venerdì, Marzo 29, 2024
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La legge n.122/2016 sul “dopo di noi” tra misure economiche ed assistenziali

Come è possibile garantire adeguate condizioni di vita futura alle persone con disabilità, che necessitano di un sostegno costante, quando quello familiare viene a mancare?

Questo è, o almeno dovrebbe essere, un interrogativo di sentito e sincero interesse sociale.

Una risposta concreta a tale quesito è stata fornita dalla Legge n. 112/ 2016, cd. legge sul “dopo di noi”, che ha  quale proprio principale obiettivo, quello di “favorire il benessere, la  piena inclusione  sociale  e l’autonomia delle persone con disabilità[1].

La legge  si occupa di coloro che sono definiti disabili gravi[2], qualora i loro genitori non siano in grado di fornire adeguato sostegno genitoriale, ovvero, allorquando verranno a mancare, provvedendo così all’assistenza ed all’inserimento della persona con disabilità nel tessuto sociale.

Le modalità approntate dalla Legge n. 112/2016 per sopperire agli eventuali problemi nascenti dalle condizioni di disabilità, consistono, non solo in un sostegno economico, ma soprattutto nell’integrazione sociale e nell’accrescimento della autonomia delle suddette persone.

Tre sono, infatti, i capisaldi dell’attività delineata dalla predetta legge: l’assistenza, la cura e la protezione di persone con disabilità gravi, che sono tutte poste a carico del cd. “Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, a cui possono compartecipare le Regioni, gli Enti locali e gli Enti del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza alle persone con disabilità.

Vediamo allora, in concreto, quali sono le principali modalità introdotte dalla Legge n. 112/2016, per realizzare l’obiettivo prospettato. Innanzitutto, ha previsto, al fine di ricreare l’ambiente del nucleo familiare, la predisposizione di programmi volti a supportare la domiciliarità in abitazioni o in gruppi–appartamento, nonché la creazione di soluzione alloggiative di tipo familiare e di co-housing[3][4].

Ciò è preordinato al precipuo scopo di realizzare una sempre maggior deistituzionalizzazione, favorendo, così, l’abitazione autonoma delle persone con disabilità gravi, piuttosto che l’abitazione presso istituti assistenziali.

Misure volte, invece, a rendere maggiormente autonomi i soggetti cui la legge è rivolta, consistono nello sviluppo di programmi di accrescimento della consapevolezza e delle competenze per la gestione della vita quotidiana[5].

Sotto il profilo più strettamente economico, invece, la Legge n. 112/2016 prevede agevolazioni circa le erogazioni da parte di soggetti privati e sulle polizze assicurative, nonché anche delle agevolazioni ed esenzioni per la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645 ter del codice civile e di fondi speciali.

Nello specifico, mediante la Legge n. 112/2016, l’istituto del trust[6] ha ottenuto un significativo riconoscimento normativo. Il trust di cui alla presente legge, viene istituito, dunque, per tutelare il patrimonio nell’interesse del soggetto con disabilità grave ed è per questo motivo che, quest’ultimo, risulta essere unico beneficiary del trust.

Il soggetto beneficiario, vedrà amministrati i beni in vista di una adeguata soddisfazione dei suoi interessi e nell’ottica di un miglioramento delle sue qualità di vita.[7]Come disposto dalla Legge n. 112/2016, difatti, il trust dovrà avere come finalità esclusive l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza della persone con disabilità. Può, invece, ricoprire il ruolo di trustee, di soggetto cioè preposto alla gestione nel interesse del beneficiario, una persona vicina al lui, o una ONLUS, purché si occupi di beneficenza.

In conclusione, la legge sul “dopo di noi” ha evidenziato la necessità di realizzare percorsi individuali -potremmo dire “su misura” – che tengano conto delle esigenze specifiche di ciascun soggetto con grave disabilità; la legge ha, pertanto, predisposto misure che vanno dal sostegno economico alla possibilità di conservare una qualità della vita che sia pari, se non migliore, di quella precedentemente posseduta.

È questa, dunque, una legge che guarda al futuro, garantendo, nel presente, la possibilità per i genitori, di predisporre un vero e proprio progetto di vita futura per quei figli con disabilità gravi, anche nel momento in cui loro non potranno più sostenerli.

[1]Art 1 l. 2016 n. 112

[2]La definizione di “disabile grave” è stata introdotta dall’art. 3, comma 3, della l. n.104 del 1992, che definisce disabile grave il “soggetto che a causa di una minorazione abbia ridotto l’autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale”.

[3]Il modello anglosassone del co-housing consiste nella condivisione di spazi e servizi da parte di chi vive in unità abitative indipendenti, ma situate in uno stesso complesso. Per chiarire il concetto ci vogliono quattro parole: abitazioni private, servizi condivisi. www.treccani.it

[4]Art. 4 l. 2016 n. 112 lettere a) e c)

[5]Art 4 l. 2016 n. 112 lettera d)

[6]Istituto di origine anglosassone, mediante il quale, il soggetto disponente (cd. settlor) trasferisce uno o più beni ad un soggetto fiduciario (cd. trustee), il quale si obbliga a gestire questi beni nell’interesse di un terzo (cd. beneficiary).

[7]U. La Porta, A.I.  Farinaro, Gestione e tutela del patrimonio, in C. Rimini (a cura di) Famiglia, patrimonio e passaggio generazionale, Wolter Kluwer 2020

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