giovedì, Marzo 28, 2024
Criminal & Compliance

La recente pronuncia delle Sezioni Unite sulla configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza

Con una recente sentenza le Sezioni Unite della Corte di cassazione[1] hanno dato risposta alla seguente questione di diritto: ai fini della configurabilità del reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza, è necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o, invece, è sufficiente anche il solo compimento di atti di violenza o minaccia comunque idonei a contrastare od ostacolare l’altrui libertà di concorrenza?

La soluzione al predetto quesito ruota intorno alla perimetrazione interpretativa del concetto di atti di concorrenza. Questi, invero, rappresentano il nucleo oggettivo cui si rivolge la condotta del soggetto agente. Il legislatore richiede che la condotta, caratterizzata da violenza o minaccia, si collochi in un contesto riconducibile ad una attività di tipo imprenditoriale, commerciale o comunque produttiva. La voluntas legis che sottende alla norma in esame ricade sulla necessità di contrastare tutte quelle fattispecie delittuose che nella prassi sono sovente adoperate dalla criminalità organizzata, con cui si intende alterare il gioco concorrenziale all’interno di una data articolazione del mercato. Invero, secondo tale ricostruzione seguita da un primo filone giurisprudenziale, il dato testuale della fattispecie prevista dall’art. 513-bis c.p. consente di rivolgersi unicamente ad atti competitivi tipici posti in essere con modalità vessatorie ed aventi come destinatari soggetti operanti nel medesimo settore di mercato. In via del tutto esemplificativa è possibile richiamare vicende quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti ed il rifiuto di contrattare che, pur non essendo comportamenti attuati in via esclusiva da sodalizi criminali, rientrano nella vasta e, talvolta, indefinita area degli atti tipicamente concorrenziali. Questo indirizzo muove, ictu oculi, da una nozione oggettiva e formalistica di atto concorrenziale che, pertanto, esula da qualsivoglia valutazione di tipo subiettivo. In altri termini va esclusa un’interpretazione volta a considerare sussistente la fattispecie di illecita concorrenza allorquando la violenza o la minaccia tendano finalisticamente a minare l’altrui concorrenza nel mercato. Del resto, tale assunto, troverebbe conferma oltre che nell’argomento testuale richiamato, altresì nei principi di determinatezza e tassatività.

Muovendo dalla eccessiva restrizione applicativa che dalla predetta qualificazione deriverebbe, un secondo filone giurisprudenziale, adotta un’interpretazione estensiva anzitutto del bene giuridico protetto. Oltre alla protezione della concorrenza quale elemento fondamentale nel funzionamento della realtà di mercato e quale fattore di migliore sviluppo dell’industria e del commercio del Paese, la norma andrebbe considerata anche come mezzo di prevenzione e repressione contro quelle condotte volte a limitare la libera attività imprenditoriale. Da queste considerazioni deriverebbe un’applicazione più generalizzata della norma, proiettata “non solo al di fuori del contesto proprio della criminalità organizzata, ma anche verso una prospettiva di tutela nei confronti di eventuali atti di concorrenza sleale ‘atipici’, e comunque non limitati all’area di incidenza della disciplina civilistica della concorrenza sleale emergente dall’art. 2595 c.c. ss.” [2].

Alla luce di tale ricostruzione, dunque, sono da ricondurre al contenuto della fattispecie, di cui all’articolo 513 bis del codice penale, sia quelle condotte volte ad eliminare l’attività economica altrui sia quelle limitative dell’attività stessa, ogniqualvolta ciò comporti un’illecita violazione dell’autodeterminazione altrui in ambito imprenditoriale e, pertanto, un’alterazione illegittima del gioco del mercato.

Tale orientamento, seppur non accolto integralmente, è stato ripreso da un terzo filone cui ha aderito la Cassazione con la pronuncia ivi esaminata.

Secondo tale indirizzo, la condotta materiale del delitto previsto dall’art. 513-bis c.p. può essere integrata da tutti gli atti di concorrenza sleale previsti dall’art. 2598 del codice civile[3], coinvolgendo non soltanto gli atti destinati a minare la libera autodeterminazione in campo imprenditoriale ma anche di intralciare, in via illegittima, il normale ed ordinario funzionamento del meccanismo concorrenziale.

L’interpretazione data alla richiamata disposizione del codice civile muove dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990, n.287 recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

La condotta esercitata dall’agente va considerata lesiva del principio della libera concorrenza intesa come concorrenza effettiva tra imprese che liberamente competono sul mercato, così come ricavato dalla lettura organica e strutturale dell’intero quadro normativo comunitario, i cui principii, in considerazione della prevalenza riconosciuta sulle relative norme interne ex artt. 11 e 117 Cost., si impongono anche nell’interpretazione della disposizione di cui all’art. 2598 c.c..

Circa il quadro comunitario ed internazionale le Sezioni Unite richiamano in particolare: a) l’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea sul riconoscimento della libertà d’impresa; b) i su citati art. 3, par. 3 e art. 21, par. 2, lett. e), TUE; c) l’art. 3, par. 1, lett. b), art. 32, lett. c), art. 34 ss., artt. 101-109[4], art. 119, par. 1 e art. 120 TFUE, che dettano le norme sostanziali in materia di tutela della concorrenza; d) il Protocollo n. 27 allegato ai Trattati, là dove si afferma che ‘il mercato interno ai sensi dell’art. 3 del Trattato sull’Unione Europea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata’[5].

Quanto al profilo costituzionale, pur in assenza di un’esplicita menzione, si ritiene che il principio di libera concorrenza sia tutelato a livello costituzionale dall’art. 41 Cost., comma 1, il quale afferma che l’iniziativa economica privata è libera, per cui ogni individuo è libero di esercitare un’attività economica, fatti salvi i limiti espressamente dettati nel comma 2 della richiamata disposizione.

D’altronde non va aprioristicamente escluso che taluni comportamenti in ambito imprenditoriale possano risultare legittimamente preordinati all’ottenimento di posizioni favorevoli di mercato, anche a discapito di altri concorrenti, allorquando ciò sia il risultato ottenuto dalla corretta esplicazione della propria capacità operativa ispirata, oltremodo, dalla correttezza professionale.

Il principio cardine della legislazione Europea, accolto altresì dall’ordinamento italiano, è quello per cui la libertà di iniziativa economica e la competizione fra le imprese devono conciliarsi con le esigenze concorrenziali del mercato quali espressione delle libertà riconosciute in seno all’Unione europea.

La tutela della concorrenza si sostanzia sia in misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati, sia le misure legislative premiali, dirette ad incentivare la competitività nel mercato mediante il sostegno alle piccole e medie imprese così come si evince, altresì, dalla disciplina sulla contrattualistica pubblica che annovera strumenti volti ad assicurare la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici.

Circa le scelte politico- criminali da cui l’articolo 513-bis origina, occorre sottolineare come l’iniziale intento di fronteggiare la diffusione di condotte criminali nel contesto socio-economico sussumibili sotto l’egemonia di sodalizi criminali in determinati territori, non pregiudichi la portata applicativa estensiva della norma.

La struttura e il testo della disposizione consentono di ricavare un ambito di applicazione generale, non relegato al solo contesto della criminalità organizzata come si evince dall’assenza di elementi specializzanti tanto sotto il profilo soggettivo, trattandosi di reato comune, quanto sotto il profilo oggettivo data la necessità di un generico comportamento violento o minaccioso collocato in un contesto di tipo commerciale, industriale o produttivo. La descrizione del fatto tipico è stata puntualmente incentrata sulla realizzazione di atti di concorrenza accompagnati da violenza o minaccia, senza alcun riferimento alla specificità di un dato contesto criminale.

Percorrendo una via mediana rispetto ai due orientamenti che in origine si fronteggiavano, la condotta descritta dalla norma incriminatrice si colloca all’interno di un’attività imprenditoriale intesa nella sua materialità, prescindendo dunque da mere valutazioni finalistiche dell’azione.

In conclusione le Sezioni Unite enunciano il seguente principio di diritto: “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513-bis c.p. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente”.

Alla luce di tale ricostruzione viene inoltre specificato che la fattispecie ex articolo 513-bis c.p. non può ritenersi assorbita nel più grave delitto di estorsione. I due reati, invero, oltre ad una diversa collocazione sistematica divergono anche rispetto al bene giuridico offeso che nell’ipotesi delineata dall’articolo 629 c.p. interessa il patrimonio del soggetto passivo con la previsione dell’elemento relativo all’ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno, senza necessariamente interessare l’attività imprenditoriale altrui. Pertanto ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i delitti si ha il concorso formale degli stessi.

[1] Cassazione Sez.Unite 28 aprile 2020, n. 13178

[2] Riferimento al punto 3 della sentenza.

[3] La norma in questione annovera tra gli atti di concorrenza sleale sia i casi tipici di concorrenza attiva sleale di tipo parassitario (comma 1 n. 1) e 2), sia, in via residuale, tutti i comportamenti contrari ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l’altrui azienda.

[4] L’art. 101 TFUE afferma che sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese, e tutte le pratiche concorrenziali che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato interno, elencando in un apposito catalogo una serie di specifici comportamenti ritenuti rilevanti al fine di incrementare il benessere dei consumatori e realizzare l’integrazione dei mercati nazionali tramite la creazione di un mercato unico.

L’art. 102 TFUE vieta, a sua volta, l’abuso di posizione dominante da parte di una o più imprese sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo e ne sanziona, in particolare, lo sfruttamento abusivo, non essendo di per sè incompatibile con il mercato la ricorrenza di una posizione dominante, ma l’uso scorretto che della stessa si faccia, per pregiudicare l’ordinario andamento del mercato.

[5] Riferimento al punto 7 della sentenza.

Francesco Di Gennaro

Francesco Di Gennaro nasce nel 1994 a Napoli. Ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il liceo "Immanuel Kant" di Melito di Napoli nel 2012. Laureato con lode nel Dicembre 2017 presso l'Università degli studi di Napoli "Federico II", discutendo una tesi in Istituzioni di diritto pubblico titolata "Il dialogo tra le Corti". Dall'Aprile del 2018 ha svolto il tirocinio formativo ai sensi dell'art.73 d.l. 69/2013 presso la Procura Generale della Corte d'appello di Napoli e dal Gennaio dello stesso anno è iscritto al registro dei praticanti avvocati dell'Ordine degli avvocati di Napoli Nord. Collaboratore dell'area di diritto penale.

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