giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

La musica di Sfera Ebbasta e l’istigazione all’uso di droga. Spunti di riflessione sulla denuncia

Divide la notizia del celebre nome iscritto nel registro degli indagati dopo il clamore dell’incidente che ha causato 6 morti e 100 feriti in occasione di un prospettato concerto per ragazzi vicino ad Ancona: l’artista si chiama “Sfera Ebbasta” ed è l’idolo degli adolescenti che, a rigor di cronaca, diffonde un genere musicale carico di messaggi che istigherebbero all’uso di sostanze stupefacenti.

Pur se primo nelle classifiche di musica “Trap”, Sfera Ebbasta è soltanto secondo, in questa vicenda, rispetto ad altri artisti i quali, testimoni di generi musicali che hanno cambiato per sempre la cultura sonora del passato, hanno creato non pochi problemi ai giovani trascinati dai loro “manifesti”. Già negli anni ’80, età che ha visto nascere generi come l’heavy metal e l’hard rock, si erano verificati inquietanti episodi legati alla presunta influenza di questi nuovi generi per l’appunto “pesanti” sugli adolescenti: il “padrino dell’heavy metal”, Ozzy Osborne, finì in Tribunale quando alcuni giovani si spararono un colpo di pistola alla testa ascoltando i testi del suo tormentone “Suicide solution”. Il processo per istigazione al suicidio si concluse, poi, con l’assoluzione. Lo stesso fatto, ma stavolta per incitamento ad atti violenti, autolesionismo ed istigazione all’ uso di sostanze stupefacenti, coinvolse altri gruppi come gli AC/DC, i Judas Priest, i Mötley Crüe, Eminem, Marilyn Manson e Slayer, mentre in Italia al centro del mirino finirono Fabri Fibra e i 99 Posse. Tutti questi artisti furono imputati per diversi capi d’accusa, ma erano tutti accomunati dal contenuto ribelle, violento o anarchico dei loro testi, che inneggiavano la rottura morale e lo stile di vita sregolato.

Nel caso di Sfera Ebbasta, il fascicolo a suo carico è stato aperto in seguito all’esposto, presentato alla Procura di Pescara, da parte di L. Malan e M. Mallegni, due senatori del partito Forza Italia. I due politici hanno accusato Sfera Ebbasta di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti, giacché i testi delle canzoni del Trapper “si riferiscono pressoché tutti all’uso di droghe e spesso al loro spaccio, senza mai accennare alle negatività di tali pratiche, anzi prospettando tale stile di vita come simbolo di successo”[1] Secondo i senatori, a sostegno della denuncia, vi sarebbe l’art. 82 della L. 309/1990, c.d. Testo Unico sulle norme in materia di Sostanze Stupefacenti, il quale punisce con la reclusione da uno a sei anni, (pena aggravata se nei confronti di minori) “chiunque pubblicamente istiga all’uso illecito di sostanze stupefacenti o faccia attività di proselitismo per tale uso ovvero induce un persona all’uso medesimo”. Il personaggio in questione, secondo gli accusatori, presenterebbe in pubblico il consumo di droga e la guida sotto l’effetto di alcolici e stupefacenti come “modello positivo”[2] ed in particolare lo farebbe durante i concerti, sulla piattaforma virtuale Instagram e soprattutto all’interno dei testi delle sue canzoni nelle quali, secondo Malan, è evidente il configurarsi del reato di istigazione all’uso di droghe.

La fase istruttoria è appena iniziata e non possono certamente avanzarsi conclusioni che, in questa sede, sarebbero premature ma, malgrado la precocità di qualunque analisi sull’iter giudiziario appena inaugurato, è opportuno chiarire i profili di diritto sostanziale che circondano la vicenda.

Ciò che è apparso poco convincente ai primi interpreti, ai fini di una condanna per l’istigazione all’uso di droghe, è la circostanza che l’uso personale di droga, attualmente, non è reato; tutt’al più, per il nostro sistema giuridico, è penalmente sanzionato lo spaccio di sostanze stupefacenti. Molti si chiedono: come potrebbe dimostrarsi il reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti, quando il medesimo uso personale non configura un fatto di reato?

Era il 1993 quando, in seguito al referendum abrogativo del 1993, il consumo di sostanze stupefacenti fu depenalizzato. Pertanto, alla luce dell’evoluzione normativa della disciplina penalistica in materia di contrasto al consumo e cessione di stupefacenti, consolidata nell’assetto della legge successiva, L. n. 49/2006 (che ha introdotto alcune modifiche all’art. 73 del d.p.r.309/1990, T.U. sulle droghe), l’acquisto per uso personale di stupefacente è un comportamento sì, illegale, ma sanzionato soltanto in via amministrativa ex art. 75 del T.U. sulle droghe, quindi penalmente irrilevante. Di conseguenza, l’art. 73, relativo a “Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”, va interpretato nel senso che nell’area del penalmente rilevante rientrano solo le condotte di importazione, acquisto o illecita detenzione delle sostanze, implicando perciò che le sanzioni penali disposte dal legislatore si riferiscono ai casi in cui emerga la destinazione ad uso di terzi e non personali delle sostanze.[3] Ora, giacché il possesso per uso personale è sottratto all’area del penalmente rilevante, è stato necessario stabilire cosa si intenda precisamente per “uso personale” e, a sciogliere ogni garbuglio interpretativo, è stato il decreto attuativo emesso dal Ministero della Salute l’11-6-2006, emanato in attuazione della L. 49/2006 c.d. Legge Fini-Giovanardi,[4] che ha annoverato nella “quantità per uso personale” le seguenti dosi:

  • 500 mg. di cannabis ( 35 – 40 spinelli confezionati )
  • 750 mg. di cocaina ( circa 5 dosi )
  • 250 mg. di eroina ( circa 10 dosi )
  • 750 mg. di MDMA e/o relativi derivati e composti ( circa 5 pasticche di ecstasy )
  • 500 mg. di amfetamina ( circa 5 pasticche )
  • 150 mg. di LSD ( circa 3 francobolli di acido lisergico )

Esemplificando, al di fuori del possesso di sostanze stupefacenti per uso personale entro i limiti espressamente previsti, la condotta certamente sanzionabile, ai sensi dell’art. 73 L. 309/1190, è soltanto[5] quella di chi, in quanto “spacciatore“ , eccedendo i limiti imposti dal Decreto del ministero della Salute,  coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito o consegna le sei tipologie di preparati tossico-voluttuari indicati nel Decreto del 2006.

Da questa considerazione si deduce che non sarebbe agevole, nel caso di specie, ottenere una condanna rispetto all’istigazione al predetto “uso” delle sostanze, in quanto l’accertamento concreto dell’uso in una misura giuridicamente rilevante presuppone una profonda indagine che tenga conto delle abitudini di oggi soggetto istigato. Quest’ultima comprende dati troppo complessi da acquisire, soprattutto laddove i soggetti coinvolti siano scarsamente individuabili in una massa indistinta di followers.

Se si superassero queste difficolta resterebbe, però, da dimostrare il punto centrale dell’ imputazione, cioè se si possa parlare di vera e propria istigazione. Ebbene, in tema di sostanze stupefacenti, la norma cardine si sposta dal generale art. 115 c.p. alla disciplina più specifica enunciata dall’art. 82 del T.U. sulle droghe rubricato “Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore”, il quale punisce chi pubblicamente istiga all’uso illecito di sostanze stupefacenti o fa attività di proselitismo per tale uso o induce una persona all’uso medesimo. Nel caso del cantante non si potrà includere con immediata certezza il fatto nella fattispecie di cui all’art. 82, ma ci si potrebbe aspettare una sentenza di condanna in capo all’imputato “oltre ogni ragionevole dubbio”, laddove venisse accertata la sussistenza di alcune circostanze che portano a confermare la realizzazione di tale reato. La giurisprudenza è intervenuta a specificare quali circostanze siano idonee a giustificare una condanna a titolo di “istigazione all’uso di sostanze stupefacenti”, non proprio puntualmente richiamate dal T.U.

In particolare, Tribunale di Rovereto sent. n. 109 del 17/05/2012 ha stabilito che la condotta dell’istigazione, secondo la comune opinione, “presuppone un rapporto interpersonale diretto ed immediato tra soggetto persuasore ed indotto […]. Analogamente deve dirsi per il proselitismo, che consiste in un’attività di esaltazione e convincimento orientata, più che verso l’uso in sé, nei confronti delle presunte ragioni ideologiche che dovrebbero stare alla base di quel convincimento”. Generalmente, la condotta dell’istigazione è intesa in modo generico quale eccitamento a commettere fatti, facendo sorgere o rafforzando un proposito nella coscienza altrui. Però, secondo la giurisprudenza, “l’attività di pubblica istigazione, per assumere rilievo penale, esorbitando dai limiti di una libera manifestazione del pensiero, deve essere idonea, secondo un giudizio ex ante ed in concreto, a provocare la commissione di reati dispiegando dunque una sufficiente forza di suggestione e persuasione. Deve cioè essere idonea a creare o rafforzare in altri un proposito criminoso.” Questa impostazione è stata anche condivisa dalla Suprema Corte che ha affermato (Cass. 05.03.2001 n. 16041) che “ai fini della configurabilità del reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti occorre che l’agente, per il contesto in cui opera e per il contenuto delle sue esortazioni abbia, sul piano soggettivo, l’intento di promuovere tale uso e, dal punto di vista materiale, di fatto si adoperi, con manifestazioni verbali, con scritti, o anche con il ricorso a un linguaggio “simbolico”, affinché l’uso di stupefacenti da parte dei destinatari delle sue esortazioni sia effettivamente realizzato.”

A questo punto è chiaro giungere ad una momentanea deduzione: non sarà semplice, per i giudici, dimostrare che una così ampia e indistinta massa di utenti soprattutto virtuali sia effettivamente emotivamente coinvolta dalle immagini ed i messaggi diffusi da Sfera Ebbasta.

Si preferisce, dunque, sospendere momentaneamente il discorso proponendo qualche interrogativo: che questa denuncia sia stata un mezzo per amplificare il dibattito sul tema sociale dell’uso delle droghe tra i giovani? Che sia una provocazione idonea a ridiscutere le proposte sulla legalizzazione della cannabis che dividono i partiti politici tra proibizionismo e antiproibizionismo? In fine, nel caso in cui Sfera Ebbasta venisse condannato, riuscirebbero le nuove generazioni a non farsi attrarre dalla nuova eco di questa propaganda “maledetta”?

 

[1] “Sfera Ebbasta indagato per “istigazione all’uso di droga”, Tratto da www.corriere.it

[2] “Sfera Ebbasta indagato: “E’ la musica dello spaccio”, Tratto da www.Ilcentro.it

[3] Garofoli R., Diritto penale parte speciale, Ed. Nel Diritto, 2017-2018.

[4] Recante indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis.

[5] C’è comunque stata qualche pronuncia giurisprudenziale isolata che ha obiettato l’esigenza di verificare in concreto se, malgrado il rispetto delle quantità, si possa parlare di possesso per uso personale. Ad es., Tribunale di Arezzo, Sentenza n. 460/2012 ha stabilito che “La circostanza della scarsa quantità per uso personale non è sempre matematicamente automatica, perché “la detenzione di quantità ad uso personale non costituisce un dato per sé decisivo ai fini dell’ esclusione della rilevanza penale della condotta, in quanto il superamento del limite ivi fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini dell’ affermazione della responsabilità; e l’ esclusione della destinazione della droga o un uso strettamente personale ben può essere ritenuta dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze dell’ azione”.

Fonte immagine: www.afterclap.it

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Avv. Alessia Di Prisco

Sono Alessia Di Prisco, classe 1993 e vivo in provincia di Napoli. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, esercito la professione collaborando con uno studio legale napoletano. Dopo la maturità scientifica, nel 2017 mi sono laureata alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, redigendo una tesi dal titolo "Il dolo eventuale", con particolare riferimento al caso ThyssenKrupp S.p.A., guidata dal Prof. Vincenzo Maiello. In seguito, ho conseguito il diploma di specializzazione presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a Roma, con una dissertazione finale in materia di diritto penale, in relazione ai reati informatici. Ho svolto il Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Torre Annunziata affiancando il GIP e scrivo da anni per la rubrica di diritto penale di Ius In Itinere. Dello stesso progetto sono stata co-fondatrice e mi sono occupata dell'organizzazione di eventi giuridici per Ius In Itinere su tutto il territorio nazionale.

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