giovedì, Marzo 28, 2024
Diritto e Impresa

La procedura di liquidazione coatta amministrativa nel “gruppo fiduciario”

Il d.l. n. 233/1986, convertito dalla l. n. 430/1986, ha stabilito che le società fiduciarie e di revisione, nei cui confronti sia stata pronunciata successivamente al 1° gennaio 1985 la revoca dell’autorizzazione o sia stato accertato lo stato di insolvenza, siano sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli artt. 197 ss. del r. d. n. 267/1942 (legge fallimentare)[1].

Ai fini della normativa in esame, le società fiduciarie e di revisione sono da identificarsi in quelle imprese autorizzate a esercitare l’attività di organizzazione e revisione contabile di imprese, attività definibili come servizi di consulenza professionale, di controllo contabile dei fatti aziendali, o di certificazione dei bilanci[2].

Il d.l. n. 233/1986 contiene, peraltro, alcune disposizioni concernenti la gestione coordinata delle crisi delle società fiduciarie e di revisione facenti parte di un gruppo (cosiddetto gruppo fiduciario), ispirate alle previsioni contenute nella l. n. 95/1979 (cosiddetta Legge Prodi, abrogata dal d.lgs. n. 270/1999) in merito all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Alla luce dei dati riportati dal Ministero dello Sviluppo Economico, le procedure di liquidazione coatta amministrativa disposte in applicazione del d.l. n. 233/1986 in corso nell’anno 2018 erano settantuno, coinvolgendo ventisette società fiduciarie e quarantaquattro società collegate[3].

L’art. 2, comma 1°, d. l. n. 233/1986 ha previsto l’estensione del procedimento alle società collegate con quella assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, enunciando: “Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa di una società fiduciaria o di una società fiduciaria di revisione o di un ente di gestione fiduciaria, sono altresì soggette alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando venga dichiarato lo stato di insolvenza e salvo che per esse sia prevista dalla legge una autonoma procedura di liquidazione coatta amministrativa:

a) la società che controlla direttamente od indirettamente la società posta in liquidazione coatta amministrativa;

b) le società direttamente od indirettamente controllate dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa o dalla società che le controlla;

c) le società che, in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi, risultano sottoposte alla stessa direzione della società posta in liquidazione coatta amministrativa;

d) le società finanziate in via continuativa o in misura prevalente dalla società posta in liquidazione coatta amministrativa; si considera finanziamento l’erogazione, anche per conto dei fiducianti, sia di capitale di credito che di capitale di rischio, nonché l’acquisto a qualsiasi titolo di crediti da tali società”.

Sulla base del dettato normativo, è possibile, pertanto, notare un chiaro riferimento al criterio di collegamento costituito da una relazione societaria qualificabile come rapporto di controllo diretto o indiretto: in merito si è affermato il principio secondo cui la nozione di controllo rilevante sia da ricercare nelle fattispecie previste dall’art. 2359 c.c. [4].

Il criterio contemplato dalla lett. c) concerne la direzione condivisa con le altre società in base alla composizione dei rispettivi organi amministrativi (criterio comunemente definito come “direzione unitaria”). In proposito occorre rilevare che il termine “stessa direzione”, contemplato dalla norma in esame, sia stato sostituito nel d.lgs. n. 270/1999 (cosiddetta Legge Prodi-bis) da una perifrasi che identifica le imprese del gruppo in quelle che “per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell’impresa sottoposta alla procedura madre”; a tale aggiornamento della legislazione sull’amministrazione straordinaria non è succeduto, tuttavia, un analogo intervento normativo nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa.

L’art. 2, comma 1°, d. l. n. 233/1986 prevede, peraltro, un criterio di collegamento ulteriore, non contemplato dalla Legge Prodi: il criterio del finanziamento in via continuativa o in misura prevalente dalla società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. La fattispecie in esame vede la capogruppo fautrice di una politica di sostegno finanziario nei confronti di altre società avente i caratteri della continuatività e della prevalenza.

Secondo parte della dottrina tale criterio prescinde dalla sussistenza di legami partecipativi o di una direzione comune, identificando un gruppo in una situazione del tutto atipica rispetto alla nozione utilizzata negli altri settori dell’ordinamento[5]; di avviso diverso è apparsa la giurisprudenza, statuendo che, relativamente alla sussistenza di un legame finanziario rilevante tra una società fiduciaria e altre società, è necessario che i rapporti di finanziamento sussistano nei confronti della fiduciaria capogruppo, non essendo rilevanti quei rapporti intercorrenti con altre società appartenenti al gruppo[6].

Affinché possa verificarsi l’estensione del procedimento, è necessario stabilire quale sia il momento rilevante della sussistenza dei suddetti criteri di collegamento. In merito si sono registrate due diverse soluzioni interpretative:

  • la prima ha ritenuto necessario valutare se i criteri di collegamento sussistano al momento dell’accertamento giudiziario dello stato di insolvenza della società collegata a quella fiduciaria[7];
  • la seconda ha attribuito rilevanza al momento della dichiarazione di insolvenza della società fiduciaria e, pertanto, della sua effettiva messa in liquidazione[8].

Quest’ultima tesi risulta oggi largamente prevalente in giurisprudenza e in dottrina[9].

L’autorità competente a dichiarare lo stato d’insolvenza delle società collegate è, ai sensi del dell’art. 2, comma 2°, d .l. n. 233/1986 il “tribunale competente, anche su iniziativa del commissario”: trattasi del tribunale del luogo della sede principale della società interessata[10].

D’altro canto, l’individuazione dell’autorità competente ai fini dell’accertamento della sussistenza (ovvero dell’insussistenza) dei criteri di collegamento appare controversa:

  • la dottrina[11], ha sostenuto la tesi secondo la quale la competenza ad accertare l’esistenza dei criteri di collegamento spetterebbe agli organi amministrativi; tale orientamento è avvalorato dal dettato dell’art. 2, comma 9°, d.l. n. 233/1986, il quale attribuisce a una serie di autorità amministrative (ad esempio l’allora Ministero dell’industria, del commercio, dell’artigianato, oggi Ministero dello sviluppo economico) il potere di richiedere informazioni alla Consob ai fini dell’accertamento dei criteri di collegamento;
  • viceversa, la giurisprudenza ritiene che sia lo stesso tribunale competente per la dichiarazione dello stato d’insolvenza a essere preposto all’accertamento dei criteri di collegamento[12].

La disciplina contenuta nel d. l. n. 233/1986 appare, tutt’oggi, sostanzialmente immutata, sebbene il d.lgs. n. 58/1998 (cosiddetto Testo Unico Finanziario o TUF) abbia introdotto nel nostro ordinamento le società di intermediazione mobiliare (SIM o società fiduciarie “di amministrazione”), alle quali si applica una disciplina differente[13]. È bene precisare che il d.l. n. 233/1986 regoli, pertanto, le sole crisi del gruppo fiduciario “di gestione”, composto da quelle società che non siano  iscritte all’Albo delle SIM di cui all’art. 20 TUF.

In merito alla disciplina della crisi delle società fiduciarie “di amministrazione”, ossia iscritte nella sezione speciale dell’Albo delle SIM di cui all’art. 20 TUF, esse sono sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa dall’art. 57 TUF, sotto la direzione della Banca d’Italia, ricorrendone i presupposti stabiliti.

Fino al 2015 l’ordinamento italiano non contemplava alcuna normativa specifica dedicata alla crisi patrimoniale del gruppo di SIM. Il d.lgs. 181/2015 ha, tuttavia, colmato tale lacuna, introducendo il comma 6-ter dell’art. 57 del TUF: si prevede così l’estensione della procedura relativa all’insolvenza della singola SIM dettata dall’art 57 alla “società posta al vertice del gruppo di SIM ai sensi dell’articolo 11” e alle “altre componenti del gruppo”.

Da ultimo, il d.lgs. n. 14/2019 (cosiddetto Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, o CCI) è intervenuto dedicando al fenomeno della crisi dei gruppi di imprese il Titolo VI, intitolato “Disposizioni relative ai gruppi di imprese”. Si rileva, tuttavia, come nessuna norma afferisca espressamente al fenomeno dei gruppi fiduciari “di gestione”.

Il Titolo VII del CCI concerne invece la liquidazione coatta amministrativa: l’art. 294, comma 1° CCI, in particolare, dispone che la liquidazione coatta amministrativa sia regolata dalle disposizioni del Titolo VII, “salvo che le leggi speciali dispongano diversamente”, lasciando intendere che per i gruppi fiduciari “di gestione” continui ad applicarsi il d.l. n. 233/1986.

 

[1] A. Di Majo, I gruppi di società. Responsabilità e profili concorsuali, edizione 2012.

[2] S. Bonfatti, La disciplina delle crisi delle società fiduciarie e di revisione, edizione 2001.

[3] I dati statistici completi sono rinvenibili al seguente indirizzo: (https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Elenco_LCA_per_internet_1_giugno_2018.pdf)

[4] In tal senso Trib. Torino, 9 febbraio 1988, in Giur. It., 1988, I, 2, c. 310.

[5] S. Bonfatti, op. cit.

[6] Trib. Torino, 9 febbraio 1988, in Giur. It., 1988, I, 2, c. 308.

[7] In tal senso Trib. Roma, 9 marzo 1988, in Dir. fall., 1988, II, p. 547.

[8] App. Roma, 3 dicembre 1988, in Dir. fall., 1989, II, p. 427.

[9] S. Bonfatti, op. cit.

[10] In tal senso Cass. 273.1992, n. 3700, in Dir. fall., 1992, II, p. 913.

[11] D. Di Gravio, La liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e degli enti di gestione fiduciaria, edizione 1986.

[12] Trib. Milano, 6 novembre 1986, in Dir. Fall., 1987, II, p. 497.

[13] La società di intermediazione immobiliare è definita dall’art. 1, comma 1°, lett. e), TUF, come “l’impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia”.

 

Andrea Di Gregorio

Andrea Di Gregorio è junior associate presso Chiomenti, prestando assistenza nell’ambito del diritto bancario e finanziario ed in quello di composizione della crisi di impresa e debt restructuring. Ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Brescia, discutendo una tesi in Diritto Fallimentare dal titolo "I gruppi di imprese nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" e riportando una votazione di 110/110 cum laude. Collabora con la rivista Ius in itinere da maggio 2020.

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