giovedì, Marzo 28, 2024
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Legge 104 e unioni civili : quali le novità?

 

La legge 104 del 1992, già oggetto di precedenti trattazioni, ((https://www.iusinitinere.it/uso-scorretto-dei-permessi-della-legge-104-8267,  e inoltre https://www.iusinitinere.it/legge-104-utilizzo-retribuzione-dei-permessi-7820) deve essere necessariamente analizzata alla luce della recente ed importante legge sulle unioni civili.

La promulgazione della legge n° 76 del 2016 ha rappresentato un punto di svolta di innegabile importanza per il nostro Paese e chiaramente essa determina una serie di conseguenze in svariati campi del diritto nei quali rileva la nozione moderna di famiglia.
Infatti tale legge, meglio nota come Legge Cirinnà, espressamente prevede che: “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, (…) si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.

Ne discende, dunque, che alla luce delle novità introdotte con questa legge è ampliato l’ambito soggettivo di operatività della legge 104 anche alle parti di un’unione civile, pertanto anche tali soggetti potranno usufruire dei permessi previsti per l’assistenza del proprio partner.

L’Inps con la circolare n° 38/2017 ha sancito tale possibilità determinando l’estensione a tali soggetti di tutti i diritti previsti a favore delle coppie sposate, nonché attribuendo la fruibilità anche della particolare forma del congedo straordinario (che prevede un congedo di due anni, non retribuito, con diritto a conservare il posto di lavoro).

Sennonché all’esito della citata modifica, l’articolo 33, comma 3, della legge 104 è stato oggetto di censura costituzionale in quanto non includeva il convivente di fatto,in alternativa al coniuge, al parente o all’affine di secondo grado, tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dalla normativa.
L’inps ha però provveduto ad adeguarsi al dictum sella Suprema Corte, per cui ad oggi ritroviamo anche i conviventi di fatto tra i soggetti che possono usufruire dei permessi retribuiti.

Occorre però chiarire che permangono delle differenze tra i soggetti legati dal vincolo del matrimonio e coloro che sono invece parte di un’unione civile.
Alla luce della legge Cirinnà, infatti, tra le parti di un’unione civile non si instaura un rapporto di affinità parificabile a quello che si instaura tra coniugi, per cui è escluso che chi è parte di un’unione possa usufruire del permesso al fine di assistere un parente disabile del proprio partner.
Ciò in quanto manca il rapporto di affinità su citato e, quindi, manca una totale parificazione dei rapporti.

L’avvenuta integrazione della legge 104 con la novella del 2016 costituisce una chiara esemplificazione dell’attribuzione di importanti diritti e, quindi, di un fondamentale passo in avanti per il nostro Stato di diritto. Al di la di ciò che precipuamente determina la suddetta integrazione delle normative, infatti, è importante sottolineare che l’estensione delle agevolazioni rappresenta un mutamento positivo in una prospettiva evolutiva del legislatore e, quindi, di riflesso della società.

 

Fonti:

  1. Legge n° 104/1992 – “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
  2. Legge n° 76/2016 – “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.
  3. Circolare Inps n°38/2017.
  4. Corte Cost. sentenza n° 213/2016.

Dott.ssa Marilù Minadeo

Nata a Napoli, il 26/07/1991. Nel marzo del 2016 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l' Università Federico II di Napoli. Ha intrapreso il percorso di preparazione al concorso in magistratura, frequentando un corso di formazione privato presso un magistrato. Inoltre, sta perfezionando la formazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di Napoli ed è praticante avvocato.

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