martedì, Ottobre 15, 2024
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La non vessatorietà delle clausole claims made: il sigillo della Cassazione

(Nota di redazione: il seguente articolo si pone in linea di continuità con il lavoro, pubblicato da Angelo D’Onofrio, che ha trattato in generale delle clausole claims made (di seguito il link). Dopo un breve riepilogo, verrà qui posta l’attenzione sulla recentissima pronuncia della Cassazione relativa alla non vessatorietà delle stesse).

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, con sentenza 23/11/2017 n. 27867 si è pronunciata su una questione fortemente dibattuta in ambito di tutela dei diritti del consumatore: in particolare cioè se le clausole claims made dovessero considerarsi clausole vessatorie (con tutte le conseguenze del caso) o meno.

Come già evidenziato nella trattazione suddetta, tali clausole hanno avuto un peso determinante e hanno trovato maggiore attuazione all’interno dei contratti di assicurazione tanto da dar vita a numerose questioni interpretative.

Sommariamente si ricordi che l’apposizione di questa clausola incide sulla determinazione temporale del sinistro e conseguentemente del risarcimento: essa infatti fa si che la polizza possa “coprire” solo (non i danni, bensì) le richieste di risarcimento proposte durante la copertura della stessa. Nel caso in cui il sinistro si verificasse sotto la copertura assicurativa ma la richiesta di risarcimento intervenisse in un momento successivo alla vigenza della stessa, l’assicurato non potrebbe mai agire contro l’assicuratore per inadempimento.

Ebbene, nella sentenza suindicata, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire un aspetto controverso di questo fondamentale strumento, pronunciandosi infatti circa la vessatorietà o meno delle clausole.

Ed in tale decisione la Cassazione si è pronunciata perentoriamente ritenendo non vessatoria una clausola di questo tipo, sostanzialmente riconfermando la pronuncia precedentemente emanata.

Brevemente si dica che nel caso di specie la Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 12 agosto 2014, a modifica della decisione di primo grado, aveva ritenuto la validità e la non vessatorietà della clausola contenuta nel contratto di assicurazione. Di seguito l’assicurato proponeva appunto ricorso dinanzi alla Suprema Corte, con conseguente controricorso da parte dell’assicurazione.

La Cassazione ha modo di precisare come già la Corte d’Appello medesima si fosse pronunciata in tal senso:

«La polizza contenente la clausola claims made viene a ricomprendere tutte le richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di validità del contratto, così garantendo la copertura di tutti danni potenzialmente già in corso, anche se causati da errori professionali precedentemente commessi e non ancora conosciuti quanto alle conseguenze dal professionista.

Dunque la clausola di specie, secondo la Corte va inquadrata non già nella categoria delle pattuizioni dirette a limitare oppure ad escludere la responsabilità del debitore, ma fra quelle volte a meglio descrivere l’oggetto del contratto e, nello specifico del rischio assicurato».

Richiamando inoltre l’orientamento, ormai incontrastato, delle Sezioni Unite (sent. n. 9140 del 06/05/2016), la Corte di Cassazione ritiene opportuno ricordare come nelle clausole claims made c.d. pure «si prescinde dal momento di verificazione del fatto illecito e si guarda solo alla circostanza che durante la vigenza del contratto intervenga la richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato».

Per questo stesso motivo allora, sostiene la Corte, le suddette clausole possono considerarsi meritevoli di tutela in quanto comportano vantaggi e svantaggi reciproci tanto per il danneggiato quanto per l’assicurato.

«Infatti se tendenzialmente non coprono i fatti illeciti verificatisi prima della scadenza del contratto la cui richiesta intervenga dopo la scadenza stessa – effetto svantaggioso – tuttavia coprono i fatti illeciti verificatisi prima della vigenza del contratto a patto che durante la vigenza dello stesso intervenga la richiesta risarcitoria – effetto vantaggioso».

Come anticipato e in virtù di questo ragionamento, la Cassazione si esprime ritenendo non vessatorie le clausole oggetto della nostra trattazione.

Marco Limone

Marco Limone nasce nel 1994 ad Atripalda (AV). Consegue il diploma di maturità con votazione 100/100 presso il Liceo Scientifico P.S. Mancini di Avellino. Da sempre bravo in matematica, decide di non rinnegare le sue vere inclinazioni e ha frequentato, dal 2012, il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. In data 07/07/2017 conclude il percorso universitario con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi in diritto processuale civile dal titolo "I profili processuali della tutela della parte nel contratto preliminare". Iscrittosi, infatti, sognando il “mito americano” della criminologia e del diritto penale, durante il suo percorso si scopre più vicino al diritto civile e alla relativa procedura, anche se, per carattere, affronta con passione qualsiasi sfida si presenti sul suo cammino. Fortemente determinato e deciso nel portare avanti le sue idee e i suoi valori, toglietegli tutto ma non la musica. E le serie tv e il fantacalcio, ma quella è un’altra storia... mar.limone1994@gmail.com https://www.linkedin.com/in/marco-limone-19940110a/

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