sabato, Aprile 20, 2024
Uncategorized

La pronuncia del Tar Lombardia sullo sharing dei monopattini elettrici a Milano

Con la sentenza n. 1274/2020 il Tar Lombardia-Milano ha accolto il ricorso proposto da una società che aveva partecipato alla procedura selettiva indetta dal Comune di Milano volta all’individuazione di soggetti pubblici o privati interessati a svolgere in via sperimentale, ai sensi del d.m. 229 del 2019, servizi di mobilità in sharing con dispositivi per la micromobilità elettrica (hoverboard, segway, monopattini e monowheel) cui associare il logo del Comune.

In particolare, con la suddetta pronuncia il Tribunale adito ha censurato la decisione dell’Amministrazione relativa all’adozione del criterio cronologico per la selezione degli operatori.

Al riguardo, il Tar ha rilevato che, sebbene l’attività di noleggio di dispositivi per la micromobilità elettrica non fosse stata qualificata dall’Amministrazione come attività di servizio pubblico, ciò non poteva comportare che lo stesso Comune potesse disinteressarsi degli interessi interferenti con essa, fra i quali l’interesse pubblico e quello dell’utenza di poter beneficiare del miglior servizio possibile.

Si rileva sul punto che la regolazione è stata dettata non già per garantire il bisogno degli amministrati di fruire del servizio di sharing secondo gli standard che solo l’applicazione dei principi che governano il servizio pubblico può garantire ma per evitare che l’attività sia svolta in contrasto con le esigenze di decoro e sicurezza urbana. Tuttavia, a parere del Collegio la restrizione del mercato che tale regolazione ha comportato (con conseguente mancata operatività dei meccanismi concorrenziali) avrebbe richiesto, nel caso di specie, l’adozione di una serie di accorgimenti volti ad assicurare che la scelta degli operatori da ammettere alla fase sperimentale ricadesse su coloro che, non solo garantiscano uno standard minimo di qualità, ma che siano anche in grado di soddisfare maggiormente l’interesse pubblico e quello degli utenti di poter beneficiare del miglior servizio possibile.

Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto inadeguato il criterio cronologico prescelto dal Comune, criterio che, come correttamente rilevato dalla società ricorrente, affida la selezione al mero caso, annullando di conseguenza gli atti impugnati.

In ultimo, nella pronuncia in disamina si è sottolineato come non spetterebbe al Collegio indicare un criterio di scelta alternativo all’Amministrazione, criteri di scelta alternativi che, come ben evidenzia il Tar, sono stati utilizzati da altre amministrazioni che, come il Comune di Milano, hanno avviato la suddetta sperimentazione e sono state in grado di individuare indici funzionali alla selezione delle migliori proposte.

Trattasi, dunque, di una sentenza di non poco conto, atteso che nella stessa è stato affermato dal Tar Lombardia che, anziché affidare la selezione degli operatori al caso mediante la scelta di un criterio cronologico, il Comune di Milano avrebbe potuto individuare un criterio qualitativo, al pari di quanto accade negli appalti pubblici.

Lascia un commento