lunedì, Settembre 16, 2024
Criminal & Compliance

La particolare tenuità del fatto nel procedimento davanti al Giudice di Pace

Della particolare tenuità del fatto, presente nel codice penale all’art. 131-bis, si è discusso recentemente riguardo alla sua applicazione nel procedimento davanti al Giudice di Pace.

Innanzitutto, l’art. 131-bis c.p.[1] riguarda una causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Soffermandosi su alcuni dei dati caratterizzanti la norma, si sottolinea che essa viene applicata quando l’offesa è di particolare tenuità. Cosa si intende per particolare tenuità lo decide il Giudice. In particolare, come indicato dalla norma stessa, i parametri sulla base dei quali operare una tale valutazione si ritrovano in quelli inerenti la gravità del reato, ex all’art. 133, c. 1, c.p. Inoltre, l’altra condizione per l’applicazione dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto è che il comportamento dell’agente non sia abituale[2][3].

Dopo una breve parentesi riguardante l’art. 131-bis c.p., si può tornare alla questione principale: si può parlare di particolare tenuità del fatto ex art. art. 131-bis c.p.  davanti ai procedimenti del Giudice di Pace? Tale questione è sorta in occasione di un ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia contro una sentenza con la quale il Giudice di Pace di Verona aveva assolto ai sensi dell’art. 131-bis c.p. due imputati. Il dilemma nasceva intorno alla possibile applicazione di un altro articolo, il 34 del d.lgs. 274/2000.

L’art. 34 d.lgs. 274/2000 parla anch’esso della particolare tenuità del fatto come, però, causa di esclusione della procedibilità. In particolare, l’articolo recita: <<Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato. 2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d’archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. 3. Se è stata esercitata l’azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l’imputato e la persona offesa non si oppongono>>.

In questo caso specifico era stato lo stesso Giudice di Pace ad affrontare la questione. La prima soluzione data è stata nel senso di leggere il rapporto tra la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e quella ex art. 34 d.lgs. 274/2000 come concorso apparente di norme. Come ricorda la prevalente giurisprudenza, il concorso apparente di norme si risolve in base al principio di specialità ex art. 15 c.p.. Applicando questo principio, il Giudice di Pace di Verona aveva, quindi, concluso per l’applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.. La Procura ricorrente, però, era di diverso avviso, ritenendo di dover applicare, nei procedimenti davanti al Giudice di Pace, l’art. 34 d.lgs. 274/2000.

Per la risoluzione del quesito e dell’annoso conflitto giurisprudenziale, sono intervenute le Sezioni Unite[4]. Queste condividono l’orientamento del Procuratore ricorrente, sancendo l’inapplicabilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. davanti ai procedimenti del Giudice di Pace. Il motivo che ha spinto le SU ad arrivare ad una tale conclusione è stato il diverso spirito che muove i due istituti. Si ricorda infatti che la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. è stata introdotta per la giustizia ordinaria con obiettivo deflativo. La particolare tenuità del fatto dell’art. 34, invece, ha da subito avuto obiettivo conciliativo. Questo ha significato attribuire alla persona offesa un ruolo centrale, poiché è lei che decide l’operatività in concreto della causa di improcedibilità.

Infine, si può concludere evidenziando come, nella pratica, le SU sono arrivate alla prevalenza della particolare tenuità del fatto dell’art. 34. Si è parlato sempre di concorso apparente di norme, come era stato già ipotizzato dal Giudice di Pace di Verona, ma tale concorso non poteva essere risolto come di consueto con quell’art. 15 c.p.. Il motivo risiede nel fatto che entrambe le norme, 131-bis e 34, hanno degli elementi generali e degli elementi specializzanti. Nel caso di specie, non si tratta però, come si potrebbe pensare dalla breve descrizione del rapporto tra i due istituti, di “specialità reciproca”, in quanto le SU non intendevano permettere l’applicazione di entrambi gli articoli, ma solo di uno. Per questo motivo, il concorso è stato risolto mediante l’applicazione di un canone ermeneutico diverso: l’art. 16 c.p.[5].

L’art. 16 c.p. comporta l’applicazione delle norme del codice penale, inteso come legge generale, al posto delle leggi complementari, viste in questo senso come speciali alla legge generale, sempre che non sia altrimenti specificato. Quanto detto fin qui vale sul piano interpretativo. Le norme del codice, però, avendo natura di legge ordinaria, possono sempre essere derogate da altra e successiva legge di pari rango. È, infatti, capitato che il legislatore abbia trattato figure di reato applicando una diversa disciplina rispetto a quella prevista dal codice penale[6]. Con specifico riferimento al caso in commento, non si può escludere che la materia in esame non sia regolata e non trovi una disciplina speciale nel d.lgs. 274/2000.

Posto questo, si può oggi pacificamente concludere per l’applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. 274/2000, alla quale viene assegnato <<valore di norma speciale attraverso la quale si manifesta la finalità conciliativa che caratterizza la giurisdizione penale del giudice di pace>>[7].

[1] Per completezza, si riporta in nota l’intero testo dell’articolo: <<Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
L’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.
Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest’ultimo caso ai fini dell’applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all’articolo 69.
La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante
>>.

[2] Si parla di comportamento abituale quando l’autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole.

[3] G. Alberti, La particolare tenuità del fatto (art. 131-bis): tre prime applicazioni da parte del tribunale di Milano, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 21 maggio 2015.

[4] Cass., SU., u.p. 28 novembre 2017, n. 53683: << La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace>>.

[5] C. Mostardini, A proposito della inapplicabilità dell’art. 131-bis c.p. ai reati di competenza del giudice di pace, in www.dirittopenalecontemporaneo.it, 24 aprile 2018.

[6] Per un approfondimento della materia, per i reati tributari, si veda: Lanzi, Aldovrandi, L’illecito tributario, 2a ed., Padova, 2001, p. 137.

[7] S. Marani, Particolare tenuità, Sezioni Unite: non si applica dal giudice di pace, in http://www.altalex.com, 24 gennaio 2018.

Avv. Maria Vittoria Maggi

Avvocato penalista, esperta in Scienze Forensi, Vice Responsible dell'area di Criminologia di Ius in Itinere. Maria Vittoria Maggi nasce a Padova il 29/07/1992. Dopo un percorso complesso, ma ricco, si laurea  in giurisprudenza il 7 dicembre 2016 con voto 110/110, con tesi in procedura penale, dal titolo "L'esame del testimone minorenne". Prima della laurea, Maria Vittoria svolge uno stage di sei mesi presso il Tribunale di Trento: i primi tre mesi, svolge mansioni legate alla  sistemazione dei fascicoli del giudice e alla citazione di testimoni; per i restanti tre mesi, affianca un magistrato nell'espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla scrittura dei capi di imputazione e dei decreti, alla partecipazione alle udienze, alla risoluzione di problematiche giuridiche inerenti a casi in corso di udienza. Una volta laureata, il 7 febbraio 2017 Maria Vittoria decide di continuare il percorso iniziato in precedenza e, così, diventa tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Trento. Durante i 18 mesi previsti di tirocinio , la stessa ha assistito un Giudice Penale partecipando alle udienze e scrivendo le motivazioni delle sentenze. Contestualmente al primo anno di tirocinio, Maria Vittoria ha voluto approfondire in maniera più seria la sua passione. Ha, così, iniziato un Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) presso l'università "La Sapienza" di Roma. Ha concluso questo percorso il 16 febbraio 2018, con una votazione di 110/110L e una tesi dal titolo "L'interrogatorio e l'analisi finalizzata all'individuazione del colpevole". Una volta concluso anche il tirocinio in Tribunale, Maria Vittoria ha intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a Trento, approfondendo il diritto civile. Dal 29 ottobre 2018 si è, quindi, iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dopo questa esperienza, nell'ottobre 2019 Maria Vittoria decide di frequentare anche un rinomato studio penale di Trento. Questa frequentazione le permette di completare, a tutto tondo, l'esperienza penalistica iniziata con un Pubblico Ministero, proseguita con un Giudice e conclusa con un avvocato penalista. Il 23 ottobre 2020, Maria Vittoria si abilita all'esercizio della professione forense. Dal novembre 2020 Maria Vittoria fa, inoltre, parte di LAIC (Laboratorio Avvocati-Investigatori-Criminologi). Collabora per le aree di Diritto Penale e Criminologia di Ius in itinere. email: mvittoria.maggi92@gmail.com

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