venerdì, Marzo 29, 2024
Di Robusta Costituzione

La graduale limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali nella stagione del coronavirus

A cura di Filomena Marianna Storelli

Come ormai purtroppo noto, l’epidemia da Coronavirus ha cambiato, radicalmente la nostra vita. Le libertà civili sono compresse e alcuni diritti devono necessariamente recedere di fronte a quello che è al vertice della piramide costituzionale: il diritto alla salute. Le “parole sacre” scritte nella Costituzione all’art. 52[1] di difesa della Patria oggi, come mai prima d’ora, riecheggiano in maniera dirompente dai balconi delle case di tutta Italia condividendo lo spirito comune di unità e cultura di valori che trovano riconoscimento nella nostra Carta Costituzionale.

Questo contributo ha come obiettivo primario la disamina del tema del necessario bilanciamento tra il diritto alla salute ed il conseguente sacrificio dei diritti fondamentali in relazione alle misure restrittive adottate dal Governo per rispondere all’emergenza da coronavirus e della legittimità di tali misure da un punto di vista formale. Elaborare una risposta univoca e precisa non è agevole, vista la delicatezza e la natura emergenziale del tema.

Il tentativo, pertanto, è quello di mettere in ordine, sotto il delicato problema del loro bilanciamento, per evitare che si sovrappongano e contrappongano, i diritti, tutti appartenenti alla sfera delle situazioni esistenziali e valori di pari rango costituzionale, avendo sempre presente come principio guida effettivo l’interesse di difesa del diritto alla salute collettiva.

L’assetto delle fonti del diritto è messo a dura prova

Le misure stringenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica derivante dal diffondersi del coronavirus[2], che per la prima volta hanno interessato tutto il territorio nazionale, hanno senz’altro sottoposto ad alcune criticità e tensioni l’assetto delle fonti del diritto.

La limitazione delle libertà fondamentali e l’interruzione di alcuni servizi non possono mai essere accettate a cuor leggero in un ordinamento liberal democratico, ma esistono parametri giuridici per verificare se il potere dello Stato sia stato esercitato nel pieno rispetto della Costituzione repubblicana che quelle libertà si preoccupa di tutelare[3].

C’è, preliminarmente, da precisare che il nostro ordinamento si basa sul principio di legalità e sul rispetto della riserva di legge. Nella Costituzione non è prevista espressamente la dichiarazione dello “stato di emergenza”[4] ma esclusivamente “lo stato di guerra”[5] e, solo quando ricorrono casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, decreti legge[6], che devono essere presentati davanti al Parlamento per la conversione in legge e, anche se sciolte, le Camere, appositamente convocate, devono riunirsi entro cinque giorni. In mancanza di esplicite previsioni costituzionali, altri circuiti dell’emergenza, dunque, non possono che essere di rango subcostituzionale[7], come avvenuto in questi giorni. Orbene, occorre innanzitutto procedere alla verifica della legittimità degli atti amministrativi adottati dal Governo (i vari dpcm), autorizzati sulla scorta di decretazioni d’urgenza[8], emanati al fine di comprimere libertà e diritti che sono per antonomasia insopprimibili, inviolabili e irrinunciabili.

Ebbene, la conversione dei d.l. da parte del Parlamento assicura, secondo alcuni[9], sufficiente base legale, almeno da un punto di vista squisitamente formale ai fini del rispetto del principio di legalità. Il d.l., oltre ad essere lo strumento più rapido e flessibile nella situazione attuale, appare il mezzo più garantista perchè coinvolge il Presidente della Repubblica, chiamato all’emanazione dell’atto, e poi, del Parlamento, chiamato alla conversione in legge.

Per altri[10], invece, è lecito dubitare effettivamente di una base legale perché, ad esempio, il d. l. n. 6 del 23 febbraio 2020 nasce come provvedimento volto ad introdurre misure su base locale (c.d. zone rosse) e solo successivamente estese a tutto il territorio nazionale. Inoltre, il d.l. sopra menzionato fa una elencazione di disposizioni limitative della libertà personale e dei diritti fondamentali e, al contempo, autorizza il capo del Governo ad adottare ogni ulteriore misura di contenimento o di gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica. La disposizione, a detta di alcuni[11], solleva criticità poiché troppo generica e si svincola dal criterio della tassatività delle misure adottabili sulla base di una clausola in bianco che fa riferimento a “ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da Covid-19 anche fuori dei casi di cui all’articolo 1” e che l’amministrazione può adottare, su espressa autorizzazione del Parlamento, a scapito delle libertà individuali fondamentali.

Oltre alla questione formale del rispetto del principio di legalità, appare opportuno prendere in rassegna l’applicazione del principio di proporzionalità, ai fini della necessità di tutela di un valore di rango costituzionale pari o superiore alle libertà fondamentali dei cittadini, quale è il diritto alla salute. Il principio di proporzionalità rappresenta un limite cui è soggetta ogni forma di esercizio del pubblico potere ed un canone di controllo sulle limitazioni dei diritti fondamentali, rappresentando un «grande principio costituzionale di carattere generale»[12]. Le declinazioni del principio di proporzionalità, infatti, attengono al triplice profilo dell’idoneità a raggiungere lo scopo prefissato, della necessità e dell’urgenza. La compressione di una libertà o di un diritto costituzionalmente tutelato sarebbe illegittima qualora non fosse idonea al raggiungimento dello scopo prefissato; sotto questo profilo, nei dpcm emanati, si ravvisa un nesso di causalità fra le misure restrittive imposte e la speranza della riduzione e del contenimento della diffusione del coronavirus su tutto il territorio nazionale, anche sulla base di indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico[13], prevedendo strategie per contrastare il fenomeno. Ogni qualvolta sia possibile operare una scelta tra più mezzi alternativi, tutti ugualmente idonei al perseguimento dello scopo, andrebbe sempre preferito quello che comporti un minor sacrificio per il destinatario, nel rispetto del giusto equilibrio tra vari interessi coinvolti nella fattispecie concreta. E le misure previste, in considerazione dell’emergenza che si sta vivendo e che non ha precedenti nella storia della Repubblica per l’eccezionalità del pericolo per salute e per l’incolumità pubblica, sembrerebbero essere le uniche attuabili al fine di giudicare idonea la misura adottata (contenimento della diffusione del virus e protezione della vita degli individui). A detta del capo dell’esecutivo non esiste possibilità di agire diversamente per ottenere il medesimo livello di tutela o di contenimento del rischio che si vorrebbe assicurare senza previsione della limitazione delle libertà fondamentali, ordinata col dpcm.

Per quanto concerne i restanti requisiti della necessità e dell’urgenza vengono in rilievo due aspetti fondamentali: il primo, riguarda il sistema sanitario italiano che rischia di collassare con l’aumento esponenziale dei casi di contagio; il secondo profilo richiama le dimensioni del fenomeno epidemico su scala mondiale e l’interessamento di più ambiti e attività che rendono necessarie ed urgenti misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea[14].

Certo è che, in questo contesto emergenziale, alcuni costituzionalisti hanno parlato di «eclissi delle libertà costituzionali»[15] ma, diversamente e inaspettatamente, si trova nella generalità delle persone una sorprendente adattabilità e consenso condiviso delle precauzioni e raccomandazioni che sono state predisposte dal governo. Paradossalmente, però, si assiste ad una “militarizzazione”[16] dei comuni pur dovendosi, noi tutti, affidare al senso di responsabilità comune ed all’autodeterminazione, come più volte ribadito dal capo dell’esecutivo.

Occorrerà verificare, a posteriori, se i provvedimenti adottati dal governo non risulteranno, a conti fatti, troppo gravosi rispetto alla convenienza del risultato ottenibile poiché “solo il tempo dirà se la strategia del rigore messa in campo dal nostro Paese per far fronte allo stato d’emergenza in corso – anche attraverso procedure la cui legittimità non può essere sempre rigorosamente argomentata da un punto di vista strettamente formale – è stata la scelta giusta”[17].

 

Le limitazioni dei diritti e libertà fondamentali a favore del diritto alla salute: un necessario bilanciamento.

L’adozione delle misure restrittive delle libertà fondamentali e dei diritti certamente è stata ordinata in vista della salvaguardia e della tutela del bene alla salute individuale e collettiva; tuttavia, i diritti in gioco, apparentemente contrapposti, necessitano di un bilanciamento affinchè si possa arrivare ad un equilibrio ed a un contemperamento degli interessi, tutelati all’interno della Carta fondamentale. Nondimeno, vi è il timore di non riuscire a trovare questo equilibrio scivolando nella tentazione dell’esecutivo di far prevalere la tutela delle ragioni collettive su quelle individuali, ledendo e conculcando attraverso l’adozione permanente di strumenti forti, le ragioni e i valori della democrazia.[18]

Ben inteso, lo scontro è da ravvisarsi, da un lato, in quelle libertà sancite dalla Costituzione le quali garantiscono il rispetto delle libertà fondamentali, ossia quei diritti connaturati alla persona, che preesistono all’ordinamento giuridico e che consentono all’individuo di esplicare liberamente la propria personalità; dall’altro lato, c’è la speculare tutela del diritto alla salute, ex art. 32 Cost.[19], la quale costituisce un diritto fondamentale e indispensabile presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti costituzionalmente protetti. La salute rappresenta non solo un diritto primario dell’individuo ma anche un interesse preminente della collettività che predispone, a questo scopo, adeguate misure per la sua protezione.

Di seguito, si esamineranno i diritti e le libertà fondamentali che sono stati affievoliti o annullati dai provvedimenti sin’ora adottati:

  • 13 Cost. – La libertà personale: intesa qui, in particolare, come libertà da qualunque tipo di costrizione che possa ostacolare, impedire o limitare movimenti e azioni. La libertà personale non è concessa dallo Stato ma soltanto riconosciuta e tutelata, nascendo con la persona come sua insopprimibile prerogativa. La norma stabilisce, infatti, che la libertà personale è inviolabile e costituisce la colonna portante dell’apparato costituzionale. Per il suo ampio significato precede e condiziona ogni altro diritto di libertà (es. libertà di circolazione o di soggiorno). Tale principio di libertà può essere compresso solo nei limiti, casi e modi fissati dalla legge. In particolare, essendo la libertà personale il presupposto di ogni altra libertà è sorretta da particolari garanzie che attengono al principio della riserva di legge, della riserva di giurisdizione e dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti restrittivi. Conseguentemente, il parlamento è l’unico luogo in cui, da un punto di vista costituzionale, possono essere varate norme limitative della libertà personale.
  • 16 – La libertà di circolazione e soggiorno: La norma attribuisce la libertà di circolazione e di soggiorno su tutto il territorio nazionale ai cittadini[20]. Questo diritto di libertà è ulteriormente rafforzato dalla previsione dell’art. 120 Cost., il quale vieta alle Regioni di ostacolare in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone tra i rispettivi territori. Dal contenuto dell’art. 16 si evince la vigenza del principio della riserva di legge rinforzata in quanto si prevede la possibilità di stabilire i limiti alla libertà di circolazione e soggiorno, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione soltanto “con legge”, “in via generale” e “per motivi di sanità o di sicurezza”[21] come, ad esempio, nel caso di diffusione dell’epidemia da covid-19 che stiamo affrontando, che richiede l’istituzione di un cordone sanitario[22]. Il d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020 ha, inoltre, previsto per una determinata categoria di persone il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora qualora si tratti di soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero di soggetti risultati positivi al virus.
  • 17 – La libertà di riunione: per cui, in luogo aperto al pubblico non sarebbe neanche richiesto preavviso, ma le autorità possono vietarle “per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”, com’è chiaramente il nostro caso[23]. Si può uscire di casa solo per “comprovate esigenze lavorative”, “situazioni di necessità” o “motivi di salute”.
  • 18 – il diritto di associazione: si estrinseca e si differenzia da quello di riunione per il carattere stabile e duraturo della struttura associativa e per il perseguimento di uno scopo comune a tutti gli associati. Questa disposizione risulta essere limitata in quanto l’art. 1 del dpcm 8 marzo 2020 comporta una serie di misure impattanti negli ambiti scolastico, culturale, ludico-sportivo, religioso e sanitario essendo vietata qualsiasi forma di assembramento.
  • 19 – Il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa: disposto normativo che impatta sull’esercizio pubblico del proprio culto. Il problema non si pone, per la Chiesa cattolica, la quale ha adottato autonomamente e, in buon anticipo, variazioni nella liturgia e nelle cerimonie (con lo streaming) per mettere in sicurezza tanto i fedeli quanto gli ecclesiastici. Invece, qualche perplessità può sorgere sulla “propaganda in privato o in pubblico”: si fa riferimento a quelle attività di proselitismo su cui si basano, normalmente, alcune confessioni.
  • 24 – Il diritto di agire in giudizio e di difesa in giudizio: l’emergenza, oltre ad essere medica, è anche giuridica poiché risulta affievolito e temporaneamente sospeso il diritto di difesa e il diritto a stare in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, uno dei pilastri intoccabili della nostra Costituzione, con tutte le conseguenze che attengono alle attività giudiziarie e i dubbi interpretativi che ne derivano circa i termini decadenziali, di sospensione e di espletamento delle udienze attraverso modalità in video-conferenza. All’uopo importante funzione hanno avuto i protocolli adottati nell’ambito delle varie circoscrizioni giudiziarie.
  • 27 – Sulla rieducazione del condannato: le attività nelle carceri che vanno a costituire il trattamento finalizzato alla rieducazione del condannato sono tutte necessariamente sospese, così come i colloqui con i familiari.
  • 33 e 34 – il diritto all’istruzione e alla cultura: con la chiusura di scuole di ogni ordine e grado e delle Università comprese le biblioteche si limita e riduce l’accesso libero allo studio ed alle istituzioni culturali e di ricerca; con la chiusura di cinema, teatri, mostre d’arte, scuole di canto, si riduce lo spazio ad attività al tempo stesso culturali e ricreative.

Il richiamo degli articoli costituzionali che affievolisco o annullano le libertà individuali e i diritti fondamentali[24] sono, oramai, una realtà concreta con cui ci si deve interfacciare ogni giorno. Ciò è permesso per salvaguardare il preminente diritto alla salute con la conseguenza delle limitazioni dei diritti fondamentali.

Purtroppo, stiamo vivendo una condizione inedita, nella quale, per ragioni di obiettiva, eccezionale gravità tali da mettere in pericolo l’esistenza stessa di una intera comunità, sono stati emanati provvedimenti volti alla sospensione e compressione dei diritti fondamentali dei cittadini mai vista prima. Per il grave stato di emergenza in cui si versa, sono giustificate e legittime le norme eccezionali varate dal Governo a tutela della salute pubblica, a patto che tali misure siano del tutto limitate nel tempo, come affermato dal prof. G. Azzariti, docente di diritto costituzionale alla Sapienza[25]. L’aspetto della temporaneità, dunque, è il fulcro essenziale, perché in esso è pressante l’esigenza di dover dare conto alla collettività della responsabilità della compressione di alcune importanti libertà costituzionalmente garantite a tutela esclusiva dell’ordine sanitario nazionale e di sicurezza sociale, con l’adozione delle misure collegate all’eccezionalità del caso[26].

La collocazione dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana all’inizio del testo non è casuale. Essi rappresentano la base, il fondamento su cui poggiano tutte le altre norme della Carta fondamentale e, in generale, dell’ordinamento italiano. Esse, infatti, esprimono un complesso di valori e di idee che devono guidare il legislatore, oltre che gli altri poteri dello Stato, al corretto esercizio della funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale. Il riconoscimento delle formazioni sociali (famiglia, scuola, associazioni, comunità religiose), e l’attribuzione ad esse degli stessi diritti dell’individuo, rappresentano un aspetto originale e fondante della Costituzione Repubblicana. Si è voluto così valorizzare il patrimonio di esperienze personali e, quindi, il contributo di solidarietà che il singolo porta in tali formazioni sociali. Contemporaneamente, ha inteso preservare la possibilità per l’individuo di crescere e di arricchirsi grazie al confronto ed alla collaborazione con gli altri. Il contenimento della diffusione del contagio si attua, fondamentalmente, mediante misure di riduzione della socialità. Pertanto, in una fase di crisi derivata da una emergenza sanitaria la chiave di volta non può che essere l’art. 2 Cost.[27], parametro guida nel bilanciamento dei diritti coinvolti[28] e contrappeso necessario per il loro equilibrio. L’articolo proclama il principio che consiste nell’imposizione di doveri solidaristici che spingono il singolo ad uscire da una posizione di difesa egoistica dei propri interessi, per assumere un ruolo di membro responsabile della salute e vita collettiva. La stagione drammatica della pandemia da coronavirus lascia così spazio alla necessaria limitazione e compressione progressiva dei diritti fondamentali del singolo; concludendo, “la tenuta del sistema pare demandata al buon senso della collettività, nella consapevolezza che la stagione dei diritti, tipica dello Stato sociale, per una volta, deve lasciare spazio alla stagione dei doveri, primo tra tutti quello solidaristico”[29].

[1] art. 52 Cost:  La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica

[2] Per una raccolta ordinata cronologicamente di tutti i provvedimenti emanati dal Governo e da altre amministrazioni dello Stato con la finalità di gestire lo stato di emergenza connesso all’infezione epidemiologica da COVID-19 consulta https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12

[3] R. Todero, Il governo per contenere il coronavirus limita alcune libertà dei cittadini. Può farlo? articolo consultabile on line al seguente link https://www.ilfoglio.it/politica/2020/03/05/news/il-governo-per-contenere-il-coronavirus-limita-alcune-liberta-dei-cittadini-puo-farlo-305169/

[4] Per approfondire la tematica dello stato di emergenza v. https://www.iusinitinere.it/stato-demergenza-e-costituzione-26393

[5] Art. 78 Cost.

[6] Art. 77 Cost.

[7] B. Caravita, L’Italia ai tempi del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana, articolo consultabile on line al seguente link:  https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?eid=548&dpath=editoriale&dfile=EDITORIALE%5F18032020223929%2Epdf&content=L%27Italia%2Bai%2Btempi%2Bdel%2Bcoronavirus%3A%2Brileggendo%2Bla%2BCostituzione%2Bitaliana&content_auth=%3Cb%3EBeniamino%2BCaravita%3C%2Fb%3E

[8] D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» , D.L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. decreto “Cura Italia”), D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

[9] R. Todero, op. cit., B. Caravita, op.cit.

[10] G. L. Gatta, Coronavirus, limitazione di diritti e libertà fondamentali, e diritto penale: un deficit di legalità da rimediare, articolo consultabile on line al seguente link https://sistemapenale.it/it/opinioni/coronavisus-covid-19-diritti-liberta-fondamentali-diritto-penale-legalita

[11] R. Todero, op. cit., nonché G. L. Gatta, op. cit.

[12] G. Vassalli, Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, ed. 2006, p. XIII.

[13] Si veda in particolare art. 2 dell’ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020, consultabile on line al seguente link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/08/20A00802/sg

[14] V. preambolo dpcm 11 marzo 2020.

[15] M. Ainis, Il bisticcio del potere, in La Repubblica, 3 marzo 2020; esprimono un atteggiamento critico anche L. Cuocolo, intervista su Genova24.it, 11 marzo 2020; M. Olivetti, Coronavirus. Così le norme contro il virus possono rievocare il «dictator», Avvenire, 11 marzo 2020, F. Clementi, Coronavirus, quando l’emergenza restringe le libertà meglio un decreto legge che un Dpcm, Il Sole 24Ore, 13 marzo 2020; L. Casarotti, L’emergenza per decreto, jacobinitalia.it, 13 marzo 2020; M. Plutino, I decreti di Conte sul Coronavirus, Il Riformista, 14 marzo 2020.

[16] G. Agamben, Lo stato d’eccezione provocato da un’emergenza immotivata, in Il Manifesto, 25 febbraio 2020.

[17] I. Massa Pinto, La tremendissima lezione del Covid-19 (anche) ai giuristi, articolo consultabile on line al seguente link http://www.questionegiustizia.it/articolo/la-tremendissima-lezione-del-covid-19-anche-ai-giuristi_18-03-2020.php

[18] L. Rubino, Le libertà ai tempi del coronavirus, articolo consultabile on line al seguente link: https://www.realtasannita.it/articoli/in-primo-piano/le-libertagrave-ai-tempi-del-coronavirus.html

[19] Per un esame approfondito G. Alpa, alla voce: Salute (diritto alla), in Nuovissimo Digesto Italiano, G. Bianco, Persona e diritto alla salute, ed. 2018

[20] L’art. 16 Cost. non attribuisce uguale tutela agli stranieri non appartenenti all’Unione Europea, cui vale invece la disciplina più restrittiva del D.Lgs. 286/1998 (T.U. sull’immigrazione). Per quanto concerne, invece, i cittadini appartenenti all’Unione Europea sono applicati gli artt. 49-55 TFUE i quali sanciscono il diritto di spostarsi liberamente e di stabilirsi sul territorio di uno Stato membro.

[21] Per una disamina approfondita dei recenti provvedimenti emergenziali alla luce dei limiti imposti dall’art. 16 della Costituzione cfr. A. Candido, Poteri normativi del Governo e libertà di circolazione al tempo del COVID19, consultabile on line al seguente link: http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/candido-covid.pdf

[22] Sulle limitazioni imposte dal D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 si v. art. art. 1, comma 2, lett. a) divieto di allontanamento dal comune o dall’area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell’area; b) divieto di accesso al comune o all’area interessata; lett. f) sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero; lett. m) limitazione all’accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea.

[23] Sulle limitazioni imposte dal D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 si v. art. 1, comma 2, lett. c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico.

[24] Per approfondimento sui diritti fondamentali nella giurisprudenza della corte costituzionale cfr. la Relazione predisposta dalla delegazione della Corte Costituzionale del 2006,  consultabile on line al seguente link https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/STU185_principi.pdf

[25] L. Milella, Coronavirus, Azzariti: “Le misure sono costituzionali a patto che siano a tempo determinato”, articolo consultabile on line al seguente link: https://www.repubblica.it/politica/2020/03/08/news/coronavirus_azzariti_le_misure_sono_costituzional_a_patto_che_siano_a_tempo_determinato_-250680089/

[26] In questa direzione anche L. Rubino, op. cit.

[27] B. Cacavita, op. cit.

[28] Sul bilanciamento dei diritti è interessante la pronuncia della C. Cost. sul caso ILVA, sen. 85 del 2013, in cui si afferma “La Costituzione italiana, come le altre Costituzioni democratiche e pluraliste contemporanee, richiede un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto” consultabile on line al seguente link: https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do.

[29] A. Candido, op. cit.

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