venerdì, Marzo 29, 2024
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La fusione dei comuni “ordinaria” e quella “per incorporazione” nella Legge Delrio

Se è ormai fuori da ogni dubbio che la fusione dei comuni e l’unione degli stessi incardinino istituti giuridici profondamente diversi, potrebbe restare ancora qualche perplessità in ordine ad una micro-categoria di fusione, ovvero quella per incorporazione.

La Legge Delrio parla espressamente di “fusione per incorporazione” al comma 118-bis e di “aggregazioni di comuni mediante incorporazione” al comma 130. Tuttavia, rispetto alla fusione strictu sensu (che dà luogo alla soppressione dei comuni preesistenti e alla istituzione di un nuovo comune), l’incorporazione non istituisce un nuovo comune, ma ha come unico risultato la soppressione del comune incorporato, che diviene formalmente un municipio del comune incorporante.

Due istituti distinti dunque, eppure dalle disposizioni della Delrio non appare sempre chiaro se le prescrizioni riguardanti i comuni risultanti da fusione debbano valere anche per il comune incorporante. A favore di questa ipotesi, tuttavia, parrebbero deporre i seguenti elementi:

  • Le prescrizioni riguardanti i comuni risultanti da fusione sono inserite in commi precedenti a quelle dedicate alla incorporazione;
  • In alcuni casi (ad es. nel già citato comma 118-bis) vengono esplicitamente indicate le fattispecie per le quali occorre applicare la disposizione;
  • La legge regionale ricopre tale fattispecie tra le modifiche di circoscrizioni territoriali comunali.

La legge Delrio, nel regolare la fattispecie di “fusione per incorporazione”, riconosce, in analogia con la fattispecie dell’aggregazione, che il comune incorporante conservi la propria personalità giuridica e succeda in tutti i rapporti al comune incorporato, i cui organi invece decadono alla data di entrata in vigore della legge regionale di incorporazione. Per intraprendere uno specifico percorso di incorporazione in un comune contiguo, bisogna pur sempre passare per un referendum consultivo comunale, prima della deliberazione, da parte dei rispettivi consigli comunali, di avvio della procedura di richiesta alla Regione. Lo svolgimento del referendum consultivo nei comuni interessati avverrà poi secondo le discipline regionali, venendo demandata alla Regione la definizione di ulteriori modalità di svolgimento della fusione per incorporazione in generale.

La Legge Delrio attribuisce altresì la facoltà di mutare la denominazione del Comune incorporante. Tuttavia, non appare precisato, con riferimento a quest’ultima disposizione, se anche il quesito sulla denominazione debba essere sottoposto al voto referendario. Inoltre il comma 130 dell’art. 1 della Legge Delrio dispone che lo statuto del Comune incorporante debba prevedere che alle Comunità del comune cessato siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi. A tale scopo lo statuto deve essere integrato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge regionale di incorporazione.

Per saperne di più sulle fusioni dei comuni leggi i precedenti articoli:

  1. Il riordino degli enti locali attraverso le fusioni dei comuni
  2. Fusioni dei comuni: che valenza ha l’ascolto delle popolazioni interessate?
  3. Fusione dei comuni: quali vantaggi?
  4. L’unione dei comuni nel fantasma delle fusioni

Andrea Amiranda

Andrea Amiranda è un Avvocato d'impresa specializzato in Risk & Compliance, con esperienza maturata in società strategiche ai sensi della normativa Golden Power. Dal 2020 è Responsabile dell'area Compliance di Ius in itinere. Contatti: andrea.amiranda@iusinitinere.it

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