sabato, Gennaio 25, 2025
Criminal & Compliance

La giurisdizione della Corte penale internazionale sul conflitto tra Israele e Hamas dopo il 7 ottobre 2023. Breve commento allo statement del Procuratore del 20 maggio 2024

A cura di Edoardo Vittorio Lazzaro

 

 

PAROLE CHIAVE: Conflitto armato internazionale – Israele – Hamas – Corte penale internazionale – Crimini di guerra

 

  1. Premessa

Gli scontri armati tra la popolazione che da oltre due millenni risiede nel territorio palestinese e la popolazione ebraica risalgono al primo conflitto mondiale, durante il quale con la c.d. ‘dichiarazione Balfour’ del 1917 venne promessa una «national home for the Jewish people»[1]. Nel 1947, le Nazioni Unite votarono per dividere il territorio in uno stato ebraico e uno stato arabo, ma i paesi arabi respinsero il piano, portando a una guerra tra questi ultimi e la comunità ebraica. Il conflitto si concluse con la fondazione dello Stato di Israele nel 1948 e con l’esodo palestinese, noto come la ‘Nakba’, che vide centinaia di migliaia di palestinesi fuggire o essere espulsi dalle loro case.

Da allora, il conflitto ha visto numerosi episodi di scontro armato, negoziati di pace, accordi di ‘cessate il fuoco’ e tentativi di risolvere le questioni territoriali, politiche e di sicurezza[2]. Il 7 ottobre 2023 ha avuto inizio uno dei periodi più intensi e sanguinosi del conflitto, a seguito degli attacchi lanciati da Hamas[3] nei confronti di Israele[4].

L’obiettivo del presente contributo è quello di definire come si articoli la giurisdizione della Corte penale internazionale sul conflitto israelo-palestinese, analizzare il comunicato del Procuratore della Corte penale internazionale Karim A. Khan del 20 maggio 2024[5] e, sulla base di questo e delle notizie emerse dalle più note agenzie di stampa, individuare quali siano i crimini punibili ai sensi dello Statuto di Roma[6] e fornire un inquadramento generale di tali fattispecie ai sensi dello Statuto di Roma.

  1. La natura del conflitto armato

Come detto, la questione israelo-palestinese risale storicamente agli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale, ma è giunta dinanzi alla Corte penale internazionale solo nel 2015, con il deposito di una dichiarazione di accettazione della giurisdizione e dell’adesione allo Statuto di Roma. Ciò ha introdotto nel sistema della Corte un complesso dibattito sulla natura della giurisdizione penale internazionale, dovuto anche al fatto che lo status della Palestina secondo il diritto internazionale e l’estensione del territorio palestinese sono incerti.

Ebbene, la prima questione da risolvere afferisce alla natura del conflitto. Un conflitto armato, infatti, può presentare o meno natura internazionale, a seconda che le attività militari siano condotte da entità statali nei confronti di un’altra entità statale (conflitti internazionali) oppure che le ostilità coinvolgano attivamente una o più entità non statali (conflitti non internazionali).

Individuare un conflitto come internazionale o meno è fondamentale per la corretta applicazione delle norme di diritto internazionale.

Secondo le istituzioni internazionali – prima fra tutte l’ONU – e la dottrina maggioritaria, il conflitto armato tra Israele e Palestina dovrebbe essere qualificato come un conflitto di natura internazionale[7]. Si noti altresì che le norme sul diritto internazionale umanitario – e segnatamente quelle in tema di protezione dei civili, degli ospedali, delle scuole e delle infrastrutture civili, insieme alle regole di ingaggio – sono principalmente norme consuetudinarie e dunque applicabili in entrambi i tipi di conflitti.

È infine necessario evidenziare che, sebbene la Corte penale internazionale – con la decisione del 5 febbraio 2021 ha definitivamente considerato la Palestina come uno Stato[8] – abbia considerato il conflitto tra Israele e Palestina un conflitto internazionale, il Procuratore della Corte penale internazionale, Karim A. Khan, nel comunicato del 20 maggio 2024 ha ritenuto che alcuni dei crimini di guerra siano stati commessi nell’ambito di due conflitti paralleli: uno tra Israele e Palestina (conflitto internazionale) e uno tra Israele e Hamas (conflitto non internazionale).

Per quanto concerne, invece, i crimini contro l’umanità, questi non necessitano della presenza di un conflitto armato, ma possono configurarsi anche «as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack». La sussistenza di un ‘attacco diffuso e sistematico contro la popolazione civile’ è stata confermata nel comunicato del Procuratore.

Il Procuratore, inoltre, nell’ambito delle proprie valutazioni, ha richiesto un parere indipendente ad un collegio di esperti di diritto internazionale, composto da sei avvocati esperti in diritto internazionale e due consulenti provenienti dall’ambito accademico[9]. I membri del Panel e i consulenti accademici sono stati selezionati per le loro competenze in materia di diritto internazionale pubblico, diritto internazionale dei diritti umani, diritto umanitario internazionale e diritto penale internazionale nonché, per due di loro, per la loro esperienza come giudici di tribunali penali internazionali.

In relazione alla natura del conflitto israelo-palestinese, il Collegio concorda con il Procuratore nel ritenere che si tratta di due conflitti, uno internazionale e uno non internazionale[10].

In particolare, il conflitto non internazionale sarebbe iniziato con gli attacchi del 7 ottobre 2023 e vede contrapposti Israele da un lato e Hamas dall’altro. Il conflitto internazionale, invece, si è sviluppato a partire dalla conclusione del secondo conflitto mondiale e contrappone due Stati, Israele e Palestina, quest’ultima ritenuta uno Stato in base alla soddisfazione alternativa di uno dei seguenti tre requisiti:

  • la Palestina è considerata uno Stato in ossequio ai principi di diritto internazionale;
  • Israele e Palestina sono entrambi Alte Parti Contraenti delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e ai sensi dell’Articolo 2 Comune alle Convenzioni, un conflitto tra due Alte Parti Contraenti possiede carattere internazionale;
  • sussiste una ‘occupazione belligerante’ da parte di Israele sul territorio della Palestina[11].

  1. La giurisdizione della Corte penale internazionale nella situazione palestinese

Prima di analizzare quali siano le condotte poste in essere nella guerra Israele-Hamas e se queste costituiscano dei crimini ai sensi dello Statuto di Roma è opportuno ripercorrere brevemente il procedimento in seno alla Corte penale internazionale all’esito del quale la Camera preliminare I ha ritenuto che la Corte abbia giurisdizione sui territori di Cisgiordania e Gaza.

Il primo tentativo di sottoporre la questione alla Corte penale internazionale è avvenuto nel 2009. Il 22 gennaio 2009 il Ministro della Giustizia palestinese depositò, ai sensi dell’Articolo 12(3) dello Statuto, una dichiarazione ad hoc con cui la Palestina accettava la giurisdizione della Corte «for the purpose of indentifying, prosecuting and judging the authors and accomplices of Acts committed on the territory of Palestine since 1 July 2002»[12].

Tale dichiarazione non era limitata ad un particolare crimine, e accettava la giurisdizione della Corte per ogni crimine commesso sul territorio palestinese[13] sin dal 1° luglio 2002, cioè il giorno in cui lo Statuto della Corte penale internazionale è entrato in vigore.

La questione principale che doveva essere affrontata era se il riconoscimento e l’accettazione della giurisdizione da parte della Palestina potessero produrre l’effetto di devolvere la situazione in Palestina alla cognizione della Corte.

La risposta si fece attendere per più di tre anni, e venne pubblicata il 3 aprile 2012[14]. Nella decisione il Procuratore sottolineò come la giurisdizione della Corte penale internazionale non si basasse sulla giurisdizione universale, ma necessitasse di una espressa richiesta da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o di uno Stato[15].

Proprio questa parola, ‘Stato’, costituiva la chiave di volta di tutto il ragionamento. Il motivo secondo cui il Procuratore Moreno Ocampo giunse alla conclusione di rigettare la richiesta, infatti, si basava sul dubbio che circondava la statualità della Palestina e sul connesso problema di chi dovesse decidere sulla stessa. Nel par. 5 della decisione il Procuratore riversò l’onere di decidere se la Palestina fosse uno Stato o meno sulle Nazioni Unite o, in alternativa, sull’Assemblea degli Stati parte della Corte penale internazionale[16].

Questa dichiarazione risale all’aprile del 2012, otto mesi prima della celebre risoluzione n. 67/19 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite[17], che attribuì alla Palestina lo status di osservatore permanente come Stato non membro dell’ONU e permise alla Palestina di partecipare alle discussioni dell’ONU nonché di chiedere di aderire ad altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite.

Non bisogna peraltro cadere nell’errore di considerare che sia stata la risoluzione n. 67/19 a conferire la statualità alla Palestina: la risoluzione ha solo confermato il sentire comune che aleggiava da tempo in seno a parte della comunità internazionale.

In un comunicato del 2 settembre 2014 il nuovo Procuratore della Corte penale internazionale Fatou Bensouda statuì esplicitamente che la Palestina avrebbe potuto legittimamente aderire allo Statuto di Roma, ma che il suo Ufficio non avrebbe potuto convalidare retroattivamente la dichiarazione del 2009[18].

Lo Stato di Palestina, dunque, depositò il 2 gennaio 2015 gli strumenti per aderire alla Corte penale internazionale e, il giorno prima, una nuova dichiarazione ad hoc ai sensi dell’Articolo 12(3) RS[19]. Dato che, ai sensi dell’Articolo 126 RS, lo Statuto di Roma si sarebbe applicato alla Palestina a partire dal 1° aprile 2015, la dichiarazione ad hoc servì a legittimare la giurisdizione della Corte ad una data precedente, e segnatamente al 13 giugno 2014.

Sulla base della dichiarazione del 2015, il Procuratore avviò proprio motu una valutazione preliminare al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per un’indagine[20].

Il 15 maggio 2018, infine, il Ministro per gli Affari Esteri e degli Espatriati dello Stato di Palestina inviò un referral sulla situazione in Palestina al Procuratore della Corte penale internazionale ai sensi degli Articoli 13(a) e 14 RS[21].

Il referral riguarda i crimini commessi dal 13 giugno 2014 – analogamente alla dichiarazione ad hoc – e non prevede un termine finale. Lo Stato di Palestina sottolineò che «Israel has continued unabated to commit crimes within the jurisdiction of the Court»[22]. I crimini che la Palestina denuncia sono considerati «of particular seriousness and concern to the Palestinian people and the international community» e sono enumerati nel par. 12[23]. Alcuni di questi sono stati già contestati dal Procuratore Khan nel comunicato del 20 maggio 2024.

Sebbene ciò non fosse necessario ai fini dell’apertura dell’indagine, il 22 gennaio 2020 il Procuratore Bensouda chiese alla Camera preliminare di pronunciarsi, ai sensi dell’Articolo 19(3) RS, in merito alla giurisdizione territoriale della Corte sul territorio palestinese[24].

Il 5 febbraio 2021 la Camera preliminare I della Corte penale internazionale ha deciso che la giurisdizione territoriale della Corte riguardo alla situazione palestinese si estende ai territori occupati da Israele dal 1967, cioè la Cisgiordania, compresa Gerusalemme Est, e Gaza. La Corte ha inoltre sostenuto che l’adesione della Palestina allo Statuto di Roma è valida a tutti gli effetti, dunque la Palestina può essere considerata uno Stato parte.

La decisione è stata determinante poiché ha chiarito che il Procuratore ha il potere di indagare su ogni condotta asseritamente costituente un crimine ai sensi dello Statuto di Roma posta in essere sul territorio dello Stato della Palestina, ovverosia Cisgiordania e striscia di Gaza. È altresì opportuno rilevare che, in relazione alle condotte commesse dai palestinesi sul territorio israeliano, la Corte penale internazionale ha giurisdizione ai sensi dell’art. 12(2)(b) RS: la Corte può pertanto avviare un’indagine nei casi di referral di uno Stato ai sensi dell’Articolo 13(a) RS o di avvio proprio motu ai sensi dell’Articolo 13(c) RS qualora sia commesso un crimine previsto all’Articolo 5 dello Statuto da una persona appartenente ad uno Stato parte o ad uno Stato che ha accettato la giurisdizione della Corte con una dichiarazione ad hoc prevista dall’Articolo 12(3) RS.

Infine, recentemente il Procuratore della Corte Karim Khan ha dichiarato che il proprio mandato ad investigare sui crimini commessi ai sensi dell’Articolo 5 RS si estende al conflitto scoppiato il 7 ottobre 2023 e tuttora in corso[25].

  1. I crimini commessi da Hamas

Dato che l’escalation del conflitto ha avuto origine dall’attacco perpetrato da Hamas il 7 ottobre 2023, si ritiene opportuno avviare l’analisi dei crimini asseritamente posti in essere da questa organizzazione nei confronti di Israele.

Nel comunicato del 20 maggio 2024, il Procuratore ritiene che, in base al compendio probatorio al momento a sua disposizione all’esito delle indagini svolte in Israele e Palestina, Yahya Sinwar (capo di Hamas), Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri (comandante del braccio armato di Hamas), and Ismail Haniyeh (capo del Hamas Political Bureau) siano responsabili di più crimini di guerra e contro l’umanità.

Procedendo con ordine, i primi crimini contestati sono i crimini contro l’umanità previsti dall’Articolo 7(1)(a)-(b) RS: l’omicidio e lo sterminio.

Secondo gli Elementi dei Crimini[26], il crimine di ‘extermination’ necessita che siano integrati quattro elementi: (i) che l’autore abbia ucciso – in modo diretto o indiretto – una o più persone, anche infliggendo loro condizioni di vita tali da provocare la distruzione di una parte della popolazione, come ad es. la privazione di cibo o medicine; (ii) che la condotta abbia costituito o sia stata parte di un’uccisione di massa; (iii) che sia stata commessa come parte di un attacco diffuso o sistematico diretto contro una popolazione civile; (iv) che sussista la consapevolezza dell’autore del fatto che la condotta faceva parte o intendeva far parte di un attacco diffuso o sistematico diretto contro una popolazione civile.

Come emerge dalla descrizione, il crimine presenta similitudini con il crimine di genocidio – previsto dall’Articolo 6 RS –, andandosi sostanzialmente a sovrapporre alla definizione contenuta nella Convenzione sul Genocidio del 1948[27]. La Commissione di Diritto Internazionale si è espressa sulla distinzione tra sterminio e genocidio, affermando che lo sterminio riguarda situazioni in cui un gruppo di individui che non condividono alcuna caratteristica comune viene ucciso. Si applica anche a situazioni in cui alcuni membri di un gruppo vengono uccisi mentre altri vengono risparmiati[28].

Nel contesto palestinese, è emerso che a partire dal 7 ottobre un elevato numero di civili sono stati uccisi o feriti. A mero titolo esemplificativo, si considerino le condotte poste in essere al Nova Reim Festival di Re’im e nei kibbutz di Be’eri e Kfar Azza: centinaia di persone – tra cui molti minori – sono state uccise, arse vive, smembrate o decapitate[29]. Nel kibbutz di Be’eri, i testimoni hanno affermato che i miliziani sarebbero andati casa per casa per sparare o rapire gli abitanti[30].

Questi omicidi, oltre a rilevare quali crimini contro l’umanità, sono considerati dal Procuratore anche crimini di guerra, in quanto violazioni della Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 e dunque punite dall’Articolo 8(2)(c)(i) RS, che punisce l’omicidio volontario.

Oltre alle condotte di omicidio, è emerso che Hamas ha preso in ostaggio centinaia di persone[31]. La cattura di ostaggi – definibile come la detenzione forzata di una persona con minaccia di cagionarle un pregiudizio per costringere un soggetto terzo ad agire o ad astenersi dall’agire come condizione per la sicurezza dell’ostaggio – è prevista come grave violazione dell’Articolo 3(1)(b) della Quarta Convenzione di Ginevra nonché dall’Articolo 8(2)(c)(iii) RS.

Il Procuratore Khan ha sottolineato che i crimini non sono stati “omicidi casuali” e ha osservato che Hamas “ha dato la caccia alle persone” e che “i bambini sono stati rapiti dalle loro culle” e che il suo ufficio indagherà, con la cooperazione di Israele, sugli eventi del 7 ottobre[32].

Nel comunicato del Procuratore sono indicati una serie di crimini commessi dai capi di Hamas «in the context of captivity», cioè sulle vittime sottoposte a limitazioni della loro libertà di movimento.

Tra questi crimini, che trovano riscontro nel OSRSG-SVC Report, rientrano:

  • stupri e altri atti di violenza sessuale, puniti come crimine contro l’umanità dall’Articolo 7(1)(g) RS e come crimine di guerra dall’Articolo 8(2)(e)(vi) RS;
  • tortura, come crimine contro l’umanità, contraria all’articolo 7(1)(f) RS, e anche come crimine di guerra, contraria all’articolo 8(2)(c)(i) RS;
  • altri trattamenti inumani, come crimine contro l’umanità, contrariamente all’articolo 7(1)(k) RS;
  • trattamenti crudeli, come crimine di guerra, contrari all’articolo 8(2)(c)(i) RS;
  • violazioni della dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti, come crimine di guerra, contrario all’articolo 8(2)(c)(ii) RS.

  1. I crimini commessi da Israele

La controffensiva israeliana non si è fatta attendere e si è dimostrata estremamente dura, tanto che, a causa delle azioni contro i civili, sono state mosse numerose accuse di crimini di guerra da parte di Human Rights Watch, Amnesty International, B’tselem e dai gruppi di esperti per i diritti umani, compresi i relatori dell’ONU[33].

Il Procuratore della Corte penale internazionale, nel comunicato del 20 maggio 2024, ha ritenuto responsabili di crimini di guerra e contro l’umanità sia il Primo Ministro Benjamin Netanyahu che il Ministro della Difesa Yoav Gallant.

All’esito delle indagini svolte, anche nei confronti degli israeliani sono state avanzate accuse relative ai crimini di omicidio e sterminio come crimini contro l’umanità, puniti dall’Articolo 7(1)(a)-(b) RS. In questo caso, peraltro, il Procuratore ha ritenuto che vi siano basi per ritenere che tali morti siano state perpetrate attraverso il mezzo della carestia («starvation»).

La carestia può essere definita come l’azione di sottoporre le persone a fame, cioè a un’estrema e generalizzata scarsità di cibo, nonché come privazione di acqua potabile. Il significato di “carestia”, tuttavia, non è necessariamente limitato alla privazione di cibo e acqua, ma può riguardare anche la privazione di altre cose essenziali come vestiti, forniture mediche o oggetti necessari per la raccolta e la lavorazione del cibo[34].

Israele, infatti, avrebbe imposto un “assedio completo” su Gaza sin dai primi giorni di guerra, a causa di presunte preoccupazioni per la sicurezza che armi, carburante e armamenti venissero trasferiti ad Hamas sotto forma di aiuti umanitari[35].

Un altro crimine contro l’umanità ritenuto sussistente è la persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, di cui all’Articolo 7(1)(h) RS.

Con ‘persecuzione’ si intende una politica statale che porta a infliggere a un individuo vessazioni, tormenti, oppressioni o misure discriminatorie, volte o suscettibili di produrre sofferenze fisiche o mentali o danni economici, a causa delle convinzioni, delle opinioni o dell’appartenenza della vittima a un determinato gruppo identificabile (religioso, sociale, etnico, linguistico, ecc.), o semplicemente perché l’autore del reato ha cercato di individuare una determinata categoria di vittime per ragioni proprie dell’autore stesso[36]. Si noti che, ai fini della configurabilità di tale crimine contro l’umanità, la persecuzione deve essere in connessione con qualsiasi atto di cui al paragrafo (1) dell’Articolo 7 RS o con qualsiasi altro crimine che rientri nella giurisdizione della Corte[37]. Deve quindi esserci un nesso tra la negazione discriminatoria di un diritto fondamentale e un atto che rientra nella giurisdizione della Corte.

Infine, l’ultimo crimine contro l’umanità ritenuto addebitabile a Netanyahu e Gallant è quello di cui all’Articolo 7(1)(k) RS: altri atti inumani. Questa lettera contiene una clausola residuale con la quale possono essere ricondotti alla giurisdizione della Corte penale internazionale tutte quelle gravi violazioni del diritto internazionale consuetudinario e dei diritti fondamentali degli esseri umani, tratti dalle norme del diritto internazionale umanitario, che sono di natura e gravità simili agli atti di cui all’Articolo 7(1) RS[38].

Oltre ai crimini contro l’umanità, sono stati ritenuti sussistenti i seguenti crimini di guerra, perpetrati sia nell’ambito di un conflitto armato internazionale che non internazionale[39]:

  • provocare intenzionalmente la carestia, come metodo di guerra, nei confronti di civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, che è un crimine di guerra previsto dall’Articolo 8(2)(b)(xxv) RS[40];
  • causare intenzionalmente grandi sofferenze, o gravi lesioni al corpo o alla salute, previsto dall’Articolo 8(2)(a)(iii) RS, o – in un conflitto non internazionale – dall’Articolo 8(2)(c)(i) RS;
  • omicidio volontario, contrario all’Articolo 8(2)(a)(i) RS, o – in un conflitto non internazionale – all’Articolo 8(2)(c)(i) RS;
  • dirigere intenzionalmente attacchi contro popolazioni civili in quanto tali o contro civili che non partecipino direttamente alle ostilità, crimine di guerra previsto dall’Articolo 8(2)(b)(i) RS, o – in un conflitto non internazionale – dall’Articolo 8(2)(e)(i) RS.

  1. Conclusione

Come si è avuto modo di rilevare nel corso del presente contributo, la Corte penale internazionale – e segnatamente l’Ufficio del Procuratore – è legittimata a svolgere indagini in relazione al conflitto israelo-palestinese al fine di individuare eventuali responsabilità penali.

Il Procuratore, già all’esito delle prime investigazioni preliminari, ha ritenuto opportuno emettere dei mandati di cattura nei confronti dei vertici delle due parti in conflitto. Si noti peraltro che l’emissione di un mandato di cattura non conclude le investigazioni, ma è necessario al fine di circoscrivere l’attività dell’Ufficio del Procuratore a specifici soggetti e in relazione a precise condotte.

Invero, sia il Procuratore nella dichiarazione del 20 maggio 2024 che il Panel di esperti hanno affermato che vi sono altri crimini di guerra e contro l’umanità che sono, al momento, in corso di investigazione. Si potrebbero ipotizzare, a mero titolo esemplificativo e secondo quanto emerso da plurime notizie di stampa pubblicate sino alla data di redazione del presente contributo, i crimini di: (i) perfidia e in particolare uso di scudi umani; (ii) saccheggio; (iii) attacchi contro la popolazione civile e contro i beni civili; (iv) violazione della neutralità in relazione ai soccorsi medici; (v) punizioni collettive; (vi) esecuzioni sommarie; (vii) evacuazioni forzate; (viii) utilizzo di armi al fosforo.

Al termine della nuova fase di indagini, il Procuratore, ai sensi dell’Articolo 58(6) RS, avrà la possibilità di richiedere alla Camera preliminare di integrare il ‘capo di imputazione’ nei confronti degli attuali indagati, in modo tale che questa possa giudicare sulla procedibilità dell’azione penale attraverso l’emissione di una decisione che tenga conto di tutte le risultanze istruttorie.

[1] Dichiarazione Balfour, 2 novembre 1917, reperibile online su <https://www.jewishvirtuallibrary.org/text-of-the-balfour-declaration>.

[2] ad es. la guerra del 1948, la guerra dei sei giorni del 1967, la prima e la seconda Intifada, gli Accordi di Oslo, gli scontri del 2006 e del 2014.

[3] Hamas è l’acronimo di ‘Harakat al-Muqāwama al-Islāmiyya’, cioè ‘Movimento per la resistenza islamica’.

[4] Questo conflitto sarà di seguito indicato come ‘guerra Israele-Hamas’.

[5] OTP, Situation in the State of Palestine, Statement, 20 maggio 2024, reperibile online su https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-kc-applications-arrest-warrants-situation-state.

[6] UN Doc. A/CONF.183/9, Rome Statute of the International Criminal Court (last amended 2010), 17 luglio 1998, reperibile online su < https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Rome-Statute.pdf>; di seguito anche solo lo ‘Statuto’ o ‘RS’ (Rome Statute).

[7] D. Akande, Classification of Armed Conflicts: Relevant Legal Concepts, in E. Wilmshurst, International Law and the Classification of Conflicts, OSAIL, 2012, pp. 46-47; M. Longobardo, The Use of Armed Force in Occupied Territory, Cambridge University Press, 2018, pp. 110 ss.

[8] ICC, Situation in the State of Palestine, Decision on the Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Courts territorial jurisdiction in Palestine, ICC-01/18-143, 5 febbraio 2021, par. 112.

[9] Panel of Experts in International Law, Convened by the Prosecutor of the International Criminal Court, Report of the Panel of Experts in International Law, 20 maggio 2024, disponibile qui: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/240520-panel-report-eng.pdf (di seguito il report car indicato con il termine “Report of the Panel of Experts” e il Panel di esperti con il termine “Panel”).

[10] Report of the Panel of Experts, par. 13.

[11] Ibid.

[12] Palestinian National Authority, Declaration recognizing the jurisdiction of the International Criminal Court, 21 gennaio 2009, reperibile online su < https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/74EEE201-0FED-4481-95D4-C8071087102C/279777/20090122PalestinianDeclaration2.pdf>.

[13] Il testo non indicava con precisione il ‘territorio’, ma considerando la storia del conflitto israelo-palestinese e gli scontri avvenuti subito prima del deposito – l’operazione Piombo Fuso –, presumibilmente il governo della Palestina con «territory of Palestine» intendeva la striscia di Gaza e la Cisgiordania. v. J. Quigley, The Palestine declaration to the International Criminal Court: the statehood issue, Rutgers Law Record, vol. 35, 2009, p. 2.

[14] OTP, Situation in the State of Palestine, Statement, 3 aprile 2012, reperibile online su < https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/C6162BBF-FEB9-4FAF-AFA9-836106D2694A/284387/SituationinPalestine030412ENG.pdf >.

[15] Ivi, par. 4.

[16] Il Procuratore Moreno Ocampo alla fine della decisione in cui negava la possibilità di avviare un’indagine sottolineò che «[t]he Office has been informed that Palestine has been recognised as a State in bilateral relations by more than 130 governments and by certain international organisations, including United Nation bodies. However, the current status granted to Palestine by the United Nations General Assembly is that of observer”, not as a Non‐member State”» (par. 7). La precisazione del Procuratore mirava a indicare che la Palestina non era uno Stato e dunque che non poteva sottoporre la questione alla Corte.

[17] United Nations General Assembly, Resolution 67/19, Status of Palestine in the United Nations, UN Doc. A/RES/67/19, 4 dicembre 2012.

[18] OTP, Situation in the State of Palestine, Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda: The public deserves to know the truth about the ICCs jurisdiction over Palestine, 2 settembre 2014, < https://www.icc-cpi.int/news/statement-prosecutor-international-criminal-court-fatou-bensouda-public-deserves-know-truth>.

[19] State of Palestine, Declaration Accepting the Jurisdiction of the International Criminal Court, 31 dicembre 2014, reperibile online su < https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Palestine_A_12-3.pdf>.

  1. S.A.E. Høgestøl, Palestinian Membership of the ICC: A Preliminary Analysis, Nordic Journal of Human Rights, vol. 33, issue 3, 2015.

[20] OTP, Report on Preliminary Examination Activities 2015, 12 novembre 2015, pp. 11-17, reperibile online su <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/iccdocs/otp/OTP-PE-rep-2015-Eng.pdf>.

[21] ICC, Referral by the State of Palestine Pursuant to Articles 13(a) and 14 of the Rome Statute, 15 maggio 2018, par. 9-10, reperibile online su <https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/2018-05-22_ref-palestine.pdf>. Di seguito ‘Referral Palestina 2018’.

Il deposito di un nuovo referral era motivato da un maggiore uso della forza da parte di Israele contro i palestinesi disarmati che chiedevano il loro diritto di tornare alle loro case e la fine della chiusura illegale della striscia di Gaza in quella che è diventata nota come la ‘Grande Marcia del Ritorno’. v. FIDH, Gaza: the international community must take immediate action to protect unarmed protesters and end impunity, 15 maggio 2018, reperibile online su <https://www.fidh.org/en/region/north-africa-middle-east/israel-palestine/gaza-the-international-community-must-take-immediate-action-to-23148>.

[22] Referral Palestina 2018, par. 2.

[23] Il referral fa riferimento ai seguenti core crimes: appropriazione e distruzione di proprietà pubblica e privata, trasferimento forzoso, stabilimento di israeliani nei territori occupati, omicidi e attacchi contro i civili, tortura e trattamenti inumani, persecuzioni e apartheid.

[24] OTP, Situation in the State of Palestine, Prosecution request pursuant to article 19(3) for a ruling on the Courts territorial jurisdiction in Palestine, ICC-01/18-12, 22 gennaio 2020.

[25] AlJazeera, Is Israeli bombing of Gaza a violation of international laws?, 12 ottobre 2023, disponibile qui: https://www.aljazeera.com/features/2023/10/12/is-israeli-bombing-of-gaza-a-violation-of-international-laws; Times of Israel, ICC prosecutor in Israel to meet survivors of Oct. 7 onslaught, families of victims, 30 novembre 2023,  disponibile qui: https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/icc-prosecutor-in-israel-to-meet-survivors-of-oct-7-onslaught-families-of-victims/.

[26] ICC, Elements of Crimes, 2013 ICC-ASP/1/3, parte II.B, reperibile online su < https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/336923D8-A6AD-40EC-AD7B-45BF9DE73D56/0/ElementsOfCrimesEng.pdf>. Di seguito ‘Elementi dei Crimini’ o ‘EoC’.

[27] UN Doc. A/RES/260(III), UN Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide,  78 UNTS 277, 9 dicembre 1948, disponibile qui: https://documents.un.org/doc/resolution/gen/nr0/044/31/img/nr004431.pdf?token=wSzVdXtm6i3YIAHSSt&fe=true

[28] ILC, Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind, in: Report of the International Law Commission on the Work of its Forty-Eighth Session, 6 maggio-26 luglio 1996, UN Doc. A/51/10 (1996), p. 97.

[29] UN, Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict, Mission Report, Official visit of the Office of the SRSG-SVC to Israel and the occupied West Bank, 4 marzo 2024, p. 3, disponibile qui: https://news.un.org/en/sites/news.un.org.en/files/atoms/files/Mission_report_of_SRSG_SVC_to_Israel-oWB_29Jan_14_feb_2024.pdf (di seguito ‘OSRSG-SVC Report’).

  1. anche Financial Times, Seventeen hours of terror: how Hamas invaded one Israeli community, 13 ottobre 2023, disponibile qui: https://www.ft.com/content/209de510-e4 d7-44c1-8bb1-b086af6a1f8a; The Washington Post, Video shows apparent death of Israeli hostages in Hamas custody, 9 ottobre 2023, disponibile qui: https://www.washingtonpost.com/investigations/2023/10/09/israel-hamas-hostage-death/

[30] CNN, Festivalgoers, children, soldiers: What we know about the people captured by Hamas, 10 ottobre 2023, disponibile qui: https://edition.cnn.com/2023/10/08/europe/israel-hostages-hamas-what-we-know-intl/index.html

[31] OSRSG-SVC Report, p. 3. v. anche Human Rights Watch, Press Release, Hamas, Islamic Jihad: Holding Hostages is a War Crime, 19 ottobre 2023, disponibile qui: https://www.hrw.org/news/2023/10/19/hamas-islamic-jihad-holding-hostages-war-crime.

[32] Haaretz, ICC Prosecutor in Israel for First-ever Visit: ‘Reason to Believe’ Hamas Committed War Crimes on Oct 7, 2 dicembre 2023, disponibile qui: https://www.haaretz.com/israel-news/2023-12-02/ty-article/.premium/icc-pr osecutor-in-first-ever-israel-visit-reason-to-believe-hamas-committed-war-crimes/0000018c2a67-d5f2-a5cc-6e7798c80000.

ICC Press Release, ICC Prosecutor, Karim A. A. Khan KC, concludes first visit to Israel and State of Palestine by an ICC Prosecutor: We must show that the law is there, on the front lines, and that it is capable of protecting all”, 3 dicembre 2023, disponibile qui: https://www.icc-cpi.int/news/icc-prosecutor-karim-khan-kc-concludes-first-visit-israel-and-state-palestine-icc-prosecutor

[33] Human Rights Watch, Israel/Palestine: Devastating Civilian Toll as Parties Flout Legal Obligations, 9 ottobre 2023, disponibile qui: https://www.hrw.org/news/2023/10/09/israel/palestine-devastating-civilian-toll-parties-flout-legal-obligations

[34] Ambos, Rome Statute, cit., pp. 586-587.

[35] T. Dannenbaum, The Siege of Gaza and the Starvation War Crime, 11 ottobre 2023, disponibile qui: https://www.justsecurity.org/89403/the-siege-of-gaza-and-the-starvation-war-crime/

[36] M.C. Bassiouni, Crimes Against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application, Cambridge University Press, 2011, p. 396.

[37] L’Articolo 7(1)(h) RS, infatti, specifica che le ragioni per le quali viene posta in essere la persecuzione debbano essere «in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court».

[38] ICC, PTC I, Katanga and Ngudjolo Chui, Decision on the confirmation of charges, 30 settembre 2008, ICC-01/04-01/07-717, par. 448, disponibile qui: https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/CR2008_05172.PDF.

[39] Si noti infatti che il Procuratore ha ritenuto sussistenti i crimini di guerra sia in relazione alle lettere (a)-(b) che (c)-(e) RS, che disciplinano rispettivamente i crimini commessi in un conflitto armato internazionale e non internazionale.

[40] Questa situazione è stata esplicitata dal Panel di esperti di diritto internazionale nel Rapporto del 20 maggio 2024 (parr. 25-27), nel quale è stato sostenuto che: (i) già a partire dal disarmo del 2005 Israele ha imposto una serie di restrizioni alla circolazione di persone e merci da e verso Gaza ed ha reso la popolazione palestinese dipendente da Israele per la fornitura e l’accesso a beni di prima necessità; (ii) sebbene Israele abbia il diritto di garantire che gli aiuti non vengano deviati a beneficio del nemico e di stipulare accordi tecnico-organizzativi per il loro trasferimento, non possono imporre restrizioni che violano gli obblighi della potenza occupante ai sensi del diritto internazionale umanitario o che contravvengono ai principi di necessità e proporzionalità; (iii) le parti di un conflitto armato non devono deliberatamente ostacolare la fornitura di aiuti umanitari ai civili, compresi gli aiuti umanitari forniti da terzi. Inoltre, quando un territorio è sotto l’occupazione belligerante di una delle parti in conflitto, la potenza occupante ha l’obbligo attivo di garantire un adeguato aiuto umanitario ai civili, anche fornendo essa stessa tale aiuto nella misura in cui ciò sia necessario.

Ebbene, nel caso di specie è evidente che Israele stia negando ai palestinesi l’accesso a beni di prima necessità quali acqua pulita e cibo, nonché che stia ostacolando le altre potenze internazionali nella fornitura alla popolazione civile di tali beni (sul punto v. Articoli 55-56 della Quarta Convenzione di Ginevra).

Lascia un commento