lunedì, Dicembre 2, 2024
Diritto e Impresa

La liquidazione coatta amministrativa nel Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza: alcuni spunti di riflessione

A cura di Giulia Pancioli

1. Introduzione

Il Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza (CCII), con il d.lgs. n. 14 del 2019, è intervenuto solo trasversalmente sull’istituto della Liquidazione coatta amministrativa (LCA), tramite l’introduzione di opportuni adeguamenti, in relazione alle modifiche apportate agli altri istituti concorsuali e alla ratio che soggiace dietro la riforma([1]).

La disciplina della LCA, che è ora contenuta negli artt. 293-316 CCII, sostituisce gli artt. 194-213 della Legge fallimentare.

Sebbene la procedura della LCA rimanga pressoché immutata, salvo un riordino puramente estetico delle varie disposizioni, ci si sofferma su alcune piccole modifiche che incidono con rilevanza su questo istituto. Il riferimento va al presupposto soggettivo di applicazione della LCA, dal quale sono ora esclusi espressamente gli enti pubblici e all’attribuzione all’autorità amministrativa delle competenze in materia di segnalazione e allerta, che l’art. 15 CCII attribuisce all’Ocri, così da estendere anche alle imprese di rilevanza pubblica il meccanismo degli strumenti di allerta, per “la rilevazione tempestiva della crisi di impresa e della perdita della continuità aziendale”([2]).

In questo contributo si partirà da un’analisi della natura dell’istituto della LCA, evidenziandone la disciplina, i presupposti soggettivi e oggettivi e l’incidenza che la riforma ha avuto su questi elementi; successivamente, dopo un inquadramento generale, ci si soffermerà su alcuni interventi apportati dal CCII, che possono essere degli spunti di riflessione  per spiegare come questo istituto concorsuale, per sua natura di carattere estintivo, possa trovare una sua pacifica collocazione in un contesto in cui le procedure concorsuali sono ridisegnate sul modello della prevenzione e del risanamento aziendale.

2. La liquidazione coatta amministrativa: disciplina applicabile e presupposti

La LCA è una procedura concorsuale di carattere speciale e di natura amministrativa, cui sono soggette imprese di interesse pubblico.

In questo contesto, la pubblica amministrazione ha un ruolo fondamentale, dal momento che è chiamata, tramite ciascuna autorità amministrativa competente per settore, a vigilare ogni fase di attività di queste imprese e eventualmente, rilevare la sussistenza dei presupposti per emanare un provvedimento di liquidazione, con cui disporre l’apertura della procedura di LCA.

La sua specialità si riflette sulla disciplina applicabile a questo istituto, sui presupposti soggettivi e oggettivi per accedervi e sullo scopo, che, come lo stesso termine suggerisce, è prettamente liquidatorio.

A livello normativo, il carattere della specialità della LCA risiede nella contestuale regolamentazione tramite le leggi speciali e la disciplina del Titolo V, artt. 196 ss. della legge fallimentare, che dopo la riforma viene traslata nel Titolo VII, artt. 293 ss. CCII.

Non esiste un’unica procedura di LCA, ma tante procedure quante sono le leggi speciali che le prevedono e, la disciplina del CCII, integra in termini procedurali, la disciplina di carattere speciale prevedendo che “sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:b)liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’articolo 293”([3]).

La procedura prevista dal CCII per la LCA, così come quella della Legge fallimentare, pur riconoscendo il ruolo preminente dell’autorità amministrativa, ha la funzione di garantire il rispetto di una regolazione concorsuale dei crediti, sul modello della procedura fallimentare (ora liquidazione giudiziale), in modo tale da bilanciare la tutela dell’interesse pubblico, con il rispetto delle ragioni dei creditori e dei terzi([4]).

Proprio per questo motivo, dal momento in cui viene dichiarata aperta la procedura di LCA, tramite l’emanazione di un provvedimento di liquidazione, gli artt. 303 e 304 CCII, prevedono la produzione di determinati effetti sul patrimonio del debitore, sui rapporti con i creditori e sui contratti e gli atti posti in essere precedentemente la procedura, che ricalcano quelli riconnessi a un provvedimento di liquidazione giudiziale([5]).

In alcuni casi le leggi speciali prevedono l’assoggettamento di un’impresa sia alla LCA che alla liquidazione giudiziale, e questo è il caso delle imprese cooperative, che, qualora esercitano attività commerciale sono sottoposte anche a quest’ultima procedura ([6]). In queste situazioni, la scelta dell’una o dell’altra procedura non è rimessa alla discrezionalità dell’autorità amministrativa competente, ma il concorso sarà risolto sulla base di un criterio di prevenzione enunciato dall’art. 196 l.fall. e traslato ora, anche nel dettato dell’art. 295 CCII, secondo cui “(…)la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l’apertura della liquidazione giudiziale”.

La legge delega n. 155 del 2017 ha tentato, invano, di risolvere questi potenziali conflitti procedurali, prevedendo un doppio binario su cui disciplinare la LCA; in particolar modo, l’art. 15, comma 1, lett. a) della presente legge dispone che: “Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a)applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mantenendo fermo il relativo regime speciale solo nei casi previsti: 1) dalle leggi speciali in materia di banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate; 2) dalle leggi speciali in materia di procedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti all’accertamento di irregolarità e all’applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità; (…)”. Alla luce di questi principi e criteri direttivi, l’intenzione del legislatore delegante era quella di estendere a tutte le imprese di interesse pubblico in stato di crisi o di insolvenza, le procedure concorsuali ordinarie e di riservare il regime speciale della LCA solo ad alcuni casi previsti dalle leggi speciali, sulla base di un elenco tassativo, dal quale sono escluse le imprese sociali e le società cooperative, oltre che gli enti pubblici (v. infra §3). Così, la LCA, per le imprese escluse dall’elenco, diverrebbe unicamente uno strumento di carattere sanzionatorio, azionabile nei casi in cui le esigenze di liquidazione del complesso aziendale non dipendessero dallo stato economico-finanziario dell’impresa, ma dalla sussistenza di gravi irregolarità gestorie o di altro tipo, tali da giustificare l’intervento dell’autorità amministrativa ([7]).

In sede di attuazione della delega, i principi dell’art. 15, comma 1, lett.a, non vengono recepiti e l’art. 294 CCII, prevede che “La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo salvo che la legge diversamente disponga”, lasciando invariato l’assetto previgente.

Per quanto riguarda i presupposti soggettivi e oggettivi per ricorrere alla LCA, il CCII inserisce nel Capo I, l’art. 293, una nuova norma che non si rinviene nella Legge fallimentare. Dalla rubrica “disciplina applicabile e presupposti”, questo articolo sembra rivelare l’intenzione di introdurre una disciplina di carattere generale applicabile a tutti i casi di LCA; in realtà, si tratta di una formula generica che, oltre al fatto di specificare che la LCA è un “procedimento concorsuale amministrativo”, non aggiunge nulla di nuovo all’assetto previgente, rimanendo sempre in vigore il rinvio alle leggi speciali effettuato da parte dell’art. 294, che ricalca la formula dell’art. 194 l.fall([8]).

I presupposti oggettivi per ricorrere alla LCA non subiscono alcuna modifica, ma sono contenuti nelle leggi speciali dei vari settori. Come l’assetto precedente, anche alla luce del CCII, le ragioni che permettono di ricorrere a questo istituto non riguardano solamente il verificarsi di situazioni patologiche di carattere economico-finanziario, ma anche “anomalie amministrative” derivanti da disfunzioni gestionali dell’impresa, violazione di norme legislative, amministrative o di carattere statutario, ovvero non corrispondenza tra l’attività svolta in concreto e il fine che l’impresa persegue ([9]).

Relativamente all’accertamento del presupposto oggettivo da parte dell’autorità amministrativa, il nuovo codice potrebbe aver reso più pregnanti le modalità di verifica delle situazioni di squilibrio gestionale ed economico, attribuendo a quest’ultima le competenze che nelle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi spetterebbero all’Ocri. In tal senso, l’art. 316, introdotto nel Capo III , “Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l’insolvenza”, prevede che le autorità amministrative siano competenti a: “a)ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell’ispezione e dai creditori qualificati di cui l’articolo 15 la segnalazione dei fondati indizi di crisi secondo le disposizioni del titolo II del presente codice; b) svolgere funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi(…)”. Questo intervento modificativo inserisce anche le imprese soggette a LCA, nell’ampio disegno della prevenzione, predisposto dal legislatore riformante; infatti, l’adozione di strumenti di diagnosi precoce e di monitoraggio della situazione aziendale, anche e soprattutto in questi contesti, permette di tutelare maggiormente la relazione che lega le imprese e l’interesse pubblico perseguito, tramite mezzi e modalità di intervento che si basano su una logica della prevenzione della crisi e del contrasto a gestioni scorrette.

I presupposti soggettivi di applicazione della LCA sono individuati tramite le leggi speciali, mancando una disposizione nel codice che elenchi tutti i soggetti sottoponibili a questa procedura; si tratta in ogni caso di imprese che sono accomunate dal perseguimento di un interesse di rilevanza pubblica che giustifica la loro sottrazione alla disciplina della liquidazione giudiziale([10]). La sussistenza di un interesse pubblico si può riscontrare, a titolo esemplificativo, nelle imprese che svolgono un’attività di rilevanza pubblica, nelle imprese sottoposte a vigilanza pubblica che operano in settori del credito, delle assicurazioni o della finanza o nelle imprese che svolgono una funzione sociale tutelata anche a livello costituzionale; senz’altro tra queste imprese rientrano le banche e gli altri intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale (artt. 80 ss. e 107 T.U.B), le assicurazioni (art. 245 ss. d.lgs. n.209/2005), le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di investimento a capitale variabile e fisso (SICAV e SICAF), le società di gestione del risparmio (SGR)(art. 57 T.U.F.) , le società fiduciarie e di revisione (art.1d.l. n.233/1986), le imprese sociali (art. 14 d.lgs. 112/2017) e le cooperative (art. 2545-terdecies c.c.)([11]).

Gli enti pubblici non rientrano più nell’elenco delle imprese soggette a LCA; infatti, come si dirà a breve, il CCII, distaccandosi dalla legge fallimentare, all’art. 294, comma 3, prevede espressamente la loro esclusione dal Titolo VII (v.infra §3).

3. Quid iuris per gli enti pubblici?

Come anticipato nel paragrafo precedente, il Codice della crisi si distacca completamente dal dato normativo della Legge fallimentare, prevedendo l’esclusione degli enti pubblici dall’ambito di applicazione delle disposizioni che disciplinano le situazioni di crisi o di insolvenza del debitore. Infatti, l’articolo 1, comma 1 CCII, attua il principio contenuto nell’art. 2, comma 1, lett.e) della legge delega del 2017, ossia di assoggettare a un unico procedimento di accertamento dello stato di crisi e di insolvenza ogni imprenditore, fatta esclusione per gli enti pubblici([12]).

Fermandoci con la nostra analisi a questa disposizione e tenendo conto anche dell’art. 297, comma 9 CCII , che trasponendo l’art. 195,comma 8 l.fall, prevede la non applicabilità della procedura di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla LCA agli enti pubblici, si potrebbe dire che questi ultimi, alla luce del nuovo codice, sono esclusi totalmente dalla procedura di accertamento dello stato di insolvenza, non solo precedente ma anche successivo alla LCA, dato il combinato disposto dell’art.1, comma 1 e dell’art. 297, comma 9 CCII. Invece, l’esclusione degli enti pubblici dalla disciplina degli artt. 293 ss, non avverrebbe qualora la procedura di LCA sia attivata per altri presupposti, diversi da quelli di carattere economico; questo emergerebbe anche dal dato letterale dell’art. 1, comma 2, che, dopo aver previsto l’esclusione degli enti pubblici dalle disposizioni che disciplinano le situazioni di crisi o insolvenza, fa comunque salvo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di LCA.

In dottrina, si ritiene che questa esclusione sia coerente con l’intera struttura del Codice della crisi, dal momento che l’art. 1, comma 1, nel determinare l’ambito di applicazione delle disposizioni del codice alle imprese in stato di crisi e insolvenza, esclude espressamente lo Stato e gli enti pubblici([13]).

In realtà, l’interpretazione è resa più difficile dall’introduzione nel Titolo VII, dell’art. 293, comma 4, che esclude in totogli enti pubblici dalle disposizioni del codice che disciplinano la LCA; l’esclusione opera non solo qualora il presupposto oggettivo sia uno stato di insolvenza, ma anche quando si verifichino delle anomalie in termini di gestione. Questa norma si sovrappone all’art. 297, comma 9, così come all’art. 1, comma 1, CCII, rendendo il loro contenuto del tutto superfluo, dal momento che per questi enti è esclusa a priori ogni possibilità di accedere alla procedura di LCA.

L’assetto normativo che si prospetta per gli enti pubblici, non troverebbe conferma neanche nell’intento originario del legislatore delegante, enunciato dell’art. 15, comma 1, lett.a), di creare un doppio binario procedurale per le imprese soggette a LCA, così da “applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa(…)” e di deferire gli accertamenti di carattere amministrativo alla regolamentazione procedurale delle leggi speciali(v. supra §2). Infatti, da quanto affermato, emerge che l’istituto della LCA per gli enti pubblici possa trovare disciplina unicamente nelle leggi speciali di settore([14]); questo rinvio opera sia per l’individuazione dei presupposti soggettivi e oggettivi, sia per quanto riguarda la procedura da applicare, creando dei problemi non solo in termini di chiarezza di contenuto, ma anche di regolamentazione concorsuale che, come abbiamo detto, è una garanzia sia per i creditori che per i terzi che entrano in contatto con l’impresa. Infatti, se per definizione, la procedura di LCA ha come scopo principale l’eliminazione dal mercato dell’impresa, risulta difficile pensare che, senza la possibilità di integrare le leggi speciali con le disposizioni del codice, queste siano in grado, autonomamente, di bilanciare i molteplici interessi in gioco.

4. La posizione dei creditori concorsuali: uno sguardo sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale

Le imprese soggette a LCA sono accomunate dal fatto di godere di una rilevanza pubblica; la disciplina del codice non mette a nostra disposizione un elenco tassativo di imprese sottoposte a LCA e per questo, è compito dell’interprete analizzare le disposizioni delle leggi speciali e stilare di volta in volta, un elenco di imprese la cui attività è considerata di estremo interesse per il legislatore.

È difficile poter dare a priori una definizione di “interesse pubblico” che si adatti a tutte le attività svolte dai nostri operatori economici; nonostante tutto, nel contesto del diritto della crisi, si deve trattare di un interesse di un’importanza tale da giustificare una degradazione della posizione dei creditori concorsuali.

In una pronuncia molto recente([15]) la Corte Costituzionale chiamata a decidere se potesse essere concesso ai creditori concorsuali di una procedura di LCA di un’eccessiva durata, un equo indennizzo, per violazione delle norme sul giusto processo, ha riconosciuto che, dato il carattere completamente diverso tra questa e le altre procedure concorsuali, le posizioni creditorie si porrebbero su piani completamente diversi, non applicandosi le disposizioni della Legge Pinto([16]). Infatti, nel contesto della LCA la posizione dei creditori “assume una connotazione doppiamente differenziata, rispetto a quella di altri creditori in sede concorsuale, in quanto gli interessi pubblici che giustificano la procedura amministrativa, per un verso, in qualche misura, attenuano il rilievo del singolo diritto di credito e, per altro verso, rafforzano però, la prospettiva finale di soddisfazione del credito, come effetto riflesso del concorrente obiettivo di mantenimento in attività del complesso produttivo dell’azienda debitrice, perseguibile dalla procedura amministrativa”. La Corte Costituzionale ritiene che la giustificazione del sacrificio delle pretese dei creditori in una LCA, sia rinvenibile “nelle finalità pubblicistiche di tale procedura, che infatti riguarda imprese che, pur operando nell’ambito del diritto privato, involgono tuttavia molteplici interessi o perché attengono a particolari settori dell’economia nazionale, in relazione ai quali lo Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, o perché si trovano in rapporto di complementarità, dal punto di vista teleologico e organizzativo, con la pubblica amministrazione. (…)”.

5. Conclusioni

Da quanto analizzato non emergono grandi cambiamenti strutturali nella disciplina della LCA. I piccoli interventi del legislatore mettono in luce alcune perplessità circa l’esatta collocazione di questo istituto, del quale emerge fortemente la natura amministrativa.

La preminenza dell’interesse pubblico rispetto alla posizione dei singoli creditori concorsuali, così come affermata anche dalla Consulta, permette di trovare una spiegazione plausibile alla scelta del legislatore di escludere gli enti pubblici dal novero dei soggetti sottoposti alla disciplina codicistica della LCA, lasciando ampi poteri alle leggi speciali nel determinare i presupposti di accesso e la procedura da seguire.

Alla luce di queste considerazioni, sarebbe stato allora più giusto accogliere la proposta avanzata dal legislatore delegante, di ridurre lo spazio di applicazione dell’istituto della LCA, come rimedio di risoluzione della crisi, ad alcuni tipi di imprese e, far si che divenisse negli altri casi, uno strumento di carattere prettamente sanzionatorio, regolando le situazioni di insolvenza con gli strumenti ordinari del diritto concorsuale.

D’altronde, tenendo conto della ratio su cui si basa il Codice della crisi, la delimitazione dell’applicazione dell’istituto della LCA ai soli casi di anomalie amministrative, sarebbe funzionale per permettere, qualora si manifestassero all’interno dell’impresa squilibri di carattere economico-finanziario, un intervento tempestivo, volto ad eliminare le cause della crisi e ripristinare la continuità aziendale, attraverso istituti di diritto concorsuale che permettano un risanamento aziendale.

Allo stato attuale la disciplina rimane però invariata e, salvo per gli enti pubblici, la procedura di LCA segue quanto previsto dalle leggi speciali che regolano i singoli settori, con il supporto procedurale degli artt. 293 ss. CCII.


([1]) Per un quadro completo della Liquidazione coatta amministrativa nel Codice della Crisi di Impresa, si rinvia a GUARINO R., Liquidazione coatta amministrativa, in Il nuovo codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza, (a cura di) SANZO S., BURRONI D., Zanichelli Editore, 2019, pag. 377 ss.

[2] Questo principio è enucleato all’art. 2086, comma 2 c.c., norma anche essa modificata tramite l’art. 375, comma 2 del d.lgs. n.14 del 2019 è entrata in vigore nel 16 marzo 2019. “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rivelazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento dela crisi e il recupero della continuità aziendale”; con questa nuova formulazione paradigmatica il legislatore introduce un principio generale che deve guidare la condotta delle società nello svolgimento della loro attività.

([3]) In tal senso l’art. 1, comma 2, lett.b) CCII.

([4]) Cfr. ARMELI B., Liquidazione coatta amministrativa, in il Fallimentarista, 14 febbraio 2019, pag.4; sul bilanciamento dei diversi interessi, si veda anche CAMPOBASSO G.F., Diritto Commerciale. Contratti, Titoli di credito, Procedure concorsuali, III, UTET, 2015, pag. 447.

([5]) Nello specifico l’art. 303 disciplina gli effetti che il provvedimento di liquidazione produce sui beni del debitore, i beni non ricompresi nel suo patrimonio ai fini della liquidazione e gli atti soggetti a revocatoria, richiamando gli artt. 142, 144, 145, 146 e 147, contenuti nella sezione II del Titolo V sulla liquidazione giudiziale; l’art. 304 richiama i capi III e V, contenuti nel medesimo Titolo, relativamente agli effetti che l’apertura della liquidazione giudiziale produce per i creditori e sui rapporti giuridici pendenti.

([6]) L’art. 2545-terdecies c.c., comma 1, prevede che “In caso di insolvenza delle società, l’autorità governativa alla quale spetta il controllo sula società dispone la liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento”.

([7]) Dal dossier del Senato, n.84 del 26 novembre 2018, pag.114, rinvenibile sul sito http://www.senato.it/, emerge che lo stesso schema del decreto legislativo del 7 novembre 2018 manteneva questa doppia struttura, riducendo l’applicazione della LCA solamente ai casi previsti dalle leggi speciali. In particolar modo la versione originaria dell’art. 295 CCII prevedeva un elenco esaustivo di imprese assoggettate a LCA, tra cui rientravano solamente le imprese bancarie, finanziarie e assicurative; per tutte le altre categorie di imprese, a prescindere dalla sussistenza di uno stato di crisi o insolvenza, la liquidazione coatta amministrativa avrebbe fatto seguito a irregolarità verificate dalle autorità amministrative. Inoltre, si rimanda a BALLO G., La riforma non stravolge l’attuale normativa di liquidazione coatta amministrativa, in Crisi di impresa: Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, (a cura di) DANOVI A.- ACCIARO G., vol.7, aprile 2019, Il Sole 24 ore, pag. 116.

([8]) L’articolo 294 CCII, rubricato “Rinvio alle norme speciali”, prevede che “La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali non dispongano diversamente”. In questo senso, cfr. GUARINO, op.cit., pag. 378, che in relazione all’art. 293, conferma che “(…) non è altro che un’aggiunta di un qualcosa che già, in effetti, avveniva in precedenza, in virtù dell’art. 194 (norme applicabili) della precedente normativa. Pertanto, la specificazione del legislatore appare soltanto un’aggiunta formale, essendo ancora in vigore il rinvio al relativo regime speciale”.

([9]) In questo senso, SCIUTO, La liquidazione coatta amministrativa (in generale), in Diritto Commerciale, (a cura di CIAN M.), 2019, pag. 263 ss.

([10]) In origine, la LCA era stata introdotta nel 1888 per le Casse di riparmio, che in quanto enti pubblici privi di carattere commerciale non erano assoggettabili al fallimento. Oggi l’applicazione di questa procedura a specifiche tipologie di imprese si giustifica per l’oggetto dell’attività, le dimensioni, la rilevanza sociale di queste, che possono affrontare situazioni patologiche che non necessariamente si estrinsecano in uno stato di insolvenza.

([11]) Per un elenco esemplificativo dei soggetti sottoposti alla procedura di LCA, si rinvia a ARMELI, B., op.cit., pag.3; SCIUTO, op.cit., 262.

([12]) Nel dettaglio, l’art. 2, comma 1 lett.e), prevede tra i principi e i criteri direttivi da seguire nell’esercizio della delega, quello di “assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici (…)”.

([13]) In questo senso, ARMELI B., L’esclusione degli enti pubblici dall’ambito applicativo del codice, in il Fallimentarista, 15 gennaio 2020.

([14]) In dottrina ARMELI B., op. ult. cit., pag. 11; inoltre si rimanda a FIMMANÒ-COPPOLA, Enti pubblici e sovraindebitamento, in Crisi di impresa e Insolvenza, 14 settembre 2018, pag. 3, che sottolinea come per gli enti pubblici, “la procedura di liquidazione (normalmente una speciale forma di liquidazione coatta amministrativa), non sia per essi specificamente delineata, ma si proceda di volta in volta con legge ordinaria”.

([15]) Il riferimento va alla sentenza n. 12 del 5 febbraio 2010, rinvenibile sul sito https://www.cortecostituzionale.it. Per un’analisi dottrinale, si rimanda a MARINO G., La Legge Pinto non si applica alla liquidazione coatta amministrativa: disciplina incostituzionale?,in Il Fallimentarista, 11 febbraio 2020.

([16]) Nello specifico, la Corte d’Appello di Bologna aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1-bis, comma 1 e 2, e 2, comma 1, l. n. 89/2001, per ottenere un equo indennizzo per una eccessiva durata di una procedura di LCA a danno dei creditori concorsuali. Secondo il giudice a quo, queste disposizioni, data l’interpretazione che nel corso degli anni si era consolidata, riconoscerebbero un indennizzo alle sole procedure concorsuali, quali il fallimento, ma non la liquidazione coatta amministrativa, violando gli artt. 3, 24 e 117 Cost.

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