venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & Compliance

La “norma Willy” e le modifiche normative al reato di rissa

Il Decreto Sicurezza e Immigrazione, n. 130/2020, in vigore dal 22 ottobre 2020, approvato lo scorso 5 ottobre 2020, si compone di 12 articoli e contiene quelle “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifica agli articoli 131 bis e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento e di contrasto all’utilizzo distorto del web”.

Il Decreto Immigrazione è stato approvato esattamente un mese dopo il brutale omicidio di Willy Monteiro Duarte, consumato a Colleferro nella notte tra il 5 ed il 6 settembre. Il giovane Willy, di appena 21 anni, sarebbe stato ucciso – come si evince della ordinanza che convalida l’arresto emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari di Velletri – dai fratelli Gabriele e Marco Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia (quest’ultimo, nella medesima ordinanza è stato però condannato agli arresti domiciliari). Secondo quanto rilevato dal GIP i quattro sono stati accusati di aver ucciso a calci e pugni il giovane di 21 anni residente in un comune confinante con Colleferro – Paliano – e che svolgeva l’attività di aiuto cuoco presso un centro cittadino poco distante, Artena, lo stesso da cui provenivano gli aggressori[1].

  1. La morte del giovane Willy.

La rissa da cui è derivata la morte del ragazzo di colore, sarebbe derivata da un like a una ragazza sul social network più utilizzato dai ragazzi tra i 15 e i 30 anni. Secondo la ricostruzione dei fatti, quella sera Willy stava salendo in macchina quando, con fare minaccioso, i ragazzi di Artena si avvicinavano all’amico di Willy, stuzzicandolo e dando avvio alla rissa. Willy, sebbene estraneo ai fatti, è stato massacrato di botte fino a perdere la vita. Nonostante la richiesta di aiuto dei testimoni oculari, gli aggressori di Willy salivano sulla loro auto  e a forte velocità si allontanavano immediatamente dal luogo dell’evento. Seppur il processo sia ancora nella sua fase di indagini, ai quattro ragazzi viene contestato il reato p. e p. dall’art. 110, 584, 577, co.1 n.4 (in relazione all’art. 61 n.1 ), 61 n. 5 c.p. perché cagionavano la morte di Duarte Monteiro Willy con atti diretti a percuotere o provocare lesioni al medesimo colpendolo con pugni e calci al capo e al corpo, provocandone la caduta a terra con conseguente arresto cardiocircolatorio[2].

  1. La modifica del reato di rissa.

L’omicidio di Willy Monteiro non ha lasciato indifferente il Consiglio dei Ministri, il quale, nella prima seduta utile ha approvato la c.d. Norma Willy, sita nel Decreto Immigrazione, attraverso il quale veniva modificato il regime sanzionatorio previsto per il reato di rissa.  Il reato di rissa previsto e punito ai sensi dell’art. 588 c.p. prevedeva il regime carcerario per un minimo di 3 mesi fino ad un massimo di 5 anni. Il Governo, a seguito della vicenda, ha sancito l’inasprimento delle pene per chi provoca o partecipa ad una rissa, al punto da estendere il regime punitivo anche per coloro che si limitano a partecipare ad una colluttazione e non per averla innescata. La multa, per questo reato, viene quantificata in un minimo di 309 euro fino ad un massimo di 2 mila euro, ma nella denegata ipotesi in cui taluno dovesse ferirsi, o morisse a causa della rissa, è prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 6 anni[3]. Ma vi è di più, il Decreto Immigrazione, prevede un “Daspo urbano”, che può essere imposto dal questore, attraverso il quale viene vietato l’accesso a locali di intrattenimento e pubblici servizi nei confronti di coloro che siano già noti per atti di violenza, di aggressioni e per coloro che “abbiano riportato una o più denunce o una condanna non definitiva, nel corso degli ultimi tre anni, relativamente alla vendita o alla cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope”.

La rissa, si ricordi in questa sede, è un reato previsto e punito dall’art. 588 c.p.; dal quale corpus normativo si evince che tale fattispecie criminale è un reato comune, in quanto il soggetto attivo del reato può essere chiunque, ed è altresì plurisoggettivo, poichè necessaria è la partecipazione di più soggetti. Il comma sul quale il Legislatore ha operato la modifica normativa è il secondo comma del presente articolo, da cui si evince che “se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni”.

Si tratta di una ipotesi di circostanza aggravante che si realizza qualora nella rissa taluno rimanga ucciso o riporti una lesione personale, integrandosi l’aggravante con il realizzarsi di uno dei due eventi alternativi. Beninteso è necessario che l’evento più grave conseguente alla rissa non sia voluto, nemmeno a titolo di dolo eventuale, dai partecipanti alla rissa, finendo altrimenti per integrarsi una diversa ipotesi di reato, quale l’omicidio o le lesioni personali.
Nonostante la lettera della norma non faccia differenziazioni, trattandosi di reato plurisoggettivo, è opportuno distinguere la posizione dei corrissanti da quella dell’autore materiale dell’evento più grave, se l’evento è conseguenza della sua sola azione. Infatti, in termini generali l’art. 588 co. 2 c.p. appare configurabile “per il solo fatto della partecipazione alla rissa” se la stessa è mera occasione del delitto di omicidio o di lesioni. In capo al corrissante autore degli ulteriori fatti di reato, può ipotizzarsi un concorso tra l’art. 588 co. 2 c.p. e i delitti di lesioni personali e omicidio da costui commessi nel corso della contesa, non avendo detti reati valore assorbente della rissa, in quanto la giurisprudenza non li considera progressivi rispetto ad essa. Per i corrissanti non autori materiali né morali della lesione o dell’omicidio, tali da poter escludere anche un’ipotesi di concorso di persone ex art. 110 c.p., si realizzerebbe la fattispecie di concorso anomalo ex art. 116 c.p. qualora le caratteristiche della contesa consentissero di prevedere gli sviluppi così come realizzati.

           3. Le applicazioni della Norma Willy.

Il c.d. Daspo urbano antirisse è stato adottato per la prima volta dal questore della città di Campobasso avverso due uomini responsabili di violenze nei confronti del titolare di un autolavaggio. Tale provvedimento impedirà ai due soggetti coinvolti di accedere ai locali dell’intera provincia per la durata di 12 e 14 mesi (vedi infra).

Fonte immagine Facebook.com

Altra applicazione del Daspo Willy viene ricondotta alla Polizia di Stato di Milano, avverso un cittadino trentottenne marocchino, avente numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio. Allo stesso venivano contestati i fatti avvenuti intorno alla fine di settembre, in una sala giochi della città di Milano, ove il soggetto a cui è stato imposto il Daspo urbano, a seguito di assunzione di alcolici e a causa di una forte perdita al gioco, aggrediva il titolare del locale, rapinandolo di circa 1300 euro. La persona offesa veniva ripetutamente colpita con bottiglie e, quando ormai era riverso a terra, l’aggressore gli legava i polsi con un cavo elettrico, fino a legarlo intorno al collo. Per i fatti commessi, l’aggressore veniva tratto in arresto per rapina aggravata, tortura, sequestro di persona e danneggiamento. Oltre all’arresto il Questore di Milano applicava il Daspo imponendo allo stesso aggressore di accedere per due anni a tutti i locali della città di Milano, nei quali vi è la possibilità di giocare con slot machine e videolottery, al fine di prevenire nuove aggressioni legate al consumo di alcol; nell’ipotesi in cui vi dovesse essere la violazione del Daspo il soggetto rischia la reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 8 mila a 20 mila euro[4].


[1] VICENZI, Omicidio Willy Monteiro, convalidato l’arresto dei quattro accusati. Tre in carcere, uno ai domiciliari., la Repubblica, https://roma.repubblica.it/cronaca/2020/09/09/news/omicidio_willy_monteiro_convalidato_l_arresto_dei_quattro_accusati-266684329/

[2] Cfr. Ordinanza convalida arresto emessa dal GIP di Velletri

[3] Per maggiori approfondimenti si legga https://www.studiocataldi.it/articoli/40141-nuovo-decreto-sicurezza-applicata-la-quotnorma-willy-quot.asp

[4] Per maggiori approfondimenti sulla vicenda si legga https://www.giornalelora.it/?p=275593

Si legga ancora D’ESPOSITO, Rissa come lite violenta tra più persone: analisi della disciplina legislativa, Ius in itinere, disponibile al link https://www.iusinitinere.it/rissa-lite-violenta-piu-persone-analisi-della-disciplina-legislativa-2596 

Maria Elena Orlandini

Avvocato, finalista della II edizione della 4cLegal Academy, responsabile dell'area Fashion Law e vice responsabile dell'area di Diritto Penale di Ius in itinere. Maria Elena Orlandini nasce a Napoli il 2 Luglio 1993. Grazie all’esperienza di suo padre, fin da piccola si appassiona a tutto ciò che riguarda il diritto penale, così, conseguita la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio. Si laurea con 110 e lode il 20 Marzo 2018 con una tesi dal titolo "Mass Media e criminalità" seguita dai Proff. Carlo Longobardo e Prof. Felice Casucci, in cui approfondisce il modus attraverso il quale i social media e la tv siano in grado di mutare la percezione del crimine nella società. Nel 2019 ha conseguito con il massimo dei voti il Master di II livello in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova - sede di Treviso, specializzandosi in diritto penale dell'economia, con una tesi dal titolo "Il reato di bancarotta e le misure premiali previste dal nuovo Codice della Crisi di Impresa", sotto la supervisione del Prof. Rocco Alagna. Nel giugno 2020 ha superato il corso di diritto penale dell'economia tenuto dal Prof. Adelmo Manna, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Foggia, già componente della commissione che ha varato il d.lgs. 231/2001. All'età di 27 anni consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Venezia. Dal 2019 segue plurimi progetti legati al Fashion Law e alla proprietà intellettuale, prediligendone gli aspetti digital in tema di Influencer Marketing. Nel 2020 viene selezionata tra i cinque giovani talenti del mercato legale e partecipa alla seconda edizione della 4cLegal Academy, legal talent organizzato dalla 4cLegal, visibile sul canale BFC di Forbes Italia, su Sky. Nel 2022 si iscrive al corso di aggiornamento professionale in Fashion Law organizzato dall'Università degli Studi di Firenze. Passione, curiosità, empatia, capacità di visione e self control costituiscono i suoi punti di forza. Collabora per le aree di Diritto Penale e Fashion Law & Influencer marketing di Ius in itinere. email: mariaelena.orlandini@iusinitinere.it

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