giovedì, Aprile 18, 2024
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La responsabilità amministrativa degli enti

A cura di Pasquale La Selva

La responsabilità penale è personale”.

Questo il disposto attribuito all’articolo 27 della Costituzione dai nostri padri costituenti.

Tale norma, oltre ad introdurre nel nostro ordinamento l’ovvio principio della non trasferibilità della responsabilità penale in capo ad altri soggetti che non abbiano mantenuto una condotta tipica, antigiuridica, e colpevole, introduce altri principi come quello della presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva e quello di divieto di responsabilità oggettiva.

La Costituzione sembra rivolgersi alle sole persone fisiche, escludendo così da una possibile responsabilità penale le persone giuridiche, ovvero enti dotati di personalità giuridica. Ciò è stato vero fino al 2001, quando il Governo è intervenuto con il decreto legislativo 8 Giugno 2001 n. 231, in attuazione della legge delega 300/2000, contenente la disciplina del nuovo sistema di responsabilità degli enti per illeciti amministrativi da reato.

Il brocardo “societas delinquere non potest” dunque, è stato superato da questa nuova responsabilità che il legislatore ha definito “amministrativa”, introdotta nel nostro ordinamento grazie al perdurare di continui fenomeni di criminalità economica all’interno delle imprese, e grazie all’influsso di altri ordinamenti comunitari, che prevedono una responsabilità penale per gli enti.

Le pubbliche amministrazioni possono, dunque, compiere atti giuridicamente rilevanti mediante azioni che di fatto sono poste in essere dalle persone fisiche. In origine, il problema dell’imputazione giuridica fu risolta dal c.d. modello della rappresentanza, secondo il quale l’atto giuridico compiuto da una persona fisica produce i suoi effetti nei confronti della persona giuridica, ma questa visione fu costretta immediatamente a divenire obsoleta, non solo in conseguenza di una incalzante teorizzazione dello Stato, ma grazie anche alle enormi difficoltà di organizzazione statuale (composta da un numero elevato di rappresentanti) e dall’effetto limitativo concernente i soli fatti giuridici negoziali, in quanto ad essere imputato all’ente erano i soli effetti dell’azione, lasciando così all’esecutore-persona fisica il possesso del decorso causale e materiale degli eventi.

In conseguenza di questi numerosi problemi applicativi si optò per una diversa metodologia di imputazione giuridica.

La teoria organicistica dello Stato, ha fatto si che l’apparato statuale apparisse come struttura superiore ed in grado di autodeterminare le proprie azioni mediante la volontà dei propri organi. In questo modo, all’ente giuridico non solo è imputabile l’effetto giuridico, ma anche l’atto che lo aveva prodotto.

Da ciò si deduce un’ulteriore considerazione: le persone fisiche non agiscono per nome e per conto della persona giuridica, ma ne sono parte integrante, e sarà la persona giuridica ed essere considerata autrice dell’azione compiuta dalla persona fisica.

Detto ciò, nella realtà tangibile quali sono gli organi a cui è riservata la disciplina contenuta nella norma?

All’articolo 1 si legge che sono imputabili: le persone giuridiche private, ovvero le associazioni, le società con personalità giuridica o senza, i comitati, gli enti a soggettività privata che esercitano una funzione pubblica e gli enti pubblici economici. Restano di conseguenza esclusi da tale disciplina: lo Stato, gli enti territoriali, gli enti di rilievo Costituzionale e gli enti pubblici non economici.

La disciplina della “responsabilità amministrativa”, leggendo il decreto legislativo del 2001, è totalmente corrispondente alla disciplina del diritto penale (principio di legalità, successione di leggi, principio di territorialità) ciò che differisce invece, è il metodo di svolgimento dell’azione tipica, la quale, una volta portata a compimento, determina una piena responsabilità imputabile interamente all’ente. Infatti, soggetti degli enti che possono commettere reati, sono quei soggetti che ricoprono posizione di rappresentanza, amministrazione e di direzione, (posizione apicale) come gli amministratori delegati, i legali rappresentanti e i direttori generali, ma non solo. La norma ha fatto si che risultassero idonei a commettere reato anche i soggetti in “posizione subordinata” come i dipendenti e i prestatori di lavoro in generale.

Per far si che vi sia imputazione giuridica non basta il solo compimento dell’azione lesiva, altresì è necessario che l’esecutore abbia volontariamente e consapevolmente violato dei c.d. modelli di organizzazione, il cui scopo è proprio quello di evitare che si verifichino eventi di tale genere. Ai sensi del decreto legislativo, ogni pubblica amministrazione o ente deve possedere uno specifico organo di controllo, il cui operato deve essere eluso in maniera significativa, infatti un comportamento illecito e contrario ad un “modello” sarà imputabile all’ente esclusivamente quando non vi sia carenza o insufficienza di controllo.

La Corte dei Conti, competente in materia di responsabilità amministrativa, una volta accertato il reato, può irrogare le sanzioni amministrative, tra le quali figurano: la sanzione pecuniaria, la sanzione interdittiva, la confisca, e la sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza.

Degne di nota sono le sanzioni interdittive, come l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la revoca o la sospensione di licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla tipologia di illecito, il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, con lo scopo di impedire all’ente di stipulare contratti di appalto o forniture; ancora troviamo la sanzione interdittiva dell’esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti e contributi, e una eventuale revoca se preesistenti, ed infine troviamo il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A questo punto sorge spontaneo chiedersi cosa accadrebbe se un ente che offra pubblici servizi riceva una sanzione interdittiva, comportando conseguenzialmente un danno irreversibile nei confronti della collettività e dell’occupazione. A ciò ha provveduto il legislatore all’articolo 15 della norma in esame, il quale dichiara che sia possibile far nominare dal giudice un commissario giudiziale che provveda alla gestione ed al mantenimento dell’ente per tutta la durata della sanzione interdittiva (compresa l’applicazione dei modelli organizzativi), chiedendo preventivamente l’autorizzazione al giudice per eventuali atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Il profitto ricavato dall’attività esercitata durante il periodo della sanzione sarà sottoposto a confisca.

Non è sfuggito nulla agli occhi del legislatore, che grazie ai suoi interventi chiarificatori, e talvolta riparatori, ha riconfermato che “la legge è effettivamente uguale per tutti”.

Pasquale La Selva

Pasquale La Selva nasce a Napoli il 22 Febbraio 1994. Ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo "Il socio pubblico e la golden share", a relazione del Prof. Fiorenzo Liguori, ed ha conseguito, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dello stesso Ateneo la laurea magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione, con una tesi sulle "competenze e poteri di ordinanza tra Stato, Regioni ed Enti Locali nell'emergenza sanitaria" a relazione del Prof. Alfredo Contieri. Pasquale ha conseguito anche un Master di II livello in "Compliance e Prevenzione della Corruzione nei settori Pubblico e Privato" presso l'Università LUMSA di Roma, con una tesi sulla rotazione del personale quale misura anticorruttiva. Pasquale è direttore del Dipartimento di diritto amministrativo di Ius in itinere ed è praticante avvocato. Durante il periodo degli studi, Pasquale è stato anche un cestista ed un atleta agonista: detiene il titolo regionale campano sui 400 metri piani della categoria “Promesse” dell'anno 2016, è stato vice campione regionale 2017 della categoria "assoluti" sulla stessa distanza, ed ha partecipato ad un Campionato Italiano nel 2016. Contatti: pasquale.laselva@iusinitinere.it

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