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La responsabilità ambientale in UE: Direttiva 2004/35/CE e ambiguità

Con l’obiettivo di armonizzare la legislazione degli Stati membri, la direttiva 2004/35/CE si occupa di «responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale». Il testo ha una portata innovatrice in quanto introduce, per la prima volta nel sistema comunitario, un regime organico in materia di responsabilità ambientale[2]. Il principio «chi inquina paga» è posto alla base della responsabilità, ciò significa che l’autore del danno ambientale deve sopportare i relativi costi di riparazione e prevenzione; all’articolo 6 l’operatore viene definito come « qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che eserciti o controlli un’attività professionale » . Tali soggetti sono fortemente incoraggiati ad adottare ogni misura necessaria affinché siano evitati danni all’ambiente; ciononostante, l’elevato numero di eccezioni poste all’imputabilità della responsabilità finisce per limitare il campo di applicazione della direttiva e inficiare l’applicazione stessa del principio «chi inquina paga».

Si rende, dunque, necessario l’affiancamento del principio di prevenzione; l’articolo 191 del Trattato sul funzionamento afferma che l’Unione si conforma ai principi internazionali di prevenzione e precauzione, per una correzione alla fonte dei danni. Al contrario del principio su esposto, la prevenzione e la riparazione del danno ambientale riposano giuridicamente e, talvolta, anche finanziariamente, sullo Stato anziché sull’operatore. In tal senso, sono molte le costituzioni nazionali che riconoscono in capo allo Stato il ruolo di guardiano dell’ambiente che, in quanto tale, deve farsi carico anche della responsabilità di proteggerlo [3].

Seppur considerato il nucleo della direttiva, il principio «chi inquina paga» sembra così essere messo ampiamente da parte a profitto del nuovo principio « contribuable-payeur » [4]. In questo modo la responsabilità pare essere trasferita in capo allo Stato e, in definitiva, in capo ai contribuenti, consacrando quella che potremmo definire « responsabilità sussidiaria dello Stato » [5]. Gli articoli 5.4 e 6.3 si presentano come emblematici a tal riguardo: essi stabiliscono che, qualora l’operatore responsabile del danno ambientale non ottemperi o non sia in grado di ottemperare ai suoi obblighi di riparazione, l’autorità locale competente ha la facoltà di supportare i costi dell’attività inquinante. Queste valutazioni evidenziano il tenore alquanto prudente della direttiva; in particolare, essa si limita a incentivare gli operatori a prendere adeguate garanzie finanziarie, senza imporre alcun onere assicurativo [6]. Secondo la Commissione, proprio l’imposizione di un tale obbligo potrebbe infatti limitare il rischio di insolvenza dell’operatore [7].

Un’ulteriore considerazione va fatta con riferimento al titolo: nonostante esso suggerisca una nuova disciplina riguardante la responsabilità civile, l’articolo 3.3 stabilisce al contrario che non è conferito alle parti private « un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno ». Essenzialmente la direttiva istituisce un regime di polizia amministrativa che dona alle autorità pubbliche una nuova base legale per la prevenzione delle minacce verso alcune risorse naturali [8]. In quest’ottica il testo potrebbe essere considerato come un’evoluzione in materia di responsabilità civile ed amministrativa.; dunque l’obiettivo sarebbe quello di responsabilizzare i potenziali autori di danni all’ambiente attraverso non più una responsabilità risarcitoria, bensì preventiva [9]. Di conseguenza, nelle interazioni «soggetto di diritto – ambiente» il fine ultimo è quello di prevenire il danno, al contempo imponendo all’operatore l’attuazione di misure di riparazione [10]. In definitiva, il vero fondamento della direttiva sembrerebbe essere l’idea che il principio prevenzione dei danni futuri debba aggiungersi al principio di responsabilità per riparazione dei danni già commessi [11], superando  così la dicitura che porrebbe al centro il «principio chi inquina paga».

[1] Ex articolo 174 del TCE, secondo la versione consolidata al Trattato di Lisbona il 13 dicembre 2007.

[2] Commissione Europea, La direttiva sulla responsabilità ambientale : Tutelare le risorse naturali d’Europa, 2013. Consultabile al sito: http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/eld_brochure/IT.pdf

[3] M. Prieur, « L’importance de la réforme constitutionnelle », in : Revue juridique de l’Environnement, la charte constitutionnelle en débat, settembre 2003. Consultabile al sito : www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_2003_hos_28_1_4093

[4] M. Prieur, Droit de l’environnement, droit durable, Edizione Bruylant, 2014, pp. 179-183.

[5] Senato francese, proposta di risoluzione, Le principe pollueur-payeur: comment l’appliquer dans l’Union?, sessione ordinaria n° 56, 2002-2003. Consultabile al sito:

[6] Direttiva 2004/35/CE, Articolo 14.

[7] Commissione Europea, op.cit.

[8] L’articolo 2 della direttiva ci parla solamente di danno alle specie e agli habitat naturali protetti, danno alle acque e danno al terreno.

[9] C. Thibierge, Libres propos sur l’évolution du droit de la responsabilité (vers un élargissement de la fonction de la responsabilità civile?), RT droit civil, 1999.

[10] M. Prieur, op.cit.

[11] Secondo l’opinione di P. Ricœur, Le concept de responsabilité. Essai d’analyse sémantique, Edizione Esprit, novembre 1994, p. 28-48, « À l’orientation rétrospective que l’idée morale de la responsabilité avait en commun avec l’idée juridique, orientation en vertu de laquelle nous sommes responsables de ce que nous avons fait, devrait se substituer une orientation plus délibérément prospective, en fonction de laquelle l’idée de prévention des nuisances à venir s’ajouterait à celle de réparation des dommages déjà commis. Sur cette idée de prévention, il deviendrait possible de reconstruire une idée de responsabilité ». Consultabile al sito :

Giulia Ficuciello

Nata a Torino nel 1993, sono attualmente iscritta all'ultimo anno di Giurisprudenza Ciclo Unico presso l'Università di Torino. Durante la mia carriera universitaria ho sviluppato un grande interesse per il diritto internazionale. Grazie alla partecipazione alle attività di Msoi, sezione Piemonte e Valle d'Aosta, ho potuto approfondire e ampliare le mie conoscenze in tale ambito. Nel 2015 ho iniziato a collaborare con la rivista di politica internazionale Msoi thePost, potenziando le mie capacità in qualità di redattrice per la sezione Unione Europea. Durante l'anno accademico 2016/2017 ho partecipato al Programma Erasmus+ per studio presso l'Università Jean Moulin Lyon III. Stimolata dall'ambiente multiculturale di Lione, ho deciso di tornarci per svolgere un periodo di Traineeship presso il "Centre de droit international" della medesima Università. Tale ultimo periodo mi ha consentito di svolgere in modo appropriato le ricerche per la redazione, in francese, della tesi di laurea. Il titolo è "Catastrophes environnementales et droits de l'Homme: du fait au droit", attraverso lo studio delle più grandi catastrofi ambientali, il mio obiettivo è quello di mettere in evidenza le problematiche sollevate dall'azione dell'uomo sull'ambiente.

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