venerdì, Marzo 29, 2024
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La responsabilità diretta del dipendente della PA in assenza del contratto

A cura di Pasquale La Selva

La prima sezione Civile della Corte di Cassazione dice no alla responsabilità diretta dell’amministrazione

L’art. 28 cost. dispone che “i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

La Costituzione contiene un principio di rilevanza fondamentale in materia di azione della pubblica amministrazione, che consente l’imputabilità dell’azione non direttamente al dipendente, bensì in capo all’amministrazione stessa, limitando così la mera responsabilità amministrativa del soggetto che opera per conto dell’amministrazione (di carattere interno, ovvero tra amministrazione e dipendente). In sostanza, l’amministrazione risponde direttamente delle azioni dei suoi dipendenti.

Non è dello stesso avviso la Suprema Corte di Cassazione, prima sezione Civile, che ultimamente, seguendo una recente giurisprudenza della stessa (Cass., 21 settembre 2015, n. 18567, Cass., 30 gennaio 2013, n. 24478; Cass., 27 marzo 2008, n. 7966) è intervenuta con la sentenza numero 80 del 4 gennaio 2017, ribaltando completamente il concetto di imputabilità diretta dell’amministrazione per le azioni dei suoi dipendenti, avvalendosi dell’assenza di tale collegamento diretto per eludere la violazione del principio costituzionale. La massima della sentenza, citando l’art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995, dispone: “nel caso in cui vi sia stata l’acquisizione di beni o servizi in violazione dell’obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l’amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni”.

L’interpretazione letterale del testo sopra richiamato ha previsto un innovativo sistema di imputazione diretta alla sfera patrimoniale del dipendente degli effetti dell’attività contrattuale che conduce personalmente, operando per un’amministrazione in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali. Il caso prende vita nel Tribunale di Venezia, presso il quale un’impresa, dopo aver fornito un software al Comune di Venezia in forza di una delibera della Giunta comunale, successivamente non ratificata, rivendicava l’ingiustificato arricchimento. Il tribunale rigettò l’istanza in quanto l’impresa avrebbe potuto esercitare l’azione di rivendicazione del materiale consegnato. Successivamente la Corte di appello di Venezia condannava parzialmente il Comune di Venezia al risarcimento del danno più interessi nei limiti dell’ingiustificato arricchimento. La questione è passata infine al vaglio della Corte di Cassazione.

Altra novità è quella della sostituzione del vecchio regime di nullità del contratto in violazione delle disposizioni sulla formazione di questo, dando maggior prevalenza alla reale sussistenza della volontà contrattuale tra dipendente consapevole di agire in violazione del procedimento contabile previsto dalla legge, e contraente privato consapevole di agire contra legem, sopportando il rischio dell’individuazione del soggetto patrimonialmente responsabile.

Infine, a entrambi i contraenti, come già accennato prima, non è consentito invocare la disposizione contenuta nell’art. 28 Cost., che, nel contemplare la responsabilità dell’amministrazione accanto a quella degli agenti pubblici presuppone, in via di principio, che si tratti di attività riferibile all’ente stesso (Cass., 31 maggio 2005, n. 11597).

Pasquale La Selva

Pasquale La Selva nasce a Napoli il 22 Febbraio 1994. Ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” con tesi in Diritto Amministrativo dal titolo "Il socio pubblico e la golden share", a relazione del Prof. Fiorenzo Liguori, ed ha conseguito, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dello stesso Ateneo la laurea magistrale in Scienze della Pubblica Amministrazione, con una tesi sulle "competenze e poteri di ordinanza tra Stato, Regioni ed Enti Locali nell'emergenza sanitaria" a relazione del Prof. Alfredo Contieri. Pasquale ha conseguito anche un Master di II livello in "Compliance e Prevenzione della Corruzione nei settori Pubblico e Privato" presso l'Università LUMSA di Roma, con una tesi sulla rotazione del personale quale misura anticorruttiva. Pasquale è direttore del Dipartimento di diritto amministrativo di Ius in itinere ed è praticante avvocato. Durante il periodo degli studi, Pasquale è stato anche un cestista ed un atleta agonista: detiene il titolo regionale campano sui 400 metri piani della categoria “Promesse” dell'anno 2016, è stato vice campione regionale 2017 della categoria "assoluti" sulla stessa distanza, ed ha partecipato ad un Campionato Italiano nel 2016. Contatti: pasquale.laselva@iusinitinere.it

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