giovedì, Aprile 18, 2024
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La natura polifunzionale della diagnosi prenatale nel riconoscimento del danno da lesione all’autodeterminazione della gestante

A cura della Dott.ssa Daniela Centonze

  1. Introduzione.

La Corte di Cassazione, con sentenza n.7385 del 16 marzo 2021, riconosce il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. per la lesione al diritto all’autodeterminazione della paziente a causa dell’omessa diagnosi delle malformazioni del feto, pur non intendendo la gestante interrompere la gravidanza ai sensi della l. 194/1978.

La Suprema Corte specifica che la diagnosi prenatale ha natura polifunzionale. In tema di consenso informato, la consulenza diagnostica de qua, dunque, non è causalmente legata alla mera dimensione terapeutica, ma investe un complesso di conseguenze esistenziali e familiari rispetto alle quali la gestante ha diritto di autodeterminarsi, mediante la predisposizione di scelte organizzative di vita e rielaborando i contraccolpi sul piano psicologico.

L’omessa informazione, pertanto, genera un danno non patrimoniale, autonomamente risarcibile, purché sia accertato il nesso causale tra la prima e il secondo e sempre che il danno abbia valicato il limite minimo di serietà e gravità.

  1. L’iter processuale di merito al vaglio della Cassazione.

I ricorrenti, in proprio e quali genitori titolari della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia[1], nata con grave patologia cromosomica e deficit immunologico, propongono ricorso per la cassazione della sentenza n. 4108/2018 emessa dalla Corte d’Appello di Milano.

In fase di appello, ripercorrendo la decisione del Tribunale in primo grado, il giudicante respingeva la richiesta  dei genitori di veder condannare i sanitari al pagamento dei danni scaturiti dalla nascita della bambina, a cui non era stata diagnosticata la patologia suindicata. I danni lamentati dai ricorrenti consistevano sia nella lesione al diritto all’autodeterminazione sia nel pregiudizio subito dalla nascitura per la diagnosi tardiva, che aveva inoltre aggravato la patologia stessa[2].

Per entrambe le doglianze i Giudici di merito, con la stessa ratio decidendi, rilevavano che la gestante non avesse mai manifestato la volontà di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanzae, quindi, escludevano che ella avrebbe ricorso all’aborto qualora avesse avuto conoscenza delle patologie del feto.

La Corte d’Appello, nello specifico, riteneva che la richiesta risarcitoria della madre non potesse basarsi unicamente sulle difficoltà vissute e sullo stress emotivo subito a causa dell’inaspettata nascita della figlia con così gravi patologie, essendo onere della gestante provare ai fini del risarcimento la sua scelta abortiva, ove tempestivamente e adeguatamente informata dal nosocomio.

  1. Il ricorso in Cassazione.

I genitori ricorrevano di conseguenza per Cassazione e, con il secondo motivo, lamentavano l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, deducendo che la Corte d’Appello avesse trascurato di rilevare l’incidenza che la violazione del consenso informato riveste rispetto a una donna in gravidanza.

Secondo la tesi dei ricorrenti, invero, l’omesso consenso informato non condiziona solo la eventuale propensione abortiva, ma permette alla gestante di prepararsi psicologicamente e materialmente alla nascita di un bambino necessitante di cure specifiche, di elaborare la vicenda, nonché di approntareprogrammi organizzativi nuovi per l’intero nucleo familiare.

La Corte di Cassazione accoglie il motivo, ponendo al centro della questione le peculiarità funzionali del consenso informato e della diagnosi prenatale.

La censura all’argomentazione del Giudice di secondo grado muove, quindi, dall’erronea riconduzione dell’omessa informazione alla paziente alla mera scelta interruttiva della gravidanza. Ebbene,  sul punto la Corte chiarisce di aver già in passato “dato dimostrazione di considerare la consulenza diagnostica il presupposto causale di una serie di conseguenze non circoscritte alla dimensione terapeutica in senso stretto, rimarcando il fatto che la richiesta di una diagnosi prenatale riveste caratteri plurifunzionali”[3].

L’esigenza terapeutica di interrompere la gravidanza, pertanto, non può essere considerata come unico ed esclusivo parametro per valutare l’incidenza della mancata o inadeguata diagnosi sulla vita della paziente. La conoscenza delle condizioni di salute del feto, per converso, è un elemento che domina e orienta tante altre scelte personali, come quelle esistenziali e familiari.

L’omessa informazione da parte dei sanitari configura un danno non patrimoniale autonomamente risarcibile exart. 2059 c.c., del tutto distinto dal danno alla salute, e avulso dalla volontà della gestante di ricorrere all’interruzione di gravidanza.

Lalettura costituzionalmente orientata  dell’istituto del danno non patrimonialepermette di riconoscere – tra le conseguenze dannose di natura non patrimoniale- le sofferenze soggettive e la limitazione della libertà di disporre di se stessi, facendo salva la possibilità della prova contraria[4].

Il danno esistenziale consiste nella violazione dei diritti fondamentali della persona, diversi dal diritto alla salute, e si radica nell’art. 2 della Carta Costituzionale, in combinato disposto con la normativa di settore. Tale voce di danno non patrimoniale ricomprende, quindi, tutti i pregiudizi recati alla sfera personale del soggetto che gravano sulla sua dimensione relazionale, poiché capaci di ostacolare o interrompere le attività con cui si esercita la propria personalità.

Con riguardo al caso in esame, è ormai indubbio che la pianificazione dei rapporti familiari riguardi il diritto di ciascun individuo di sviluppare la propria personalità all’interno delle formazioni sociali come la famiglia; qualora il diritto venisse pregiudicato, essendo un caposaldo costituzionale, si aprirebbero le porte della risarcibilità del correlato danno.

  1. Danno in re ipsa?

Il danno non patrimoniale exart. 2059 c.c., seppur scaturente dalla lesione di interessi protetti di rango costituzionale, non rischia mai  di identificarsi con un danno in re ipsa, rimanendo in capo al soggetto leso l’onere di allegare e provare di aver effettivamente patito un pregiudizio, anche mediante presunzioni semplici.

Sul punto, un recente pronunciamento della Cassazione ha ulteriormente confermato che, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., l’istante deve dimostrare gli eventi e le circostanze in grado di attestare “il radicale cambiamento di vita, l’alterazione della personalità e lo sconvolgimento dell’esistenza del soggetto”.[5]L’onere potrà, pertanto, ritenersi adempiuto laddove l’allegazione risulterà circostanziata e riferita a fatti specifici e precisi, non potendo invece risolversi in mere enunciazioni di carattere eventuale, ipotetico, generico e astratto [6].

A fugare ogni dubbio sulla natura in re ipsadel danno da lesione all’autodeterminazione del paziente vi è il doppio criteriodella gravità della lesionee della serietà del danno, così come delineato dalle sentenze di San Martino del 2008[7].

Le predette pronunce a Sezioni Unite, n. 26972 e 26975, chiariscono che, previa allegazione del pregiudizio causalmente legato all’omessa o inadeguata informazione ai sensi dell’art. 1223 c.c., spetta al giudice l’accertamento sulla serietà e gravità del danno[8].

Ildictum delle Sezioni Unite di San Martino precisa come il vulnus al diritto debba oltrepassare un certo livello minimo di tollerabilità, il quale sarà individuato dal giudicante mediante il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e di tolleranza verso illeciti trascurabili, in virtù di parametri determinati dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.

La richiesta risarcitoria, quindi, è del tutto slegata da un danno in se stesso considerato, ma pienamente connessa alla verifica sulla correlazione causale tra l’omessa informazione e le sofferenza patite, le quali non possono mai ridursi a meri disagi o fastidi.

Nella recente sentenza n. 7385/2021 la Corte, in linea con i consolidati orientamenti giurisprudenziali, rileva l’errore del giudice di merito nell’aver individuato nella mancata inclinazione abortiva della donna l’irrisarcibilità della pretesa e, in conseguenza, nell’aver inteso l’offesa della mera autonomia decisionale- in rapporto all’autodeterminazione procreativa- come un pregiudizio sopportabile dalla vittima.

  1. Conclusioni.

La Suprema Corte riconoscendo, quindi, alla diagnosi prenatale plurime funzioni, esclude che la violazione dell’autonomia decisionale della gestante, una volta raggiunto un sufficiente livello di offensività, possa annoverarsi tra quei pregiudizi sopportabili dal soggetto alla luce del contemperamento tra i richiamati principi di solidarietà e di tolleranza.

La potenziale idoneità lesiva dell’omessa diagnosi prenatale è, in definitiva, riconosciuta, potendo la stessa incidere sul diritto costituzionale del soggetto di esprimere e svolgere la propria personalità.

La questione posta dalla sentenza in oggetto, seppur apparentemente sembri insinuarsi nella estendibilità delle lesioni risarcibili exart. 2059 c.c. ne ripercorre, anzi, le linee di demarcazione e ne conferma la natura di danno-conseguenza.

[1]L’omessa diagnosi delle malformazioni del concepito ricade, ormai pacificamente, anche sulla individualità del padre. Sul punto v. Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 20320, 20 ottobre 2005.

[2]La seconda richiesta risarcitoria- quella scaturente dal maggior danno conseguito dalla bambina a causa della mancata diagnosi della malformazione cardiaca- non verrà qui presa in esame poiché, a riguardo, l’iterargomentativo della Corte d’Appello è stato giudicato corretto e non viziato sotto il profilo motivazionale dalla Corte di Cassazione, la quale ha dichiarato inammissibile il relativo motivo di ricorso.

[3]Cass. Civ. Sez. III, Sentenza n. 7385, 16 marzo 2021.

[4]Cfr. M. Fratini, Manuale sistematico di diritto civile, Accademia del diritto editrice, 2019, pp.1925-1945.

[5]V. Cass. civ. Sez. III, Ordinanza n. 9706, 26 maggio 2020.

[6]Sul punto anche Corte Cass. Sez. II, Ordinanza n. 28742, 09 novembre 2018.

[7]Cfr. M. Gorgoni, Il danno alla persona, UnisalentoPress, 2015, pp.203-211.

[8]Cfr. Cass. civ. SS.UU., sentenze n. 26972 e 26975, 11 novembre 2008.

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