venerdì, Aprile 19, 2024
Tax Driver

La “participation exemption” in tema di IRES: ratio e disciplina

 

A cura di Elisa Tedeschi

 

La “participation exemption” (PEX) è stata introdotta dalla riforma Tremonti del 2003 con il decreto legislativo 344/2003[1],  dispiega il suo effetto a partire dal periodo di imposta che inizia il decorso a partire dal 1° gennaio 2004 ed è disciplinata dall’ART.87 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)[2] e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 36/E/2004[3].
La PEX identifica un regime fiscale agevolato, riguardante le plusvalenze generate da azioni o quote di partecipazioni in società ed enti ex art. 5 TUIR, in relazione al calcolo della base imponibile dell’IRES.
L’obiettivo di questo articolo è l’analisi dei seguenti aspetti inerenti al regime PEX: ratio alla base del regime, la sua disciplina tributaria, identificando, in particolare, i soggetti coinvolti dal regime, i soggetti esclusi, la tipologia di plusvalenze alle quali si può applicare l’esenzione e, infine, i requisiti per poter godere del regime di PEX.

1. La ratio alla base del regime PEX

La ratio alla base del regime in esame è quella di evitare una doppia tassazione di una medesima capacità contributiva, ossia quella della società e quella dei soci.
Risulta opportuno sottolineare che la doppia tassazione, secondo il regime tributario nazionale, è vietata ma, come recita l’art. 67 del DPR 600/1973, “la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto d’imposta neppure nei confronti di soggetti diversi”risultando pertanto escluso dall’ambito applicativo il caso degli utili societari prodotti dalla società e poi distribuiti sotto forma di dividendi, presentando, appunto, presupposti d’imposta diversi.

2. I soggetti a cui si applica il regime PEX

I soggetti che beneficiano del regime PEX sono quelli indicati dall’art. 73 TUIR, in particolare:
– società di capitali: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata;
– società cooperative;
– società di mutua assicurazione;
– società in nome collettivo;
– società in accomandita semplice;
– società d’armamento;
– enti pubblici e privati diversi dalle società, inclusi i trust, che abbiano residenza nel territorio dello Stato riguardo ai quali l’esercizio di attività commerciali si configuri come oggetto esclusivo o principale;
– gli enti pubblici e privati diversi dalle societa’, i trust che non presentano come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciale, unitamente agli organismi di investimento collettivo del risparmio con residenza nel territorio dello Stato;
– ogni genere di societa’ ed ente, compresi i trust, a prescindere dal possesso del requisito della personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Risultano esclusi dal regime in esame:
– le società semplici e gli enti ad esse equiparati;
– gli investitori istituzionali;
– le persone fisiche

3. Il funzionamento della PEX

Il regime in esame prevede che le plusvalenze che vi rientrino concorrano a formare la base imponibile ai fine IRES, l’imposta sui redditi delle società, nella misura del 5%, godendo, pertanto, di un’aliquota di esenzione pari al 95% del valore delle stesse.
Risulta opportuno sottolineare che la percentuale di esenzione non è sempre stata pari al 95%: nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del regime ed il 3 ottobre 2005 le plusvalenze oggetto di PEX godevano di un’esenzione pari al 100%, percentuale abbassata al 95% tra il 4 ottobre e il 2 dicembre 2005, per scendere ulteriormente al 91% tra il 3 dicembre 2005 e il 31 dicembre 2006. Nel 2007 è stata raggiunta la soglia di esenzione dell’84% per poi essa giungere al valore attuale.

Ai sensi dell’art. 86 comma 1 TUIR, le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85, concorrono a formare il reddito se si verificano le seguenti condizioni:
– sono realizzate attraverso la cessione a titolo oneroso;
– sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
– i beni sono assegnati ai soci o hanno destinazione che riguarda finalita’ che sono estranee all’esercizio dell’impresa.
Ai fini del regime PEX, inoltre,trova applicazione il principio generale della competenza economica, ex art. 109 comma 2 TUIR, in base al quale “le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione”.

4. Le plusvalenze soggette alla PEX

Il regime delle plusvalenze esenti trova applicazione in riferimento alle plusvalenze derivanti da:
– titoli;
– partecipazioni al capitale sociale o al patrimonio;
– partecipazioni societarie;
– strumenti finanziari simili alle azioni;
– contratti di associazione in partecipazione;
– operazioni effettuate a titolo oneroso diverse dalla cessione propriamente intesa, ma che producono i medesimi effetti giuridici, quali: il conferimento, la permuta e lo scambio di azioni, come previsto dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 36/E/2004.
Si sottolinea, inoltre, che, ex art. 166 comma 1 TUIR ,si configura come realizzo, al valore normale, unitamente al conferimento e alla permuta, anche il trasferimento all’estero della sede o della residenza della società partecipante, salvo l’ipotesi in cui i componenti dell’azienda o il complesso aziendale non siano confluiti in una stabile organizzazione che sia presente nel territorio dello Stato.

5. Requisiti per accedere al regime della PEX

I requisiti da soddisfare al fine di poter beneficiare dell’esenzione sono i seguenti:

– ininterrotto possesso della partecipazione dal primo giorno del 12° mese precedente a quello dell’avvenuta cessione,considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente. Ne consegue, pertanto, la possibilità di cedere le quote solo se le si possiede da almeno un anno. Per quanto riguarda le operazioni straordinarie,nel calcolo del periodo di possesso bisogna tenere conto anche del periodo di possesso della partecipazione precedente l’operazione;
– classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso: rileva unicamente la classificazione compiuta inizialmente, rimanendo escluse, invece, eventuali riclassificazioni della partecipazione attuate successivamente;
– residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato, i cosiddetti paradisi fiscali. Al momento del realizzo della plusvalenza, tale requisito deve sussistere senza interruzione almeno a partire dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo. Inoltre, nel caso in cui la società partecipata sia costituita da meno di tre anni occorre fare riferimento al minor periodo intercorso tra l’atto costitutivo e la cessione della partecipazione;
– esercizio da parte della societa’ partecipata di un’impresa commerciale. Nell’ipotesi in cui non sussista possibilità di prova contraria,vige la presunzione in base alla quale il requisito in esame non sussista relativamente alle partecipazioni in societa’ il cui valore del patrimonio risulta costituito in prevalenza da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio sia effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Rilevano come direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni sui quali la societa’ partecipata esercitala propria attività agricola.

 

[1]Decreto legislativo 344/2003, disponibile qui: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-01-20&atto.codiceRedazionale=04A00376&elenco30giorni=false

[2] Testo Unico delle imposte sui redditi

[3] Circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 36/E/2004, disponibile qui:

Lascia un commento