venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

La responsabilità medica per gli interventi realizzati in équipe

La complessità degli interventi terapeutici e la necessità di conoscenze sempre più specializzate unite al costante progresso scientifico che coinvolge il settore medico-sanitario ha reso doveroso il ricorso a trattamenti medici realizzati in équipe.

L’attività di équipe indica l’interazione contestuale di professionalità differenti per il raggiungimento di un obiettivo comune; questo permette un’organizzazione del lavoro tale da consentire ai medici specializzati di collaborare e garantire una prestazione qualitativamente più elevata rispetto al livello medio.

Nell’espletamento di questa attività si pone il problema di definire la responsabilità di ciascuno dei membri del gruppo qualora causassero un evento penalmente rilevante.

Nonostante l’apparente settorializzazione del lavoro in base ai diversi contributi resi non è sempre facile individuare il ruolo di ciascuno nella determinazione dell’evento.

In materia vige il principio dell’affidamento, in ragione del quale, quando una prestazione deve essere resa con l’apporto di più soggetti, ciascuno si può attendere che ogni altro membro del gruppo osservi le regole di diligenza, dunque in caso di trasgressione solo colui che non ha rispettato i propri doveri funzionali andrà soggetto a sanzione.

Questo è quanto ha sostenuto anche il GIP di Vercelli con l’ordinanza del 25 luglio 2015 relativamente ad una fattispecie di medical malpractice: “I responsabili della conta degli strumenti sono il ferrista e gli infermieri addetti, con una sorveglianza del chirurgo: sorveglianza, però, limitata alla circostanza che la conta (rectius: le conte: da eseguirsi all’inizio dell’intervento, durante il suo svolgimento ogni qual volta si passa da una cavità all’altra, e in conclusione) siano effettivamente eseguite e sottoscritte”. Il chirurgo quindi non sarà ritenuto responsabile dell’abbandono di eventuali garze nel corpo di un paziente, fermo restando l’espletamento delle sue funzioni di controllo meramente fattuale senza responsabilità di errori di conteggio, in virtù del sopra citato principio di affidamento.

In realtà la giurisprudenza più recente (Cass. Pen. n. 34503 del 25/05/2016) ha previsto che “In tema di responsabilità medica, grava sul capo dell’equipe medico-chirurgica il dovere, da valutarsi alla luce delle particolari condizioni operative, di controllare il conteggio dei ferri utilizzati nel corso dell’intervento e di verificare con attenzione il campo operatorio prima della sua chiusura, al fine di evitare l’abbandono in esso di oggetti facenti parte dello strumentario.”

Si verifica così un restringimento dell’operatività del principio di affidamento, per cui nel caso di interventi di équipe, ciascun sanitario non è solo responsabile della propria attività svolta ma dovrà anche agire per evitare o rimediare agli eventuali errori altrui purchè siano evidenti alla luce delle competenze mediche generali e non settoriali; è chiara quindi la responsabilità del medico anche per il fatto altrui.

Un’interpretazione assoluta del principio di affidamento determinerebbe infatti un disinteressamento del medico specializzato dall’operato altrui, venendo meno allo spirito di team working fondamentale per la riuscita di un intervento sanitario complesso e causando difetti di coordinamento e informazione con gli altri professionisti dell’équipe.

È esonerato da responsabilità, invece, il medico che non era fisicamente presente al momento in cui è stata omessa o mal eseguita la prestazione professionale perché momentaneamente allontanatosi dal luogo di intervento.

Più complessa è la questione relativa alla responsabilità del sanitario specializzando che nello svolgimento del suo lavoro realizzi una fattispecie penalmente rilevante.

La Cassazione a tal proposito ha stabilito che “In tema di colpa professionale, il medico specializzando è titolare di una posizione di garanzia in relazione alle attività personalmente compiute nell’osservanza delle direttive e sotto il controllo del medico tutore, che deve verificarne i risultati, fermo restando che la sua responsabilità dovrà in concreto essere valutata in rapporto anche allo stadio nel quale al momento del fatto si trovava l’iter formativo” (Cass. Pen. N. 6215 del 10/12/2009).

La Corte ha precisato che il medico specializzando deve rifiutare i compiti che non ritiene in grado di compiere, poiché in caso contrario se ne assume la responsabilità a titolo di cosiddetta colpa per assunzione.

Tuttavia nell’attività medico-sanitaria di formazione è intrinseca l’assunzione del rischio in virtù della necessaria “sperimentazione” volta all’acquisizione di competenze pratiche,  per questo attribuire allo specializzando le conseguenze penali della sua sperimentazione può apparire in alcuni casi eccessivo.

Piera Di Guida

Piera Di Guida nasce a Napoli nel 1994. Ha contribuito a fondare “Ius in itinere” e collabora sin dall’inizio con la redazione di articoli. Dopo la maturità scientifica si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli e nel 2015 diviene socia ELSA Napoli (European Law Student Association). Ha partecipato alla redazione di un volume dal titolo "Cause di esclusione dell'antigiuridicità nella teoria del reato- fondamento politico criminale e inquadramento dogmatico", trattando nello specifico "Lo stato di necessità e il rifiuto di cure sanitarie" grazie ad un progetto ELSA con la collaborazione del prof. Giuseppe Amarelli ordinario della cattedra di diritto penale parte speciale presso l'università Federico II di Napoli. Seguita dallo stesso prof. Amarelli scrive la tesi in materia di colpa medica, ed approfondisce la tematica della responsabilità professionale in generale. Consegue nel 2017 il titolo di dottore magistrale in giurisprudenza con votazione 110/110. Nell’anno 2016 ha sostenuto uno stage di 3 mesi presso lo studio legale Troyer Bagliani & associati, con sede a Milano, affiancando quotidianamente professionisti del settore e imparando a lavorare in particolare su modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/01 e white collar crimes. Attualmente collabora con lo Studio Legale Avv. Alfredo Guarino, sito in Napoli. Ha svolto con esito positivo il tirocinio ex art.73, comma 1 d.l. n.69/2013 presso la Corte d'Appello di Napoli, IV Sezione penale. Nell'ottobre 2020 consegue con votazione 399/450 l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Dal 27 gennaio 2021 è iscritta all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Napoli. Un forte spirito critico e grande senso della giustizia e del dovere la contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Email: piera.diguida@iusinitinere.it

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