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La natura della responsabilità civile medica alla luce della legge Gelli-Bianco

La natura della responsabilità civile medica è stata, da tempo risalente, uno degli aspetti più problematici e controversi del regime giuridico della responsabilità dell’esercente le professioni sanitarie. Invero, la collocazione sistematica della condotta diagnostico-terapeutica del sanitario nell’ambito della responsabilità contrattuale, ovvero in quello della responsabilità aquiliana, determina una serie di conseguenze di non poco conto, soprattutto in termini di onere probatorio e di termine prescrizionale: l’azione risarcitoria, infatti, in caso di responsabilità contrattuale, osserva il termine prescrizionale decennale; l’azione risarcitoria, in caso di responsabilità aquiliana, osserva il termine prescrizionale quinquennale.

Le incertezze relative all’inquadramento giuridico della responsabilità civile dell’esercente le professioni sanitarie sono state dovute, in parte, al mancato intervento del legislatore in ambito medico. Infatti, prima dell’avviamento della stagione riformatrice della responsabilità medica, avvenuto nel 2012 con il decreto legge n. 158 – c.d. decreto Balduzzi –, la disciplina della responsabilità medica, tanto civile quanto penale, era rimessa ad una serie di orientamenti giurisprudenziali mutevoli e, talvolta, sibillini.

Nel nostro ordinamento, tradizionalmente, a differenza di quanto accade negli ordinamenti di common law dove l’interprete tende a radicare la responsabilità medica nell’alveo della responsabilità aquiliana (torts), la giurisprudenza di legittimità tendeva a ricondurre la responsabilità civile dell’esercente le professioni sanitarie al regime giuridico della responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c. Invero, appariva inadeguato agli occhi della Suprema corte, ricondurre tale responsabilità al regime aquiliano ex art. 2043 c.c.: una tale lettura comportava che il medico potesse essere considerato responsabile civilmente ex art 2043 esclusivamente nei casi in cui si fosse verificata una violazione del principio del c.d. alterum non laedere, che sarebbe configurabile unicamente quando, per effetto dell’intervento del sanitario, il paziente si trovasse in una posizione peggiore rispetto a quella precedente. Se, invece, il paziente non realizza il risultato positivo che si potrebbe legittimamente aspettare dalle ordinarie tecniche sanitarie, non sarebbe configurabile una responsabilità extracontrattuale del medico, per il semplice fatto che il paziente non ha subito un danno rispetto alla situazione quo ante[1].

L’obbligazione del medico, infatti, rientra nelle c.d. obbligazioni di mezzo: il medico deve attivarsi ed eseguire la propria prestazione osservando uno standard di diligenza professionale che ci si dovrebbe aspettare secondo il criterio generale dell’homo eiusdem professionis et condicionis. Tuttavia il medico non sarà tenuto a garantire il raggiungimento di un determinato risultato, quale la guarigione del paziente, ciò nondimeno sarà tenuto a porre disposizione di quest’ultimo tutti gli strumenti e la professionalità necessarie per le indispensabili attività diagnostiche, terapeutiche ovvero palliative.

Il substrato argomentativo di tale lettura ermeneutica era costituito dalla teoria del c.d. contatto sociale qualificato, in conseguenza del quale venivano attribuiti al medico specifici obblighi di protezione nei confronti del paziente la cui violazione imponeva, conseguentemente, il risarcimento del danno nelle forme dell’art. 1218 c.c.[2]La giurisprudenza di legittimità riteneva, secondo un orientamento ormai consolidatosi in dottrina, che vi sono dei rapporti contrattuali che vengono ad esistenza, non in virtù di una base negoziale, ma sul presupposto di un contatto sociale, facendo riferimento al c.d. “rapporto contrattuale di fatto o da contatto sociale”. Esisterebbe, quindi, una obbligazione contrattuale che non trae la sua origine dal relativo fatto negoziale, ma, nel caso di specie, dal mero contatto tra medico e paziente.

A ciò si aggiunge che la responsabilità contrattuale del medico era attenuata dall’applicazione dell’art. 2236 c.c.:Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde die danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”. Tale norma impone al giudice di valutare la condotta del sanitario tenendo conto delle peculiari difficoltà del caso concreto, dello stato emergenziale e della limitatezza di risorse e/o strumenti messi a disposizione del medico. Nondimeno, una tale limitazione, attiene esclusivamente le condotte connotate da imperizia, con esclusione dell’imprudenza e della negligenza.

Alla medesima conclusione si può pervenire a proposito del regime giuridico della responsabilità della struttura sanitaria. Il rapporto tra medico e struttura ospedaliera è stato ricondotto, dalla giurisprudenza di legittimità, ad “[…] un autonomo e tipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di spedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria) al quale si applicano le regole ordinarie sull’inadempimento fissate dall’art. 1218 c.c.”[3].

Ricondurre la responsabilità della struttura sanitaria e la responsabilità del medico al regime giuridico della responsabilità contrattuale, comportava delle evidenti conseguenze sul piano dell’onere probatorio e del termine prescrizionale. L’onere probatorio doveva essere sostenuto dal professionista che, invocando l’applicazione dell’art. 2236 c.c, doveva provare che la prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ovvero dimostrare che l’insuccesso dell’operazione non era dipeso da un difetto di diligenza propria[4]. Il termine prescrizionale sarà, invece, quello decennale.

La legge Gelli-Bianco: il doppio binario di responsabilità, tra medico e struttura sanitaria

L’inquadramento sistematico operato dalla giurisprudenza non aveva contribuito a ridurre il c.d. fenomeno della medicina difensiva; esso, infatti, aveva parificato la posizione risarcitoria del medico a quella della struttura sanitaria, non tenendo conto delle significative differenze delle disponibilità economiche di entrambi. Non solo, l’onere probatorio a carico del medico rendeva ulteriormente difficile la difesa in giudizio incentivando, talvolta, cause promosse al solo fine di conseguire locupletazioni ingiuste.

Per le suddette ragioni il legislatore, con la legge n. 24 dell’8 marzo 2017 – c.d. legge Gelli-Bianco–, intende prendere una inflessibile posizione – resa tale dal dettato chiaro ed esplicito dell’art. 7 della stessa legge – sull’inquadramento sistematico della natura giuridica della responsabilità medica.

 Si è concordi nel ritenere che l’art. 7 della neonata legge Gelli-Bianco abbia introdotto un sistema binario della responsabilità civile medica, in quanto prevede un trattamento diverso tra l’esercente le professioni sanitarie e la struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata.

La responsabilità della struttura sanitaria è disciplinata dal comma 1 dell’art.7: “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. Tale comma sembra essere codificatorio degli orientamenti giurisprudenziali precedenti, confermando, infatti, la natura contrattuale della responsabilità civile della struttura sanitaria.

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, la disciplina della responsabilità dell’esercente le professioni sanitarie viene così regolata: “L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2, risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, salvo abbia agito nell’adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente[…]”. Tale norma rappresenta l’elemento di maggior novità della nuova riforma della responsabilità medica, relativamente all’ambito civile.

Dal dettato normativo dell’art. 7 emerge un doppio binario della responsabilità civile medica: l’esercente le professioni sanitarie che esercita la propria attività a qualsiasi titolo all’interno della struttura sanitaria, risponderà della propria condotta ex art. 2043; invece la struttura ospedaliera risponderà dei danni cagionati dal medico ex art. 1218, quindi a titolo di responsabilità contrattuale.

Tale regime differenziato comporta nelle notevoli differenze, come già accennato, sul piano dell’onere probatorio e del termine prescrizionale. Nel caso dell’esercente le professioni sanitarie, che risponderà a titolo extracontrattuale della sua condotta, dovrà essere il paziente a dimostrare l’intero danno subito, essendo altresì obbligato a rispettare il termine prescrizionale quinquennale ex art. 2947 c.c. Viceversa, la responsabilità della struttura sanitaria, posta nell’alveo della responsabilità contrattuale, soggiace a regole diverse: in tal caso l’onere della prova è posto a carico della struttura sanitaria, dovendo, il paziente, dimostrare solamente la prova del titolo contrattuale e dell’inadempimento; inoltre il termine dell’azione sarà quello ordinario, cioè quello decennale previsto dall’art. 2046 c.c.

Evidenti sono, in ultima istanza, gli scopi che il legislatore intende perseguire mediante una tale disciplina. Differenziare le posizioni risarcitorie della struttura sanitaria e del medico, in tal caso, ha come effetto quello di trasferire gran parte del rischio sulla struttura sanitaria, consentendo al medico di esercitare la propria professione con maggiore tranquillità. Così il legislatore prova a porre un argine alle condotte di medicina difensiva che rischiano di porre il paziente in una posizione secondaria rispetto alla condotta del medico, più preoccupato di non subire conseguenze penali e/o civili connesse alla sua condotta professionale.

[1]Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 589, 22 gennaio 1999.

[2]A. Buzzoni, Responsabilità medica e sanitaria: la riforma Gelli, edizione 2017.

[3]Cass. Civ. SS.UU., n. 577, 20 novembre 2007.

[4]Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 589, 22 gennaio 1999

Dott. Gianluca Pergola

Gianluca Pergola, nato a Palermo il 7 giugno del 1995. Consegue la maturità scientifica nel 2014 presso il liceo scientifico Galileo Galilei di Palermo. Lo stesso anno si immatricola presso la facoltà di giurisprudenza. Consegue il titolo di laurea nel 2019, con un punteggio di 110/110 e lode e plauso della commissione, con una tesi compilativa concernente la disciplina della responsabilità penale degli esercenti le professioni sanitarie, intitolata "Gli incerti confini della responsabilità penale dei sanitari tra legislazione, dottrina e giurisprudenza". Svolge attualmente il dottorato di ricerca in "Pluralismi Giuridici: Prospettive Antiche ed Attuali" , presso la facoltà di giurisprudenza di Palermo. Attualmente tutor della didattica in Diritto e Procedura Penale presso l'Università degli Studi di Palermo. Ha svolto il tirocinio ex art. 73 d.l. 69/2013 negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. Praticante Avvocato - Settore Penalistico. Appassionato di diritto civile e diritto penale, collabora con Ius In Itinere da aprile 2019.

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