venerdì, Marzo 29, 2024
Diritto e Impresa

La legittimità e responsabilità dell’amministratore persona giuridica

L’ordinamento giuridico italiano non prevede una precisa regolamentazione riguardo la legittimità della nomina della persona giuridica quale amministratore nelle società di capitali, di fatto l’arduo compito di contestualizzare tale argomento è in capo a dottrina e giurisprudenza.[1]

Il legislatore se avesse affrontato tale fenomeno, avrebbe certamente sedato il grave dissidio esistente tra gli esperti del diritto societario, finanche se a seguito della riforma societaria del 2003 molti studiosi si sono espressi in senso favorevole, ammettendo la legittimità di tale nomina.[2]

A tal proposito il raro, o quantomeno infrequente utilizzo nella pratica societaria della figura dell’amministratore persona giuridica non ha facilitato il percorso d’analisi svolto dalle corti italiane sul giudizio di idoneità.

Un’indicazione importante proviene dell’orientamento del Tribunale di Milano, che ha il merito di aver semplificato e riassunto le problematiche attinenti la tematica in questione. La corte ammette l’ammissibilità sia di una clausola statutaria, contenente la previsione dell’amministratore persona giuridica, che della diretta nomina da parte dell’assemblea, in assenza di clausola esplicita.

In proposito, è interessante richiamare gli indici ermeneutici, che secondo il Tribunale di Milano dispongono in tal senso:[3]

  • in primo luogo, l’ammissibilità di tale figura è prevista esplicitamente e/o implicitamente per diversi enti collettivi, ad esempio il Gruppo Europeo di Interesse Economico;
  • inoltre, la corte sottolinea la mancanza di un espresso divieto ed elenca varie disposizioni del codice che decretano favorevolmente. In particolare, la corte cita gli articoli 2475 c.c., primo comma, e 2455 c.c., secondo comma. Le due disposizioni assegnano il diritto di amministrare la società ai soci, sicché potendo quest’ultimi essere persone giuridiche implicitamente si ammette la legittimità della nomina della società amministratrice;
  • Infine, la corte afferma il superamento del principio ‘’societas delinquere non potest’’ (principio spesso richiamato dagli orientamenti sfavorevoli alla legittimità della nomina) e comprende, attraverso un’analisi comparatistica, come l’ordinamento giuridico italiano sia una delle rare realtà – sia di civil law che di common law – in cui la legittimità di tale nomina sia oggetto di discussione.[4]

Per un’analisi completa della questione giova esaminare le ragioni degli orientamenti a favore dell’inammissibilità della nomina della persona giuridica quale amministratore.

Sul punto, la giurisprudenza e la dottrina contrarie ritengono insussistente la capacità giuridica delle società che a causa della loro struttura non sono idonee a svolgere tale funzione, e giudicano violato il diritto inderogabile di nomina degli amministratori in capo all’assemblea.[5]

Il primo argomento contrasta con gli orientamenti tenuti dalla Corte di Cassazione,[6] la quale sostiene la legittimità della società quale amministratore di condominio e sottolinea come l’adempimento delle prestazioni sorte dal rapporto di amministrazione (ritenuto simile ad un rapporto di mandato) da parte della persona giuridica, è caratterizzato dagli stessi indici di affidabilità che contrassegnano il mandato conferito ad una persona fisica.

Per di più, la corte afferma una capacità generalizzata delle persone giuridiche – da considerarsi principio generale – che può essere limitata solo nei casi tassativamente previsti dalla legge.

Il secondo argomento, è contrastato dalla teoria organica della persona giuridica, secondo la quale la persona delegata dalla società amministratrice, a svolgere funzioni gestorie, rappresenta una mera estensione della stessa.

Difatti, la persona fisica che svolge l’attività di amministrazione sottostà alle direttive e alla volontà della amministratrice,[7] indi l’assemblea della società amministrata non perde il potere di revocare gli amministratori, potendo destituire senza alcuna limitazione la società amministratrice.

Più che contestare la validità della nomina dell’amministratrice, si dovrebbe contrastare l’utilizzo illecito di questa figura: infatti, potrebbe essere effettuata con lo scopo di aggirare la normativa sulla responsabilità degli amministratori, prevedendo delle società a capitale minimo dietro le quali aggirerebbero i veri amministratori.

A tal riguardo, è intervenuto il Tribunale di Milano (23 marzo del 2017) – ponendosi in contrasto con la dottrina prevalente che ammette quale unica garanzia il patrimonio della società amministratrice – che inquadra il rapporto tra persona fisica e amministratrice in una sorta di mandato e ritiene doverosa un’ulteriore garanzia.[8]

In particolare, il Tribunale qualifica il rapporto diretto della persona fisica con la società amministrata come ‘’contatto sociale qualificato’’, per cui la persona delegata assume una posizione di garanzia, anche nei confronti dei terzi, che ingenera a suo carico una responsabilità contrattuale, in virtù del negozio di preposizione, assimilabile al mandato, stipulato con la persona giuridica amministratrice in favore della società amministrata.

Ne comporta che il danno cagionato dalla persona fisica derivi dalla violazione di specifici obblighi di buona fede, protezione e informazione, da qualificarsi come responsabilità contrattuale.[9]

In conclusione, nonostante sempre più studiosi siano favorevoli alle sopradescritte posizioni, sia con riguardo alla nomina della società amministratrice che alla responsabilità della persona fisica da contatto sociale qualificato, è auspicabile un intervento del legislatore volto a corroborare tali orientamenti e a dirimere ogni possibile dissidio.

 

[1] Il Consiglio notarile di Milano, Massime notarili in materia societaria, Milano, 2007.

[2] Per una analisi maggiormente approfondita si veda: per le S.a.p.a., FERRI jr, Società di Capitali, Commentario a cura di Niccolini e Stagno D’Alcontres, Napoli, Jovene, 2004, 1345; per le S.p.a, BOLOGNESI, La persona Giuridica amministratrice di società di persone: analisi e superamento degli argomenti ostativi, in Riv. Not., 2011, 298; per le S.r.l., CARCANO, Commento ad articolo 2475 c.c., in Commentario alla riforma delle società, diretto da Marchetti, Bianchi, Ghezzi e Notari, Milano, Giuffré, 2008, 568 ss.

[3] Tribunale di Milano, sez. VIII, 27.02.2012.

[4] G. PESCATORE, prossima fermata: persona giuridica amministratore di fatto, Giurisprudenza commerciale, fasc. 4, 2014, pag. 647

[5] CASELLI, Vicende del rapporto di amministrazione, nel Trattato delle società per azioni, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, IV, Torino, 1991, 27 ss.

[6] Cass. 24 ottobre 2006, n. 22840.

[7] Enrico E. BONAVERA, Responsabilità per contatto sociale della persona fisica designata dall’amministratore persona giuridica di S.r.l. all’esercizio delle funzioni gestorie, commento alla sentenza del Tribunale di Milano, Sez. Impr., 23marzo2017.

[8] Questa visione non è innovativa, difatti la corte non ha altro che applicato i principi giurisprudenziali tedeschi che ravvisano nel contatto sociale qualificato la responsabilità della persona fisica per effetto del rapporto che si è venuto a creare tra le parti.

[9] Cass. 12.07.2016, n. 14188.

Dott. Antonio Scorzolini

Laureato in Giurisprudenza presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, è iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di Roma per il prescritto tirocinio di pratica forense. Dal 2017 si occupa di diritto societario lavorando come trainee presso la law firm internazionale Lexxat. Contatti: antonio.scorzolini92@gmail.com

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