giovedì, Aprile 18, 2024
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La responsabilità del notaio per falsa identificazione del mutuatario: l’ultima pronuncia

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su un tema molto delicato relativamente alla responsabilità del notaio.

Con sentenza n. 28823 del 30 novembre 2017, prima sezione, invero la Corte ha definito la sua posizione in merito al caso di falsa identità del mutuatario che si appresti alla stipulazione del contratto dinanzi al pubblico ufficiale suddetto.

Nel caso di specie, la banca, oggetto della pronuncia in questione, ricorreva davanti alla Suprema Corte avverso la sentenza della Corte d’Appello, naturalmente sfavorevole alla responsabilità del notaio rogante.

In tale ipotesi, infatti, si verificava un’erronea identificazione del mutuatario della somma di denaro destinata all’acquisto dell’immobile, successivamente colpevole di aver presentato falsa documentazione proprio all’istituto di credito.

Quest’ultimo agiva dinanzi a suddetta Corte in virtù del fatto che il notaio, mediante l’originale del documento d’identità o mediante testimoni (ai fini dell’accertamento dei dati dichiarati), avrebbe dovuto, secondo tale censura, identificare le parti contraenti.

In concreto, invece, l’ufficiale rogante aveva avuto a disposizione unicamente la fotocopia del documento d’identità, ottenuta precedentemente e meramente esibita ad un collaboratore dello studio.

Ebbene, risolvendo la questione, la Corte di Cassazione ha innanzitutto ritenuto necessario sottolineare che, ai sensi della nuova legge professionale, il notaio non è più tenuto a individuare personalmente il beneficiario attraverso una preventiva identificazione e conoscenza del medesimo.

Per ciò stesso, l’istituto di credito non potrebbe agire nei confronti dell’ufficiale: se il beneficiario ingannasse la buona fede del professionista mostrando documentazione falsa, la banca non potrebbe esigere una pronuncia che accerti la responsabilità dello stesso per i danni subiti a causa di un mutuo erogato sulla base di un’errata identificazione del mutuatario.

La Suprema Corte ha inoltre richiesto un’ulteriore specificazione.

Quest’ultima ha infatti ritenuto necessaria la sussistenza di elementi di fatto e di natura presuntiva (ma in tal caso solo se gravi, precisi e concordanti) che non facciano dubitare delle generalità dichiarate dalla parte.

In particolare, i suddetti elementi sarebbero in tal modo idonei a formare il convincimento del notaio sull’identificazione del soggetto contraente e quindi permetterebbero l’esclusione di responsabilità indicata dalla Cassazione.

È possibile allora concludere che, in presenza delle condizioni puntualmente specificate dalla Corte nella recentissima sentenza, il notaio non è responsabile per la falsa identificazione del mutuatario.

Marco Limone

Marco Limone nasce nel 1994 ad Atripalda (AV). Consegue il diploma di maturità con votazione 100/100 presso il Liceo Scientifico P.S. Mancini di Avellino. Da sempre bravo in matematica, decide di non rinnegare le sue vere inclinazioni e ha frequentato, dal 2012, il Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l’Università Federico II di Napoli. In data 07/07/2017 conclude il percorso universitario con votazione 110/110 e lode, discutendo una tesi in diritto processuale civile dal titolo "I profili processuali della tutela della parte nel contratto preliminare". Iscrittosi, infatti, sognando il “mito americano” della criminologia e del diritto penale, durante il suo percorso si scopre più vicino al diritto civile e alla relativa procedura, anche se, per carattere, affronta con passione qualsiasi sfida si presenti sul suo cammino. Fortemente determinato e deciso nel portare avanti le sue idee e i suoi valori, toglietegli tutto ma non la musica. E le serie tv e il fantacalcio, ma quella è un’altra storia... mar.limone1994@gmail.com https://www.linkedin.com/in/marco-limone-19940110a/

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