giovedì, Marzo 28, 2024
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La realizzazione dei testi per i programmi di intrattenimento

Comunemente, quando si pensa ai programmi di intrattenimento trasmessi tramite la televisione, la prima definizione degli stessi che viene in mente è “opera audiovisiva”, ovvero “la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell’ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione”[1][2]. Ebbene, trattasi di un mito da sfatare, ciò in quanto va, invece, fatta una distinzione tra i programmi che consistono nella mera ripresa audiovisiva di una qualunque rappresentazione a carattere artistico e quelli che, invece, sono veri e propri programmi di intrattenimento ideati e realizzati in funzione della trasposizione audiovisiva.

La differenza tra queste due tipologie di programmi di intrattenimento è altresì ravvisabile per quanto riguarda la determinazione della paternità intellettuale dell’opera[3].

Nel caso della prima categoria, la paternità andrà attribuita al solo estensore del testo, mentre il regista del programma potrà essere definito autore del programma (e non, quindi, della rappresentazione artistica diffusa per mezzo dell’apparecchio televisivo) solo nel caso in cui ad esso vada ad apportare un considerevole contributo creativo.La seconda categoria rappresentata, invece, riguarda invece un tipo di programma che, essendo fin dalla sua genesi destinato alla trasposizione audiovisiva, vedrà la propria paternità attribuita tanto all’autore del testo quanto al regista televisivo che effettivamente si occuperà della “messa in onda”.

Identica è la situazione per quel che riguarda i programmi oggetto di radiodiffusione, nei quali l’unica differenza con i programmi “televisivi” di intrattenimento di cui sopra sta nel fatto che, palesemente, non sono oggetto di alcuna trasposizione audiovisiva, cosa che determina l’indiscussa paternità dell’opera in capo al solo autore del testo (il quale, molte volte, coincide con il soggetto che impiega la propria voce per la diffusione dello stesso nell’etere).

Giuridicamente parlando, i contratti di commissione d’opera stipulati tanto dai produttori dei programmi di intrattenimento televisivi quanto dagli organismi di emissione radiofonica o televisiva con gli autori di testi destinati a programmi di tal guisa, non divergono in maniera sostanziale dal contratto di commissione di opere dell’ingegno. Quest’ultima è una tipologia contrattuale mista, sia di incarico professionale che di cessione di diritti su opere future, con la quale avviene il trasferimento, regolato dalla parti, dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno.

I contratti di commissione d’opera de quibus, quindi, rimandano per moltissimi aspetti allo schema generale del contratto di commissione di opere dell’ingegno quale, ad esempio, la libertà della forma contrattuale che, si rammenta, dovrà tuttavia essere, ad probationem tantum[4], in forma scritta nella parte riguardante la cessione dei diritti[5].

Immutati sono, pure, gli elementi fondamentali del contratto di commissione d’opera dell’ingegno, ovvero:

  1. L’obbligo, per l’autore, di rispettare il termine di consegna dell’opera pattuito[6];
  2. Il diritto per il committente di recedere in ogni momento dal contratto, purché l’autore riceva un indennizzo per le spese sostenute, il lavoro eseguito ed il mancato guadagno[7];
  3. In caso di difformità dell’opera realizzata dall’autore rispetto a quella commissionata, il committente può eccepire all’autore l’inadempimento del contratto, con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Pur ricalcando, però, le linee generali del contratto di commissione d’opera dell’ingegno, i contratti in questione presentano caratteristiche proprie. Rilevante, ad esempio, per quanto riguarda il pagamento del corrispettivo nei confronti dell’autore, è il fatto che due sono le ipotesi che potranno configurarsi sulla base della ricorrenza o meno della duplice condizione:

  1. Che l’autore sia iscritto alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.);
  2. Che l’organismo di emissione abbia sottoscritto, con la detta Società che, ricordiamo, funge da ente intermediario in tali rapporti, un accordo riguardante la determinazione dei compensi dovuti agli autori dei testi per i passaggi radiofonici o televisivi di questi.

Nell’ipotesi in cui non vi sia tale ricorrenza, il contratto si configurerà come un normale accordo di commissione di opera dell’ingegno nel quale, si rammenta, il pagamento del compenso pattuito dalle parti avviene direttamente dal committente all’autore. Viceversa, nel caso in cui dette condizioni sussistano:

  1. L’autore depositerà i testi creati presso la specifica sezione della S.I.A.E. denominata D.O.R;
  2. L’emittente radiofonica o televisiva effettuerà il pagamento tramite l’intermediazione della detta Società.

Nell’eventualità in cui vi sia una compresenza di più autori e sia, quindi, pacifico che il testo sia frutto del contributo di ognuno di essi, si usa sottoscrivere un unico contratto di commissione in cui le parti saranno, da una parte, l’ente committente e, dall’altra, gli autori stessi. Sarà, poi, compito di questi ultimi indicare, durante la negoziazione, le percentuali di ripartizione delle quote di spettanza dei compensi ottenuti grazie alla radio/telediffusione del programma di intrattenimento, nonché ribadire tale ripartizione pro quota al momento del deposito dei testi presso la S.I.A.E. (nello specifico, al momento della compilazione del c.d. bollettino di dichiarazione[8]).

Ulteriore voce nella tipologia contrattuale in oggetto è quella regolante le modalità di indicazione del nome dell’autore (o, nel caso di più autori, dei nomi) nei titoli di testa o di coda, ciò, ovviamente, alla luce del diritto dell’autore dell’opera dell’ingegno a vedersi riconosciuto come tale[9], diritto accordato, altresì, all’autore di opera anonima o pseudonima, il quale avrà sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio tale propria qualità[10].

L’autore, inoltre, avrà la responsabilità di garantire il pacifico godimento dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno concessi e, pertanto, nel caso in cui il testo da lui realizzato abbia un contenuto illecito (ad esempio, sia lesivo di altrui reputazione), dovrà risponderne al committente. D’altro canto, è pacifico che l’autore non risponderà del contenuto, anche lesivo, delle frasi pronunciate dal conduttore del programma o da un partecipante dello stesso se frutto di improvvisazione da parte di questi ultimi.

Ancora, l’autore dei testi non risponderà delle decisioni di carattere prettamente produttivo quali scenografia o scelta del conduttore, non rientrando tali scelte nel proprio ambito di competenza anche se, va detto, egli coadiuverà il regista nella determinazione della c.d. “scaletta” di ciascuna puntata (cosa che potrà avvenire tanto in base al testo quanto in relazione all’apporto produttivo).

È usuale che gli emittenti, nel caso in cui il programma si articoli in più puntate, si riservino la facoltà di interrompere lo stesso di propria iniziativa, scelta che può essere determinata, per la maggior parte dei casi, per due ragioni:

  • Diversa pianificazione del palinsesto;
  • Mancato gradimento da parte del pubblico (il c.d. calo dell’audience).

In questi casi, indipendentemente dal contenuto del contratto stipulato tra le parti, l’emittente (o il produttore del programma), salvo diversa pattuizione, dovrà comunque corrispondere all’autore l’intera somma che questi avrebbe percepito se tutte le puntate dei programmi di intrattenimento per le quali egli aveva già predisposto e depositato il testo fossero state diffuse.

[1] Artt. 18-bis e 78-ter Legge 22 aprile 1941, n. 633, disponibili qui: http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm;

[2] “Nuova disciplina del cinema e dell’audiovisivo” disponibile qui: http://www.mondodiritto.it/normativa/legge/nuova-disciplina-del-cinema-e-dell-audiovisivo.html;

[3] Art. 20, Legge 22 aprile 1941, n. 633, disponibile qui: http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#20;

[4] Si parla di forma scritta ad probationemquando la forma richiesta non influisce sulla validità del negozio ma costituisce l’unico mezzo (insieme al giuramento) per provare l’esistenza di quel negozio”, definizione disponibile qui: https://www.dirittoprivatoinrete.it/impresa/forma_scritta_ad_probationem.htm;

[5] Ai sensi dell’art. 110 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, “la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto”, disponibile qui: http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#110;

[6] Art. 2224 c.c.: “Se il prestatore d’opera non procede all’esecuzione dell’opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d’opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni”, disponibile qui: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-iii/capo-i/art2224.html?q=2224+cc&area=codici;

[7] Art. 2227 c.c.: “Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l’esecuzione dell’opera, tenendo indenne il prestatore d’opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno”, disponibile qui: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-iii/capo-i/art2227.html;

[8] Sito ufficiale S.I.A.E., sottosezione “come depositare un’opera”: “Ogni opera andrà dichiarata separatamente compilando il bollettino di dichiarazione “Modello 112H” in ogni sua parte”, disponibile qui: https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/musica/depositare-unopera;

[9] Art. 48 Legge 22 aprile 1941, n. 633: “Gli autori dell’opera cinematografica hanno diritto che i loro nomi, con l’indicazione della loro qualità professionale e del loro contributo nell’opera siano menzionati nella proiezione della pellicola cinematografica”, disponibile qui: http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#48;

[10] Art. 21 Legge 22 aprile 1941, n. 633, disponibile qui: http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#21;

Valentina Ertola

Dott.ssa Valentina Ertola, laureata presso la Facoltà di Giurisprudenza di Roma 3 con tesi in diritto ecclesiastico ("L'Inquisizione spagnola e le nuove persecuzione agli albori della modernità"). Ha frequentato il Corso di specializzazione in diritto e gestione della proprietà intellettuale presso l'università LUISS Guido Carli e conseguito il diploma della Scuola di specializzazione per le professioni legali presso l'Università degli Studi di Roma3. Nel 2021 ha superato l'esame di abilitazione alla professione forense. Collaboratrice per l'area "IP & IT".

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