venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & Compliance

La proposta di legge “Cirielli” e l’abrogazione del 131 bis c.p.

Il 29 ottobre 2019 è stato presentato alla Camera dei Deputati la proposta di legge A.C. 2024 la quale ha ad oggetto l’abrogazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131 bis c.p.

L’iniziativa del deputato Edmondo Cirielli, noto ai più per aver nel 2005 presentato la Riforma sulla prescrizione, mira ad espungere dal sistema legislativo penale italiano l’istituto disciplinato dall’art. 131 bis c.p., poiché, secondo parte della dottrina, si porrebbe in contrasto con alcune istanze fondamentali dell’architrave del sistema giuridico italiano.

Nello specifico il suddetto articolo del codice penale contrasta con:

  • L’art. 3 Cost., ossia il principio di uguaglianza formale e sostanziale, a causa della eccessiva discrezionalità giudiziale sottesa all’applicazione dell’istituto in oggetto. Colui che commette un reato, perfetto in tutti i suoi elementi, viene ritenuto non punibile sulla base di una valutazione del grado di “tenuità”, valutata attraverso i parametri disciplinati nel co. 1 dell’art. 133 c.p.;
  • L’art. 122 Cost., in cui si consacra il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. Ogni qual volta un reato si perfeziona in tutti i suoi elementi – oggettivi e soggettivi – qualora lo Stato non azionasse la macchina volta alla soppressione del reato e alla necessità di punire il trasgressore andrebbe contro il dettato normativo della Carta Costituzionale, la quale attribuisce l’esercizio dell’azione penale al P.M.,
  • L’art. 27 Cost., nella formulazione della funzione della pena, che non trova pieno riconoscimento con l’applicazione dell’istituto della particolare tenuità del fatto.

La proposta di legge

La proposta di legge avanzata dal deputato Cirielli lo scorso luglio, ha ad oggetto l’espunzione dell’art. 131 bis c.p. dal sistema legislativo penale dell’ordinamento italiano.

L’articolo in esame recita:

“Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

L’introduzione dell’istituto de quo ha, altresì, delle ricadute sull’archiviazione, il proscioglimento pre dibattimentale e sugli effetti civili della sentenza pronunciata ex art. 131 bis all’esito del dibattimento[1].

Orbene, nella fase delle indagini preliminari, all’art. 411 co. 1 c.p.p. è sancito il potere del pubblico ministero di poter richiedere l’archiviazione al Giudice quando il fatto in esame non risulta essere perfetto nei sui elementi.

Parimenti, l’art. 469 co. 1 bis c.p.p. consente al giudice, ogni qual volta che ve ne siano i presupposti, di dichiarare la non punibilità del fatto per particolare tenuità del fatto così come, l’art. 651 bis c.p.p., da poco inserito nel codice di procedura penale, conferisce al giudice di attribuire efficacia di giudicato anche a quei procedimenti amministrativi e civili divenuti irrevocabili secondo i criteri dell’art. 131 bis c.p.[2]

Ma vi è di più. La Giurisprudenza, contrariamente alla dottrina ritiene che l’istituto ivi esaminato possa essere applicato anche nei giudizi d’appello e di legittimità, mettendo in dubbio, conseguentemente l’applicazione dell’istituto de quo all’art. 129 c.p.p. in ogni stato e grado del processo.

La proposta di legge del deputato Cirielli tende, d’altra parte, a sottolineare, in materia, l’esistenza nel codice di altri istituti che rispondono alla medesima ratio dell’art. 131 bis c.p.:

“l’articolo 62, numero 4, del codice penale, in tema di circostanze attenuanti comuni, comprende l’avere cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità nei delitti contro il patrimonio (o che offendono il patrimonio), ovvero l’aver agito per conseguire (o l’avere conseguito) un lucro di speciale tenuità nei delitti determinati da motivi di lucro, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

Ancora, la particolare tenuità del fatto è già causa di attenuazione della pena per alcune fattispecie sanzionate dal codice penale. Ricordiamo, infatti, la particolare tenuità nella ricettazione (articolo 648), la lieve entità del fatto nei delitti contro la personalità dello Stato (articolo 311), la particolare tenuità del fatto in alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (articolo 323-bis), l’offesa di particolare tenuità nei reati in materia di società e consorzi (articolo 2640 del codice civile), il danno patrimoniale di particolare tenuità in alcuni illeciti societari (articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) e l’attenuante prevista per il fatto di lieve entità in materia di armi (articolo 5 della legge n. 895 del 1967).”[3]

Il deputato Cirielli, inoltre, sottolinea l’ambito di applicazione dell’art. 131 bis c.p. e di come lo stesso, quando riconosciuto, non consenta l’applicazione di alcuna misura cautelare avverso l’autore del reato e, in caso di arresto, lo stesso non potrebbe essere in alcun modo convalidato.

La proposta di legge, come tale, si articola attraverso il seguente schema:

Art. 1.

  1. L’articolo 131-bis del codice penale è abrogato.

Art. 2.

  1. All’articolo 411 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 1, le parole: «, che la persona sottoposta alle indagini non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del co- dice penale per particolare tenuità del fatto » sono soppresse;
  3. b) il comma 1-bis è abrogato. Art. 3.
  4. Il comma 1-bis dell’articolo 469 del codice di procedura penale è abrogato.

Art. 4.

  1. L’articolo 651-bis del codice di procedura penale è abrogato.

Riflessioni

Nella denegata ipotesi in cui questa proposta di legge passasse al vaglio del Parlamento, apporterebbe nel sistema legislativo italiano una norma con la quale verrebbero represse talune garanzie legate al singolo e al sistema italiano.

Nello specifico, l’abrogazione dell’art. 131 bis c.p., andrebbe ad azionare la macchina penale anche nei casi in cui l’offesa sia tenue e ciò, pertanto, contrasterebbe il principio dell’economia processuale, per cui la giustizia è u servizio reso alla comunità e che va applicato nelle ipotesi in cui quel determinato reato sia tale da creare un forte svantaggio ai consociati ai quali seguirebbe un necessario ripristino dello status quo ante.

La proposta di legge desta non poche perplessità nella misura in cui sembra non considerare che l’art. 131 bis c.p. è espressione non già di logiche lassiste, ma dell’idea per cui il processo penale e la pena non sono risposte adeguate a offese particolarmente esigue, ritenute tali dal giudice e perpetrate da autori non abitualmente dediti alla commissione di reati. In un periodo in cui al centro del dibattito pubblico vi sono i temi della eccessiva durata del processo e dell’altrettanto eccessivo numero di reati che cadono in prescrizione, a procedimento penale in corso, proporre l’abrogazione dell’art. 131 bis c.p., appellandosi a una certa visione della “certezza della pena” – figlia di un cieco furore repressivo – sembra non tenere in conto gli effetti negativi sul funzionamento del sistema penale, rispetto al quale il meccanismo dell’art. 131 bis c.p. agisce oggi come un’utile e ragionevole valvola di sfogo, affidata caso per caso alla valutazione del giudice.

Seppur vero che il reato posto in essere, in caso di proscioglimento ex art. 131 bis c.p., sia un reato perfetto in tutti i suoi elementi, è altrettanto vero che la situazione possa essere ricondotta al vaglio di altri elementi in grado di distogliere il trasgressore dall’intento criminale e di rieducarlo con altri istituti che potrebbero essere individuati ad hoc e che, di fatto, parrebbero meno incisivi rispetto a quelli ritenuti dai giudici di maggiore gravità.

Parimenti, vi sarebbero ulteriori conseguenze anche riguardo il tema dell’archiviazione del fatto per particolare tenuità, il quale si vedrebbe spogliato delle criticità causate dal 131 bis c.p. in relazione alla ratio disciplinata dalla legge.

 


La proposta di legge è consultabile al sito : https://www.camera.it/uri-res/N2Ls?urn:camera-it:parlamento:scheda.progetto.legge:camera;18.legislatura;1184

[1] GERMONI, L’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. nel procedimento penale a carico di imputati minorenni., GiurisprudenzaPenale, 2019.

[2] AVITTO, La particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: soglie di punibilità, reati tributari e profili successori., GiurisprudenzaPenale, 2017.

[3] Proposta di legge d’iniziativa del deputato Cirielli dinanzi la Camera dei Deputati, 25 Luglio 2019.

Fonte immagine: https://www.camera.it/leg18/1

Per ulteriori approfondimenti:

La particolare tenuità del fatto ex art 131 bis. Casistica giurisprudenziale sui profili sostanziali

Cause di esclusione della punibilità: la particolare tenuità del fatto.

Maria Elena Orlandini

Avvocato, finalista della II edizione della 4cLegal Academy, responsabile dell'area Fashion Law e vice responsabile dell'area di Diritto Penale di Ius in itinere. Maria Elena Orlandini nasce a Napoli il 2 Luglio 1993. Grazie all’esperienza di suo padre, fin da piccola si appassiona a tutto ciò che riguarda il diritto penale, così, conseguita la maturità scientifica, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi del Sannio. Si laurea con 110 e lode il 20 Marzo 2018 con una tesi dal titolo "Mass Media e criminalità" seguita dai Proff. Carlo Longobardo e Prof. Felice Casucci, in cui approfondisce il modus attraverso il quale i social media e la tv siano in grado di mutare la percezione del crimine nella società. Nel 2019 ha conseguito con il massimo dei voti il Master di II livello in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova - sede di Treviso, specializzandosi in diritto penale dell'economia, con una tesi dal titolo "Il reato di bancarotta e le misure premiali previste dal nuovo Codice della Crisi di Impresa", sotto la supervisione del Prof. Rocco Alagna. Nel giugno 2020 ha superato il corso di diritto penale dell'economia tenuto dal Prof. Adelmo Manna, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Foggia, già componente della commissione che ha varato il d.lgs. 231/2001. All'età di 27 anni consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Venezia. Dal 2019 segue plurimi progetti legati al Fashion Law e alla proprietà intellettuale, prediligendone gli aspetti digital in tema di Influencer Marketing. Nel 2020 viene selezionata tra i cinque giovani talenti del mercato legale e partecipa alla seconda edizione della 4cLegal Academy, legal talent organizzato dalla 4cLegal, visibile sul canale BFC di Forbes Italia, su Sky. Nel 2022 si iscrive al corso di aggiornamento professionale in Fashion Law organizzato dall'Università degli Studi di Firenze. Passione, curiosità, empatia, capacità di visione e self control costituiscono i suoi punti di forza. Collabora per le aree di Diritto Penale e Fashion Law & Influencer marketing di Ius in itinere. email: mariaelena.orlandini@iusinitinere.it

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