La sentenza 5082/2006: la posizione della Corte di Cassazione sulla successione dello Stato
Lo Stato visto come successore universale dei beni del de cuius che non abbia altri successibili, è un soggetto delicato e complesso.
La ricostruzione di cui nell’articolo precedente non poteva essere del tutto esauriente in quanto le problematiche nate da tale concezione sono talmente varie e disparate da non consentirne una trattazione unitaria.
Si rende, in questa sede, necessario un approfondimento sui presupposti della successione, alla luce di una sentenza che si potrebbe quasi definire “storica” della Corte di Cassazione.
Si possono individuare due specie di presupposti[1]:
- da un lato, un presupposto cd. negativo, ossia il fatto che vi sia una eredità vacante;
- da un altro, un presupposto cd. positivo, vale a dire che vi sia un rapporto di cittadinanza del defunto con lo Stato.
In particolar modo con riguardo al primo, la Corte di Cassazione ha consumato fiumi di inchiostro fino ad arrivare all’emanazione della sentenza n. 5082 del 9 marzo 2006.[2] Con essa, la giurisprudenza è arrivata ad affermare che “Quando il diritto di accettare l’eredità si sia prescritto per qualsiasi chiamato, la giacenza dell’eredità cessa di diritto e il patrimonio viene, immediatamente e retroattivamente, acquistato dallo Stato; difetta, conseguentemente, di legittimazione il curatore dell’eredità giacente che richieda l’autorizzazione per la vendita di alcuno dei beni compresi nell’asse ereditario dopo che siano decorsi dieci anni dal giorno dell’apertura della successione”.
In sostanza (e soprattutto con riguardo alla prima parte della massima in oggetto), la giurisprudenza di legittimità si è interrogata sulla distinzione tra i concetti di vacanza ereditaria e giacenza ereditaria, al fine di individuare il momento perfetto o meglio, il caso perfetto, in cui lo Stato diventa successore.
La vacanza, in generale, può verificarsi anche quando i successibili esistano, ma abbiano perduto il diritto di accettare per rinunzia, successione o per decadenza. Si parlerà, invece, di giacenza quando possa essere anche solo presupposta una futura accettazione.
La Corte di Cassazione ha avuto il merito di individuare il limite tra la giacenza e la vacanza, consentendo così la perfetta applicazione delle rispettive discipline.
C’è solo da chiedersi quale sia l’attività posta in essere dalla P.A. da un punto di vista puramente dottrinale di diritto amministrativo: arrivando alla facile conclusione che, non avendo la P.A. la possibilità di rifiutare la delazione e dovendo limitarsi ad accettarla, si tratti di un comportamento “passivo”, molto simile a quello che si applica in caso di silenzio – assenso. L’acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e sarà necessario e automatico.
In ogni caso, tali presupposti ricorrono solo nel momento in cui il diritto risulta prescritto per qualsiasi chiamato: il legislatore ha inteso fissare, in tal senso, una prescrizione decennale.
Inoltre, si noti come le conseguenze abbiano effetto retroattivo ed infatti, gli Ermellini non hanno mancato di fare riferimento alla attività del curatore di eredità giacente, in quanto, ovviamente, il complesso di beni del de cuius era rimasto sprovvisto di un gestore legale e materiale. La Suprema Corte è riuscita in questo modo a coprire l’intera vita dell’eredità, dalla giacenza alla vacanza, colmando le lacune e chiarendo gran parte dei dubbi sorti dal dettato legislativo.
Si noti, comunque, come lo “Stato – soggetto privato – autorità amministrativa” debba essere l’extrema ratio cui si deve ricorrere e tutto ciò per evitare che i beni possano disperdersi e diventare res nullius. Di conseguenza, si pensa che, facendo pervenire il complesso dei beni allo Stato, si riesca a garantire e tutelare l’interesse della collettività, non arrecando danno a nessuno in particolare. Gli eredi o i presunti tali, hanno avuto il tempo e il modo di “chiedere” l’eredità.
[1] Cfr., per tutti, MENGONI, Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione legittima, 209 s.
[2] Cfr., in dottrina, TRIMARCHI, L’eredità giacente. 31 s. CICU, Successioni per causa di morte. Parte generale, 147. JANNUZZI e LOREFICE, Manuale della volontaria giurisdizione, 579. E in giurisprudenza, Cass., 16 luglio 1973 n. 2069; Cass., 31 marzo 1087, n. 3087.