giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

La parte civile nel processo penale e principio di immanenza

Come è noto, la parte civile è il soggetto che esercita l’azione civile nel processo penale nei confronti dell’imputato e del responsabile civile per la restituzione o il risarcimento del danno prodotto dal reato. In particolare, secondo il disposto dell’articolo 74 c.p.p., l’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento, di cui all’articolo 185 c.p., può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno o dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile. Essa è esercitata a mezzo di procuratore speciale mediante la costituzione di parte civile[1].

Ai sensi dell’art. 76 co. 2 c.p.p., la parte civile che si è costituita in giudizio ha il diritto di rimanervi “in ogni stato e grado del processo”. Tale principio, detto di immanenza, infatti, legittima la parte civile alla permanenza processuale anche in grado d’appello, qualora la stessa si sia regolarmente costituita in primo grado.

Invero, quanto sopra esposto potrebbe sembrare contrastante con il contenuto dell’art. 100, co. 3 c.p.p., che prevede, dato l’obbligo per la parte civile di stare in giudizio con ministero di un difensore (art. 100, co. 1, c.p.p.), la presunzione che “la procura speciale sia conferita solo per un determinato grado del processo quando nell’atto non è espressa volontà diversa”.

Tuttavia, la Suprema Corte, già con giurisprudenza risalente, legittima una lettura dell’art. 100, co. 3 alla luce del principio di immanenza, affermando che “la procura speciale per la costituzione di parte civile, a norma dell’art. 100 c.p.p., si presume conferita per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa. Tale norma deve tuttavia essere interpretata con riferimento all’immanenza della costituzione della parte civile, che produce effetti in ogni stato e grado del processo, in forza dell’art. 76 stesso codice; principio, quest’ultimo,che non consente, fino a che l’azione rimane validamente inserita nel processo penale e se l’iniziale procura speciale non venga revocata, alcuna limitazione difensiva alla parte costituita che può, attraverso il difensore, efficacemente interloquire, resistere all’impugnazione dell’imputato e validamente presentare conclusioni e nota spese, senza che sia necessario altro mandato. Dal combinato disposto delle due norme citate risulta che la limitazione opera, dunque, non per resistere all’impugnazione dell’imputato e contraddirla, ma soltanto per agire e proporre domande, nonché per impugnare la sentenza e le statuizioni sfavorevoli, attività che richiedono un mandato specifico ed ulteriore se non contenuto nella prima procura” (Cass. Pen. Sez. V, 22 settembre 1997, n. 11657).

Anche recente giurisprudenza[2] si è espressa in tal senso, affermando che: «la parte civile costituita, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell’art. 523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall’art. 76 cod. proc. pen.».

La parte privata, pertanto, una volta costituita fa parte del processo anche se non è presente di persona al momento dell’accertamento della costituzione delle parti nell’udienza preliminare o in quella dibattimentale del primo grado o di quelli successivi. Da ciò consegue anche che alla parte civile costituita spetta la citazione per i gradi ulteriori del giudizio, senza obbligo di rinnovare la costituzione (Cass. Pen., Sez. V, 27 gennaio 2010, n. 3519).

A questo punto è d’obbligo sottolineare che, in ogni caso, il principio non dispensa la parte civile dal rispetto delle forme imposte dal codice di rito che regolano la sua presenza nel processo ed, in particolare, dal rispetto della previsione di cui all’articolo 100 c.p.p., ai sensi della quale la parte civile sta in giudizio a mezzo di un difensore munito di procura speciale, con la conseguenza che la designazione di un nuovo difensore comporta il rilascio di altra procura speciale al legale successivamente designato, a pena di nullità della costituzione.

Nondimeno, il principio di immanenza della costituzione, dalla mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile non può discendere automaticamente una revoca tacita o presunta della stessa[3]. Solo in primo grado, infatti, può applicarsi la disposizione di cui all’art. 82 c.p.p.. Ciò è confermato da una recente giurisprudenza[4], secondo la quale: «La mancata presentazione delle conclusioni della parte civile nel giudizio di appello non integra gli estremi della revoca tacita della costituzione di parte civile di cui all’art. 82, comma 2, c.p.p., essendo tale ultima norma applicabile al solo giudizio di primo grado, stante anche il principio della immanenza della costituzione di parte civile nel corso dell’intero procedimento per effetto di quanto previsto dall’art. 76, comma 2, c.p.p.». Di conseguenza, l’immanenza viene meno soltanto nel caso di revoca espressa.

Ad abundantiam, si rileva che dalla giurisprudenza sopra richiamata discende che le conclusioni rassegnate dalla stessa parte nel corso del giudizio di primo grado resteranno valide, in quanto tali, in ogni stato e grado del processo[5].

Fonte immagine: pixabay

[1] C. Coratella, La parte civile e il principio di immanenza, in http://www.diritto24.ilsole24ore.com, 12 maggio 2011.

[2] Cass. Pen., sez. V, 6 aprile 2018, n. 24637.

[3] Cass. Pen., sez. II, sentenza n. 23319 del 2018.

[4] Cass. Pen., Sez. VI, 6 ottobre 2016, n. 46616.

[5] Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 7 novembre 2013, n. 44906.

Avv. Maria Vittoria Maggi

Avvocato penalista, esperta in Scienze Forensi, Vice Responsible dell'area di Criminologia di Ius in Itinere. Maria Vittoria Maggi nasce a Padova il 29/07/1992. Dopo un percorso complesso, ma ricco, si laurea  in giurisprudenza il 7 dicembre 2016 con voto 110/110, con tesi in procedura penale, dal titolo "L'esame del testimone minorenne". Prima della laurea, Maria Vittoria svolge uno stage di sei mesi presso il Tribunale di Trento: i primi tre mesi, svolge mansioni legate alla  sistemazione dei fascicoli del giudice e alla citazione di testimoni; per i restanti tre mesi, affianca un magistrato nell'espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla scrittura dei capi di imputazione e dei decreti, alla partecipazione alle udienze, alla risoluzione di problematiche giuridiche inerenti a casi in corso di udienza. Una volta laureata, il 7 febbraio 2017 Maria Vittoria decide di continuare il percorso iniziato in precedenza e, così, diventa tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Trento. Durante i 18 mesi previsti di tirocinio , la stessa ha assistito un Giudice Penale partecipando alle udienze e scrivendo le motivazioni delle sentenze. Contestualmente al primo anno di tirocinio, Maria Vittoria ha voluto approfondire in maniera più seria la sua passione. Ha, così, iniziato un Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) presso l'università "La Sapienza" di Roma. Ha concluso questo percorso il 16 febbraio 2018, con una votazione di 110/110L e una tesi dal titolo "L'interrogatorio e l'analisi finalizzata all'individuazione del colpevole". Una volta concluso anche il tirocinio in Tribunale, Maria Vittoria ha intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a Trento, approfondendo il diritto civile. Dal 29 ottobre 2018 si è, quindi, iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dopo questa esperienza, nell'ottobre 2019 Maria Vittoria decide di frequentare anche un rinomato studio penale di Trento. Questa frequentazione le permette di completare, a tutto tondo, l'esperienza penalistica iniziata con un Pubblico Ministero, proseguita con un Giudice e conclusa con un avvocato penalista. Il 23 ottobre 2020, Maria Vittoria si abilita all'esercizio della professione forense. Dal novembre 2020 Maria Vittoria fa, inoltre, parte di LAIC (Laboratorio Avvocati-Investigatori-Criminologi). Collabora per le aree di Diritto Penale e Criminologia di Ius in itinere. email: mvittoria.maggi92@gmail.com

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