi procedimento nazionale” di approvazione del PNRR. Le modalità di approvazione e attuazione del PNRR sono, infatti, regolate dal Regolamento UE n. 2021/241[24], il quale prevede che gli Stati membri che  intendevano avvalersi delle risorse stanziate dall’Unione europea hanno dovuto predisporre un piano, il quale è stato sottoposto alla previa valutazione e alla successiva approvazione della Commissione[25] e del Consiglio dell’Unione europea[26]. In questo senso è il Governo, e non il Parlamento, ad aver predisposto il piano e ad esserne politicamente responsabile[27] e ciò non ha vincolato soltanto il Parlamento nella formazione attuale, ma anche le future legislature.

Se la responsabilità è transitata dal Parlamento al Governo, questo sconvolge anche il rapporto di “fiducia” tra rappresentanti e rappresentati: i “nuovi” rappresentanti nemmeno potrebbero svincolarsi più di tanto dalle scelte precedenti, e ciò comporta sicuramente delle ricadute sulla democrazia rappresentativa.  Le forze politiche, al fine di non perdere consenso, preferiscono cedere l’assunzione della responsabilità di decisioni politiche ai tecnici, finendo per de- responsabilizzarsi. Si instaura, così, un circolo vizioso attraverso il quale si tende a preferire un governo non politico in quanto maggiormente “responsabile” [28].

Potremmo concludere che la questione della fiducia tra Palamento e Governo non è l’unica fiducia cui far riferimento in un ordinamento democratico (aderente all’Unione europea). Esso trascina con sé una “fiducia” a più livelli: dall’alto, derivante dalla fiducia della governance europea e dei mercati finanziari; dal basso, tra cittadini ed Istituzioni e  tra rappresentati e rappresentanti.

 

  1. Le conseguenze sul nuovo equilibrio geopolitico e la crisi della democrazia

 

L’opinione maggioritaria è quella che un Governo senza Mario Draghi possa comportare un effetto domino in Europa, indebolendo esponenzialmente, come effetto moltiplicatore,  il “blocco occidentale”.

L’autorevolezza dell’ex Presidente della BCE, nel bel mezzo di una guerra nel cuore dell’Europa, è diventata perno dell’unità e dell’autorevolezza della stessa. Le dimissioni di Mario Draghi cristallizzerebbero, dunque, la debolezza delle “democrazie occidentali” contro la “forza” dei Paesi non democratici, come la Russia.

La crisi del debito sovrano, l’avanzare della pandemia, la più generale crisi economica, hanno posto sotto i riflettori la fragilità delle democrazie, in quanto meno capaci di fornire una risposta univoca, veloce ed efficiente, al fine del superamento delle varie situazioni emergenziali. Ma la crisi della democrazia è un problema molto più complesso[29], un problema dirompente emerso nel XXI secolo, che è stato – ed è – oggetto di dibattito dottrinale, dove numerose sono state le cause concomitanti. In particolare, tra queste, troviamo la difficoltà nel promuovere un’uguaglianza sostanziale, la difficoltà di gestire il controllo dei governi da parte dei cittadini, nonché la partecipazione effettiva degli stessi. La non perfezione del modello democratico genera sfiducia nei confronti delle fasce economicamente più deboli di cittadini.

Nella complessità della crisi delle democrazie[30], può essere utile individuare due degenerazioni della stessa, che si configurano in due direzioni totalmente opposte: la prima è l’oclocrazia, di polibiana memoria; la seconda è, invece,  la demoplutocrazia[31].  La prima consiste in una forma di governo deteriore nella quale la guida della pόlis è soggetta alla volontà delle masse; la seconda nella plutocrazia mascherata da democrazia.  Focalizziamo l’attenzione su questi due termini.

Nell’oclocrazia il demos ( δῆμος «popolo»)- fonte legittimante del potere democratico- scompare per assumere la più generica forma della “massa” (ὄχλος, «moltitudine, massa»); nella demoplutocrazia la parola “demos” viene affiancata da “ploutos” (πλοῦτος «ricchezza») , il potere, “krátos” (Κράτος), nella parola “demoplutocrazia”, è visibilmente vicino alla ricchezza e lontano dal popolo.

L’oclocrazia è facilmente riscontrabile nelle forze politiche populiste[32]: la democrazia, nella narrazione populista, sembra essere connotata più che dal “governo del popolo” dallo sfruttamento dello stesso: per mezzo dei populismi il popolo è succube di un atteggiamento demagogico che ha come solo fine l’ottenimento del consenso politico attraverso forme di propaganda.

La demoplutocrazia si riscontra, invece, laddove esistano forme di disuguaglianza tali da rendere la forma di governo democratica soltanto formalmente, in quanto all’interno della stessa prevale il potere della ricchezza e del denaro. L’inesistenza di un’Europa federale, la non completa democratizzazione dei processi di governance europea, fanno pensare ad una forma oligarchica o plutocratica che si trasforma in pressione politica, svuotando di senso la democrazia nazionale[33].

Nei momenti di crisi le due forme di degenerazione della democrazia si accentuano: è inevitabile, infatti, che in questi momenti la redistribuzione del welfare sia più difficile, favorendo la concentrazione della ricchezza ed il malcontento degli esclusi.

 

  1. Democrazia responsiva vs. democrazia responsabile: per una democrazia più forte è necessaria una maggiore responsabilità

 

Nella crisi del Governo di unità nazionale è riscontrabile tutta la complessità della crisi della democrazia. Sul punto, occorre far leva su due diverse qualificazioni della stessa: la  “democrazia responsiva” e la “democrazia responsabile[34].

La prima qualifica la democrazia in termini quantitativi: una democrazia è tanto più “democratica” quanto più “risponde” e soddisfa le aspirazioni degli elettori; la democrazia “responsabile” è, invece, una democrazia che non si qualifica in termini di risposte date ai cittadini  ma la qualificazione gli deriva dal costituzionalismo moderno, che compone la garanzia dei diritti con una legittimazione e limitazione dei poteri. È, dunque, compatibile con la Costituzione non un’idea di democrazia responsiva, ma “equilibrata”, in cui i diritti e i doveri sono imprescindibili sia tra i governati sia tra i governanti.  Nella crisi del governo di unità nazionale i partiti populisti certamente hanno fatto leva sulla democrazia responsiva; gli altri partiti, invece, sulla democrazia equilibrata, responsabile.

La tensione sociale, scaturita dalla crisi  generata dalla pandemia prima e dalla guerra poi, non viene mediata e ricomposta dalla funzione rappresentativa dei partiti, quanto, piuttosto, esasperata in una de-responsabilizzazione degli stessi.  Da qui la sostituzione dei politici con i tecnici, una sostituzione che certamente nuoce al rapporto rappresentati-rappresentati, ma che riconduce l’ordinamento nell’alveo di una responsabilità “democratica”, generando l’idea erronea di ricorrere a governi in cui vi sono tecnici al fine di superare i momenti di crisi.

Certamente serve un’inversione di rotta, sia per gli aspetti plutocratici generati del sistema capitalista – e che l’assenza di uno sviluppo in senso federale dell’Europa accentua (il popolo, infatti, sembra rimanere lontano dal potere) – sia per gli aspetti demagogici dei populismi, dove la massa indifferenziata sostituisce il popolo.

La continua de-responsabilizzazione delle forze politiche non può far altro che trascinare la Repubblica non verso una maggiore democrazia, ma ad una “minore democrazia”: più cresce il debito, più lo Stato è meno sovrano.  Soltanto una leale collaborazione[35] tra tutte le forze politiche e gli organismi istituzionali può rafforzare la democrazia pluralista, che si invera in un  componimento dialogico delle diverse forze politiche.

A conclusione, le forze politiche avrebbero ben potuto rinsaldare il patto di fiducia, ma alcune non hanno voluto (Movimento Cinque Stelle, Lega, Forza Italia), una decisione che ha comportato delle fratture al loro interno, provocando scenari entropici imprevedibili.

Al riguardo, la dicotomia destra/sinistra sembra ormai aver perso non soltanto l’identificazione valoriale ma anche la capacità di proporre programmi politici realizzabili, cedendo il posto a forze “responsive” o “responsabili”, che tagliano trasversalmente la preadamitica dicotomia.

Norberto Bobbio si domandava se destra e sinistra esistessero ancora, una domanda ancora attuale, laddove, insieme all’illustre giurista, ancora ci domandiamo: “se un significato ancora lo hanno, questo significato qual è?”

Non si può, in questa sede, analizzare gli aspetti profondi di questa crisi delle forze politiche, nè  il più generale e problematico cambiamento dell’ordinamento costituzionale nazionale a fronte del processo di integrazione europea, ci si limiterà ad evidenziare che, alla luce di quanto analizzato, la dicotomia destra/sinistra sembra che rischi di esser sostituita, in questo secolo,  da “forze responsabili” e “forze responsive”.  Una dicotomia che sembra tagliare la società in modo verticale, riproponendo antichi schemi (alto/basso) e che sembra sostituirsi alla suddivisione classica delle forze politiche che taglia orizzontalmente la società (destra/sinistra).

Pertanto, senza una vera e propria declinazione valoriale che miri ad organizzare e plasmare la società in un senso o nell’altro, il divario sarà tale da consentire un annichilimento dell’ideologia, a favore di una riproposizione della suddivisione della società in senso verticale, avendo, quindi, quale effetto paradossale quello di affermare una declinazione della democrazia non realizzabile nel concreto.

La metafora spaziale del linguaggio politico “destra/sinistra” nasce con la Rivoluzione francese e sostituisce la vecchia diade “alto/basso” al fine di proclamare una suddivisione della società più egualitaria[36]. La società non viene più tagliata verticalmente nella diade alto/basso, ma orizzontalmente destra/sinistra: questo consente una valorizzazione del principio di uguaglianza.

L’uguaglianza è, secondo Noberto Bobbio, il criterio distintivo tra la destra e la sinistra: “coloro che si proclamano di sinistra danno maggiore importanza, nella loro condotta morale e nella loro iniziativa politica, a ciò che rende gli uomini eguali, o ai modi di ridurre le diseguaglianze; mentre coloro che si proclamano di destra sono convinti che le diseguaglianze siano ineliminabili e che non se ne debba neanche auspicare necessariamente la soppressione” [37].

Parafrasando Norberto Bobbio, ed adattando tali definizioni alla dicotomia democrazia responsabile/responsiva, si può affermare che coloro che si proclamano responsabili danno maggiore importanza a ciò che rende l’Italia credibile all’estero, potendo, dunque, usufruire di una maggior ricchezza dovuta alla diminuzione del rapporto debito-PIL; coloro che si proclamano responsivi, invece, sono convinti che l’Italia possa continuare ad ignorare i vincoli sovranazionali e la sovranità pluri-livellare: questo comporta una minore credibilità esterna, che si traduce in una minore ricchezza per il Paese, portando con sè  anche una non equa redistribuzione della ricchezza.

 

[1] Discorso di Mario Draghi tenuto in Senato il 20 luglio 2022, disponibile qui: Il discorso integrale di Mario Draghi in Senato (rainews.it).

[2] Sulle diverse crisi di governo mi sia consentito rimandare a F. Cerquozzi, Ricondurre la crisi di governo nelle maglie costituzionali, Ius in itinere, 6/09/2019, disponibile qui: Ricondurre la Crisi di governo nelle maglie costituzionali: analisi giuridica della pars destruens e della pars construens – Ius in itinere.

[3] Il Movimento Cinque Stelle aveva già subito una scissione: Luigi di Maio, ministro degli esteri del Governo Draghi, circa un mese fa ha lasciato il Movimento per fondare “Insieme per il futuro”.

[4] Le regole che disciplinano la questione di fiducia hanno, infatti, la loro fonte nei Regolamenti delle Camere, ma gli effetti che ne derivano hanno natura costituzionale: incidono sui rapporti tra Parlamento e Governo, su quelli all’interno della maggioranza e, in senso più ampio, su quelli tra rappresentanza parlamentare e corpo elettorale. Sul punto:  A. Razza, Note sulla “normalizzazione” della questione di fiducia, in Rivista AIC, fasc. n. 3/2016, disponibile qui: Microsoft Word – Razza.docx (rivistaaic.it).

[5] L. Gianniti, N. Lupo, Corso di diritto parlamentare, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 248 ss.

[6] A. Razza, op, cit, pp. 21 ss.

[7] Dichiarazione del Presidente del Consiglio Draghi nell’immediatezza dell’astensione dal  voto dei componenti del M5S sul d.l. aiuti in discussione in Senato.

[8] Nella storia della Repubblica vi è solo un caso in cui è stato il Presidente del Consiglio a presentare le sue dimissioni senza esservi una formalizzazione della sfiducia: è il caso del Governo Fanfani, quando l’allora Presidente del Consiglio Fanfani il 29 aprile del 1983, dopo mesi di tensioni con la maggioranza, diede le dimissioni dopo l’uscita del PSI dal governo. Tale decisione era stata deliberata dal Comitato Centrale del PSI riunitosi il 22 aprile al fine di provocare lo scioglimento anticipato delle Camere, scioglimento decretato il 4 maggio.

[9]  Il Presidente Mattarella aveva chiesto al Presidente Draghi di “presentarsi in Parlamento per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata a seguito degli esiti della seduta svoltasi oggi presso il Senato della Repubblica”.

[10] Al riguardo, occorre ricordare come la stessa elezione del Presidente della Repubblica sia stata fortemente condizionata dal peculiare momento storico, sul punto mi sia consentito rimandare ad un mio contributo su questa rivista: F. Cerquozzi, Mattarella bis: le ragioni endogene ed esogene all’ordinamento costituzionale che hanno condotto alla rielezione, 25/02/2022, disponibile qui: Mattarella bis: le ragioni endogene ed esogene all’ordinamento costituzionale che hanno condotto alla rielezione – Ius in itinere.

[11] La decisione del Movimento Cinque Stelle è stata oggetto di numerose critiche: sia per le motivazioni che hanno portato a non votare la sfiducia, sia per l’atteggiamento assunto successivamente (prima è stata paventata la possibilità di uscita del movimento dalla Maggioranza al fine di rendere irrevocabile la sfiducia, poi è stata affermata la responsabilità del Presidente Mario Draghi per aver presentato le dimissioni senza esserci stata una formalizzazione della stessa).

[12] A differenza della risoluzione proposta da Lega e Fratelli d’Italia, che proponeva un esecutivo totalmente nuovo.

[13] Al riguardo, dal punto di vista dell’adozione della fiducia è stata utilizzata, al fine del raggiungimento del quorum la formula del “presente non votante”.

[14] Sulla natura del potere di scioglimento delle Camere, la dottrina costituzionale si divide in due orientamenti: un primo orientamento afferma la natura sostanzialmente presidenziale dell’atto, da cui consegue che solo al Capo dello Stato spetta la valutazione della sussistenza del presupposto di scioglimento; un altro orientamento aderisce alla tesi dell’atto presidenziale come atto complesso, in questo caso la decisione non spetta soltanto al Presidente della Repubblica, ma anche al Governo ( al quale compete il riscontro dell’effettiva sussistenza del presupposto dello scioglimento anticipato). R. Cherchi, Lo scioglimento delle Camere nella Costituzione italiana, in Costituzionalismo.it, fasc. n. 2/2012, p. 6.

[15] G.M. Flick, F. Clementi, Dal Premier Decreti per le urgenze: L’arma per continuare a governare, in La Repubblica, 17/07/2022.

[16] Si dovranno “compiere gli atti dovuti (obbligatori) e tutti quelli la cui proroga comporterebbe un apprezzabile danno dello stato, mentre dovrà astenersi, sul piano della correttezza politica, da tutti quegli atti discrezionali che possono essere rinviati al futuro governo senza apprezzabile danno”, questo proprio perché dal punto di vista politico perde il potere governativo (di indirizzo e direzione non avendo più un programma da attuare), ma giuridicamente  il Governo dimissionario perde solo il potere di chiedere alla Corte dei conti la registrazione con riserva degli atti amministrativi. Sul punto, G. U. Rescigno, Corso di diritto pubblico,  Zanichelli, Bologna, 2010, p. 422 e ss.

[17] Il   21 luglio 2022, ovvero la giornata in cui  si è aperta la parlamentarizzazione della crisi di governo, è iniziata con  lo spread a 206, 4, fino ad arrivare, nel corso della giornata a 240 punti base.

[18] Il riferimento è alla governance europea: L.M. D. Picazo, I problemi della democrazia nei livelli non statali di governo, in M. Cartabia, A. Simoncini (a cura di), La sostenibilità della democrazia nel XXI secolo, il Mulino, Bologna, 2009.

[19] Sentenza del 7 settembre 2011 (BVerfG, 2 BvR 987/10).

[20] P. Ridola, “Karlsruhe locuta causa finita?” Il Bundesderverlassungsgericht, il fondo salva- stati e gli incerti destini della democrazia federalista in Europa, in federalismi.it, 26/09/2012.

[21]2 BvR 2728/13, 21 giugno 2016. A titolo esemplificativo, per una disamina della saga “OMT” si veda: P. Faraguna, La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul caso OMT/Gauweiler, in diritticomparati.it, fasc. n. 1 /2016.

[22] Nelle sentenze sul Trattato di Maastricht ed il Trattato di Lisbona erano sati ammessi ricorsi fondati sull’articolo 38 G.G., nella misura in cui essi lamentavano uno svuotamento delle prerogative del Parlamento, mediante il trasferimento di competenze nella sfera sovranazionale. Per un approfondimento, si veda: F. Saitto, L’Euro sotto processo, forthcoming: il Bundesverfassungsgericht sulle misure europee di stabilizzazione dei mercati e sugli aiuti alla Grecia, in www.diritticomparati.it, 11/07/2011; F. Saitto, Germania. Il Tribunale costituzionale tedesco torna a pronunciarsi sulla legge che regola il meccanismo di stabilità europeo in Germania, in DPCE online, fasc. n. 2/2012.

[23]A. Sciortino, PNRR e riflessi sulla forma di governo italiana.  Un ritorno all’indirizzo politico «normativo»?, in federalismi.it, fasc. n. 18/2021., p. 250 s.

[24] N. Lupo, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti, in federalismi.it, fasc. n. 1/2022, p. V; G. De Minico, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Una terra promessa, in Costituzionalismo.it,  fasc. n. 2/2021.

[25]Ex art. 19 par. 3 Reg (UE) 2020/241, la Commissione Europea valuta il PNRR sotto il profilo della pertinenza, dell’efficacia, dell’efficienza e della coerenza seguendo gli indicatori elencati nel regolamento.

[26] Ex art. 20, la Commissione presenta al Consiglio la c.d. “proposta di decisione di esecuzione” in cui viene specificato l’ammontare del contributo finanziario e le riforme e i progetti di investimento che lo Stato membro dovrà attuare. Sul punto, si veda A. Sciortino, op. cit., p. 243.

[27] N. Lupo,  op. cit., p. VII.

[28]P. Masala, Crisi della democrazia parlamentare e regresso dello stato sociale: note sul caso italiano nel contesto europeo, in Rivista AIC, fasc. n. 4/2016.

[29] In uno studio del 1975, commissionato dalla Commissione trilaterale( think thank non governativo e apartitico), avente ad oggetto la crisi della democrazia e la governabilità delle stesse, emerse che i problemi di governabilità della democrazia nascono da un “eccesso di democrazia”. M.Crozier, S. P. Huntington e J. Waranuki, La crisi della democrazia. Rapporto sulla governabilità delle democrazie alla Commissione trilaterale (The Crisis of Democracy: On the Governability of Democracies). Lo studio è consultabile qui: La crisi della democrazia (mauronovelli.it).

[30] S. Levitsky, D. Ziblatt, Come muoiono le democrazie, Laterza, 2018.

[31] T. Piketty, Una breve storia dell’uguaglianza, La nave di Teseo, Milano, 2021 (Une breve histoire de l’egalitè, Editions du Seuil, 2021).

[32] La parola populismo viene considerata spesso vicina alla parola democrazia in quanto entrambe, nella diversa accezione ( popolus latino nella prima, demos greco nella seconda), concetti che possono essere considerati, mutatis mutandis, fungibili. Sul punto,  F. Salmoni, Crisi della rappresentanza e democrazia: l’antiparlamentarismo e i corsi e ricorsi dei populismi, in Rivista AIC, fasc. n. 4/2020, p.  524; secondo L. Canfora e G. Zagrebelsky, populismo e democrazia sono concetti molto vicini l’uno all’altro e c’è il rischio che si creino zone grigie (L. Canfora, G. Zagrebelsky, La maschera democratica dell’oligarchia, Laterza, 2015, p. 72).

[33] L. Canfora, G. Zagrebelsky, ibidem.

[34] S. Bartolini, Le radici della crisi della democrazia a livello mondiale ed europeo, in Il Federalista, Anno LX, 2018, Numero 2-3, p. 102.

[35] La riservatezza e la leale collaborazione sono i principi non scritti, ma molto chiari,  che costituiscono la base dei rapporti tra forze politiche e presidenza della Repubblica; sul punto, si veda G. Azzariti, L’abbandono delle regole non scritte, in Osservatorio AIC, fasc. n. 2/2018, p. 3, disponibile qui: Osservatorio AIC – L’abbandono delle regole non scritte.

[36] N. Bobbio, Destra e sinistra, ragioni e significati di una distinzione politica, Donzelli, Roma, 1994, pp. 40 ss.

[37] Ibidem.

 

 

 

 

Fonte immagine: Italian PM calls for Ukraine ceasefire | Reuters Italian Pri… | Flickr

 

Flaviana Cerquozzi

Laureata in Giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma nel 2023, con una tesi in diritto costituzionale, dal titolo   "La teoria dei controlimiti: la tutela della democrazia sostanziale ad extra", relatore Prof. Gaetano Azzariti, correlatore Prof. Alessandro Somma. E' specializzata in giustizia costituzionale presso l'Università di Pisa, autrice di numerosi articoli divulgativi e scientifici di Diritto Costituzionale. Attualmente svolge la pratica forense presso il Foro di Roma ed è Responsabile diritto costituzionale presso questa rivista. Da luglio 2023 cura la rubrica "DI ROBUSTA COSTITUZIONE" presso Ius in Itinere, che di seguito viene illustrata:

"La nuova rubrica di Ius in Itinere nasce dall’esigenza di riservarsi un momento di critica riflessione sui principi fondativi della nostra convivenza.
Lungi dall'essere "carta morta", gli insegnamenti costituzionali sono sempre vivi: la loro continua divulgazione ed attualizzazione -che questo spazio promuove- ne "irrobustirà" la necessaria conoscenza".
flaviana.cerquozzi@iusinitinere.it

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