La Corte Costituzionale si è espressa sulla fusione per incorporazione del Comune di Marotta nel Comune di Mondolfo (sent. 17/01/2018 n. 2). La questione controversa era se tra le “popolazioni interessate” di cui all’art. 133 Cost. potessero escludersi, in sede referendaria, gli abitanti di Fano (comune al quale apparteneva Marotta), in quanto non coinvolti nel processo di modificazione territoriale.
In effetti così è stato: al referendum consultivo, infatti, hanno partecipato soltanto gli abitanti della frazione di Marotta, i quali si sono espressi a favore dell’incorporazione nel Comune di Mondolfo con una percentuale del 67,3%. Di conseguenza, il Comune di Fano aveva deciso di ricorrere dapprima al TAR Marche e, successivamente, al Consiglio di Stato. Da un lato aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione alla legge della Regione Marche che disponeva l’incorporazione di Marotta nel Comune di Mondolfo, dall’altro aveva annullato la delibera del Consiglio regionale riguardante l’indizione del referendum consultivo[1].
La Corte Costituzionale, con la sentenza in discorso, ha rigettato le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Consiglio di Stato ed ha annullato la sentenza emanata da quest’ultimo che riteneva viziata la delibera di incorporazione[2]. In particolare, la Consulta ha rilevato che le argomentazioni del Giudice amministrativo di secondo grado fossero fondate su “premesse interpretative errate”, che avrebbero condotto al travisamento del giusto rapporto tra sindacato del giudice amministrativo e controllo di legittimità costituzionale.
Le motivazioni della Corte si fondavano sull’assunto che, a seguito dell’approvazione della legge regionale, i vizi dell’iter referendario rilevati dal Consiglio di Stato si sarebbero tradotti in vizi di legittimità costituzionale della legge, il cui sindacato è riservato in via esclusiva alla Corte Costituzionale. Pertanto il Consiglio di Stato, anziché annullare con sentenza la delibera di indizione del referendum ed adire solo in un secondo momento la Corte Costituzionale, avrebbe dovuto subito sospendere il giudizio pendente, per poi affidare alla Consulta il controllo sul procedimento di formazione della legge.
Tuttavia, anche a seguito della presente pronuncia della Corte Costituzionale, la disputa non può dirsi risolta: infatti, anche dopo la declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato, se adesso il giudizio venisse riassunto dinnanzi al Giudice amministrativo di secondo grado, una eventuale nuova questione di legittimità costituzionale costringerebbe stavolta la Consulta a pronunciarsi sul merito. Per queste ragioni, il processo di incorporazione di Marotta nel Comune di Mondolfo è ancora tutt’altro che concluso.
[1] Delibera Consiglio regionale delle Marche n. 87 del 2013
[2] Consiglio di Stato, 23/08/2016, n. 3678
Dopo essersi laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, Andrea frequenta un Master di II livello in “Compliance e Prevenzione della Corruzione” presso la LUMSA di Roma ed un corso di specializzazione in “Regulatory Compliance” presso la University of Pennsylvania Law School.
Nel corso della sua attività professionale, Andrea collabora con primari studi legali e società. In particolare, dal 2017 al 2019 è allievo del Prof. Ermanno Bocchini presso lo Studio Legale Bocchini, dove matura una buona esperienza soprattutto nell’ambito del diritto societario, ed ottiene il titolo di Avvocato.
Dal 2019 al 2021 fa parte della Direzione Legal, Compliance & Corporate Affairs di Avio S.p.A., azienda leader nel settore aerospaziale, dove si occupa principalmente di Compliance e Governance,
Dal 2021 fa parte dell’Unità Risk & Compliance e Sicurezza di Acea Energia S.p.A. in qualità di Compliance Specialist.
Andrea è Responsabile dell’area Compliance di Ius in itinere.
Contatti: andrea.amiranda@iusinitinere.it
Devi accedere per postare un commento.