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La perquisizione preventiva per stupefacenti e quella finalizzata alla ricerca di armi. Focus sull’art. 103 D.P.R.309/90 e sull’art. 41 T.U.L.P.S alla luce della giurisprudenza più recente

                                                 A cura dell’Avv. Armando Dereviziis

 

1) Brevi cenni introduttivi

Il presente approfondimento giuridico , si soffermerà sulla natura e sul fondamento delle diverse tipologie di perquisizioni disciplinate dalle leggi speciali, il cui fine è da rinvenirsi nell’espletamento di attività finalizzata alla pubblica sicurezza avente carattere preventivo oltre che repressivo.

Infatti, queste ultime si differenziano da quelle effettuate ad “iniziativa di polizia giudiziaria”, volte a fronteggiare situazioni eccezionali ed emergenziali tali da consentirle anche in mancanza di previo decreto del PM, rinvenibili in casi di “flagranza del reato o nel caso di evasione” e  finalizzate all’arresto dell’imputato o alla cattura dell’evaso, necessitando pertanto dell’ esistenza di rilevanti indizi tali da rendere altamente probabile che” l’oggetto da ricercare si trovi sulla persona da perquisire o nel luogo nel quale la perquisizione sarà eseguita”.

 

2)La Perquisizione ex art 103 D.P.R.309/90 (preventiva per stupefacenti) e l’ obbligo di necessaria convalida delle perquisizioni autorizzate telefonicamente alla stregua della Sent.n.252/2020 della Corte Cost.

La finalità di repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope è stata perseguita in concreto dal legislatore mediante l’introduzione del “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza “.

In particolare,  il terzo comma dell’ Art 103 dispone :” Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l’autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.”

Dall’ analisi del comma sopra menzionato, si evincono i presupposti che consentono in astratto lo svolgimento delle operazioni di perquisizioni (personale , sui mezzi di trasporto, bagagli) da parte della Polizia Giudiziaria , la quale   vi procede qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) svolgimento di un’operazione di polizia in corso anche finalizzata alla prevenzione di sostanze stupefacenti; b) sussistenza di un motivo fondato tale da ritenere che dalla perquisizione possano rinvenirsi sostanze stupefacenti o psicotrope; c) ricorrenza di particolari motivi di necessità ed urgenza che non consentano di ottenere una preventiva autorizzazione del P.M nemmeno in via telefonica.[1]

E’ d’ uopo evidenziare – sebbene sia stato già accennato nell’introduzione del presento scritto -, che la perquisizione di cui si discorre(ex art 103 D.P.R.309/90) , si differenzia da quella disciplinata dal codice di procedura penale, in quanto avendo carattere preventivo ed essendo scevra da qualsivoglia funzione di ricerca ed acquisizione della prova di un reato già compiuto , per il suo compimento non presuppone la previa esistenza di una notizia di reato e dunque non si rende necessario avvertire il “sottoposto a controllo” del diritto all’assistenza del difensore.[2]

Orbene, risulta evidente che la disposizione de qua, attribuisce alla polizia giudiziaria poteri investigativi altamente acuminati , tanto da palesarsi in una sorta di posizione intermedia tra la perquisizione disposta dal P.M. e quella d’ iniziativa della P.G.[3]

Per chiarezza e completezza espositiva, giova sottolineare che relativamente all’ art 103 del D.P.R. 309/90,  in ossequio ad un rafforzamento della tutela dei diritti fondamentali in ordine al “quadro delle garanzie poste a tutela della persona” , è intervenuta una dichiarazione di illegittimità costituzionale del tipo additivo che finalizzata ad un “aumento delle garanzie”, ha dichiarato il comma terzo dell’art. 103, del d.P.R. 309/90 “costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate”, limitatamente alle ipotesi in cui “l’autorizzazione abbia ad oggetto una perquisizione personale o domiciliare, perché è solo a queste che risultano riferite le garanzie previste dagli artt. 13, secondo comma, e 14, secondo comma, Cost.”.

Invero, l’intervento della Corte costituzionale è avvenuto a seguito di censure avanzate dal Tribunale di Lecce , il quale nell’ alveo di una situazione più complessa in cui si sindacava la legittimità dell’art 191 cpp, al fine di ottenere una pronuncia che rendesse concreta ed operante la “regola dell’ inutilizzabilità della prova acquisita mediante perquisizione illegittima”, ed al cospetto del rigetto delle siffatte questioni di legittimità costituzionale mediante la Sent. 219 del 2019, veniva accolta relativamente agli artt. 13.2 e 14.2 della Cost. la “residuale questione di legittimità costituzionale sull’art 103 del T.u stupefacenti”.[4]

Tale dubbio di costituzionalità, s’incentrava sul fatto che la norma sottoponeva alla successiva convalida dell’ autorità giudiziaria le solo perquisizioni effettuate senza la preventiva autorizzazione telefonica del PM, la quale anche se presente,  non consentiva comunque di evincere “documentalmente” le ragioni sottese del provvedimento.  [5]

Nella Sentenza 252/2020, la Corte Costituzionale rileva che in materia ex art 103 T.u sono ampliati i poteri della p.g. rispetto a quelli previsti ex art 352c.p.p. , essendole consentita di effettuare operazioni di perquisizioni anche in mancanza di “situazioni di flagranza di reato apprezzabile ex ante”, e che pertanto per evitare di pregiudicare la celerità delle operazioni  è possibile munirsi di un informale assenso preventivo del PM, ma ciò non esclude una necessaria e successiva formale convalida  dell’ operazione.[6]

Infatti, la Corte ritiene che un’autorizzazione orale sebbene sia sufficiente a consentire le operazioni di perquisizioni, non possa comunque essere ricondotta nell’alveo degli “atti motivati”, e dunque un “convalida ex post”, si atteggerà come provvedimento motivato in ossequio a quello imposto dalla nostra carta costituzionale, segnando sul punto un incremento delle garanzie al cospetto di una successiva convalida della perquisizione autorizzata per le “vie brevi” .[7]

In conclusione, i giudici della Corte costituzionale hanno utilizzato quale “parametro normativo” nell’ iter argomentativo a sostegno della declaratoria di incostituzionalità del 3comma dell’art 103 del T.U., l’ art 13 della Carta costituzionale relativamente al tema dell’ inviolabilità della libertà personale.[8]

3) La perquisizione finalizzata alla ricerca delle armi ex art. 41 T.U.L.P. ed il suo possibile “sconfinamento “in perquisizione arbitraria.

Al fine di meglio comprendere il prosieguo del presente excursus giuridico, è giocoforza evidenziare che la garanzia costituzionale accordata all’ inviolabilità del domicilio (ex art 14 Cost.), non è assoluta, bensì incontra dei limiti previsti dalla legge, diretti alla tutela di preminenti interessi “costituzionalmente protetti”, nel cui solco è da rinvenirsi l’art 41 del  T.U.L.P.S.(Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) che disciplina la perquisizione locale finalizzata alla “ricerca di armi, munizioni, materie esplodenti”.

In tali casi, in ossequio al disposto di cui Art 41 T.U.L.P.S. : “Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro ”,  la polizia giudiziaria può procedere di propria iniziativa ad eseguire le operazioni di perquisizioni finalizzate alla ricerca di armi, munizioni, materie esplodenti.

Per vero, nel corso degli anni si sono susseguite diverse “correnti di pensiero” tese a ravvisare un presunto profilo di incostituzionalità del predetto articolo 41 del T.U.L.P.S. , in particolare  si segnala sul punto il giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bolzano con Ordinanza del 13 Giugno 2000, in cui la Corte Costituzionale con Ordinanza n. 332 del 2001, si è pronunciata dichiarando la manifesta inammissibilità della questione di legittimità sollevata in riferimento artt. 14 della Cost : “… questa Corte non ha mancato in passato di sottolineare come la disposizione dettata dall’art. 41 del regio decreto n. 773 del 1931 appaia giustificata dalla esigenza di porre gli organi di polizia giudiziaria “in grado di provvedere con prontezza ed efficacia in ordine a situazioni (quali la detenzione clandestina o comunque abusiva di armi, munizioni o materie esplodenti) idonee, per loro stessa natura, ad esporre a grave pericolo la sicurezza e l’ordine sociale”, reputando, quindi, l’impugnata normativa in linea, non soltanto con le previsioni dettate dall’art. 14 Cost., ma anche con la disciplina stabilita in via generale dal codice di rito dell’epoca “per quanto attiene ai presupposti che eccezionalmente consentono, in ipotesi di necessità e di urgenza, la ricerca e l’assicurazione delle prove da parte della polizia giudiziaria (v. sentenze n. 110 del 1976 e n. 173 del 1974)…” [9]

Dunque, siffatta tipologia di perquisizione, disciplinata da legge speciale, ha carattere preventivo per il cui compimento non è richiesta la destinazione funzionale alla ricerca della prova di un reato già compiuto, tuttavia l’ espletamento della stessa,  risulta giustificata dalla necessità per gli organi di polizia giudiziaria di fronteggiare con celerità e prontezza situazioni in cui la “detenzione abusiva o clandestina di armi”, possa costituire grave pericolo per la sicurezza e l’ordine sociale.[10]

Orbene, è opportuno significare che onde evitare uno “sconfinamento” della perquisizione ex art 41 del T.U.L.P.S. in un “improprio mezzo di ricerca della prova”, il Supremo Consesso ha avuto modo di delineare in diverse recenti pronunce, i “presupposti”  su cui ancorare le operazioni di perquisizioni; infatti, le predette non possono essere eseguite dalla polizia giudiziaria sulla base di un mero sospetto, a contrario si necessita la presenza di un dato oggettivo certo che si deve  porre come “notizia”, anche semplicemente indiziante purché ricollegabile a più fatti quantomeno concordanti tra loro o ad un fatto certo, in mancanza di tali presupposti la perquisizione diviene non solo illegittima, ma altresì arbitraria a causa del suo “sconfinamento” idoneo di incidere negativamente sulla libertà di domicilio costituzionalmente tutelata.[11]

Ancora, sono passibili di essere ricomprese nei “presupposti applicativi” per la perquisizione ex art 41 T.U.L.P.S , anche le informazioni apprese da fonti confidenziali comunque rientranti in attività di carattere preventivo eseguibili anche in mancanza di previo avvertimento del diritto all’assistenza del difensore, in quanto secondo la Suprema Corte il procedimento acquisitivo, relativamente a finalità di “utilizzabilità della prova”, assume rilevanza qualora la sua difformità dal modello legale, sia“ rilevatrice di una lesione concreta o potenziale dei diritti soggettivi, oggetto di specifica tutela costituzionale” che comporta di converso una evidente violazione dei “diritti soggettivi irrinunciabili”.[12]

4)Conclusione

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, è facilmente desumibile che la tutela accordata ai diritti inviolabili riconosciuti all’uomo come “singolo”, non gode del carattere dell’assolutezza, essendo gli stessi suscettibili di “indietreggiamento” al cospetto di ulteriori e preminenti interessi “pubblici” anche essi costituzionalmente protetti, purché delle modalità di estrinsecazione delle operazioni aventi carattere preventivo,  non se ne faccia un utilizzo strumentale ed arbitrario.

 

[1]S.Cerreto“ Perquisizioni preventive in materia di stupefacenti ,poteri e limiti della polizia giudiziaria” Salvis Juribus, 7 febbraio 2021.

[2]Perquisizione preventiva per Stupefacenti(Cass.3197/20)” canestriniLex 27 gennaio 2020 , Cassazione penale .

[3] F.Perchinunno “L’estensione dell’ obbligo di convalida alle perquisizioni personali o domiciliari autorizzate telefonicamente (nota a Corte cost. sent. n. 252/2020)”  osservatorio AIC Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 1 Giugno2021

[4]G.Leo” Perquisizioni autorizzate oralmente dal pubblico ministero:la Consulta introduce l’obbligo di successiva convalida nel doppio termine di quarantotto ore” Sistema Penale , 30 novembre 2020

[5] I.Marchì “Perquisizioni e ispezioni: l’ autorizzazione orale del P.M. è illegittima?” Ius in Itinere, 31 dicembre 2020

[6] G.Padua “Convalida obbligatoria per la perquisizione di polizia autorizzata oralmente” Giappichelli, Processo Penale e Giustizia , Rivista di dottrina e giurisprudenza.

[7] G.Leo” Perquisizioni autorizzate oralmente dal pubblico ministero:la Consulta introduce l’obbligo di successiva convalida nel doppio termine di quarantotto ore” Sistema Penale , 30 novembre 2020

[8] S.Ricchitelli ” La Corte costituzionale sulla motivazione per autorizzazioni telefonicheDiritto.it , 11 dicembre 2020

[9] Corte costituzionale, Ordinanza n. 332 del 03 ottobre 2001

[10]Perquisizione alla ricerca di armi (Cass.15537/20) ”canestriniLex, 20 maggio 2020 ,Cassazione penale.

[11] M.Rinaldi ”Sospetto di reato? Illegittima la perquisizione domiciliareAltalex ,8 febbraio 2010

[12] T. D’Elisiis Antonio”Cosa presuppone la perquisizione effettuata per la ricerca delle armi, diritto.it , 25 settembre 2021

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