martedì, Aprile 23, 2024
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La personalità giuridica delle Organizzazioni Internazionali: il caso Bernadotte

In un noto parere dell’ 11 Aprile 1949[1] la Corte Internazionale di Giustizia, principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, si pronunciò in merito ad un tema estremamente rilevante del diritto internazionale: il riconoscimento della soggettività giuridica alle OI e la conseguente legittimazione ad agire sul piano internazionale per il risarcimento dei danni arrecati alla persona del funzionario.

Il caso riguardava il conte svedese Folke Bernadotte, il quale fu ucciso insieme ad suo collaboratore, il colonnello francese André Serόt, da un gruppo di estremisti ebraici nel 1948 a Gerusalemme, dove si trovava in qualità di mediatore per l’ONU nell’ambito della controversia israelo-palestinese. Il Segretario Generale della Nazioni Unite non aveva esitato a considerare responsabile il Governo israeliano per non aver varato le misure idonee a prevenire i due attentati.[2]

L’Assemblea Generale aveva quindi adottato una risoluzione con la quale fu richiesto un parere alla CIG. In particolare, veniva chiesto se nel caso di specie l’Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite avesse la qualità per presentare un international claim nei confronti del Governo ritenuto responsabile, de jure o de facto, dei danni cagionati ad un agente al servizio delle Nazioni Unite.

La Corte, nell’esercizio della funzione consultiva riconosciuta dall’art. 96 della Carta delle Nazioni unite[3], rispose affermativamente chiarendo una serie di questioni fondamentali e interpretando le disposizioni dello Statuto.[4]

Fu innanzitutto affermato che questione preliminare al riconoscimento della capacità di presentare un reclamo internazionale fosse l’accertamento del possesso di una personalità internazionale da parte dell’OI. Dal momento che la Carta non riconosceva (e non riconosce tuttora) espressamente tale soggettività, bisognava considerare quali caratteri e quali fini essa intende attribuire all’ Organizzazione.

Secondo il parere della Corte “l’Organizzazione era destinata ad esercitare funzioni e godere di diritti che non possono spiegarsi se non con il possesso in ampia misura di personalità internazionale e della capacità di agire sul piano internazionale. Attualmente, essa costituisce la più avanzata tipologia di organizzazione internazionale e non potrebbe rispettare l’intenzione dei suoi fondatori se fosse sprovvista di personalità internazionale.” In altre parole “E’ opportuno riconoscere che i suoi Membri, nel conferirle determinate funzioni, con gli obblighi e le responsabilità che ad esse si accompagnano, le hanno attribuito le competenze necessarie per consentirle di svolgere le proprie funzioni in modo effettivo. Di conseguenza […] l’Organizzazione possiede personalità giuridica internazionale“.

La Corte ha inoltre precisato che tale affermazione non equivale a dire che l’Organizzazione sia uno Stato, tantomeno un ‘superstato’. Più semplicemente si intendeva sottolineare che “l’Organizzazione è un soggetto di diritto internazionale, che essa è titolare di diritti e obblighi internazionali e ha la capacità di far valere i suoi diritti per mezzo di reclami internazionali”.

Ne conseguiva, ad avviso della Corte che, mentre “uno Stato possiede i diritti e i doveri internazionali riconosciuti dal diritto internazionale nella loro totalità” , invece, “i diritti e i doveri di una OI devono dipendere dalle sue funzioni, specificate o implicite: nei suoi documenti istitutivi e sviluppate nella prassi”.

Veniva poi presa in considerazione una ulteriore questione relativa alla estensione della decisione in esame anche nei confronti degli Stati terzi, ossia di quelli che non sono parte dell’Organizzazione. Precisamente era dubbio se la personalità giuridica fosse rationae personae. Su questo punto, puntualizzava la Corte,  “Cinquanta Stati, rappresentanti la grandissima maggioranza dei membri della Comunità internazionale, avevano il potere di costituire, conformemente al diritto internazionale, un ente dotato di una personalità internazionale obiettiva e non solo riconosciuta esclusivamente da essi, nonché la capacità di avanzare reclami sul piano internazionale”.

Conseguentemente al riconoscimento della capacità di presentare un international claim, risultava infine necessario pronunciarsi in merito alla conciliazione tra l’azione esperita dall’OI con i diritti che potrebbero spettare allo Stato di cui la vittima è cittadino. Su questo punto, la Corte ha stabilito che il problema non sussiste in quanto “in diritto, non sembra che la circostanza che l’agente possieda la nazionalità dello Stato convenuto costituisca un ostacolo ad un reclamo presentato dall’Organizzazione per la violazione di obblighi esistenti verso di essa, realizzata nell’esercizio (da parte dell’agente) della sua missione”.

[1] Parere CIG, 11 Aprile 1949, http://www.icj-cij.org/files/case-related/4/004-19490411-ADV-01-00-EN.pdf

[2] B. Conforti, ‘Diritto internazionale’, Editoriale scientifica, 2015

[3] Statuto Nazioni Unite, art. 96 par 1 ‘L’Assemblea Generale o il Consiglio di Sicurezza possono chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica’

[4] Statuto Nazioni Unite, www.unric.org/it/documenti-onu-in-italiano/19

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