venerdì, Marzo 29, 2024
Criminal & Compliance

La riforma della prescrizione del reato alla luce della legge 9 gennaio 2019, n. 3

“Tutta la storia e la vita di un diritto penale appropriato e razionale stanno nel costante contemperamento dei due fondamentali princìpi ispiratori del favor societas e del favor libertatis”[1], e così anche la prescrizione (art. 157 ss. c.p.), istituto di natura sostanziale, causa estintiva del reato che collega tale effetto al decorso del tempo qualora non sia intervenuta una sentenza di condanna irrevocabile. Le ragioni che giustificano l’esistenza dell’istituto nel nostro sistema penale vanno rinvenute nell’affievolimento dell’interesse dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva nei confronti del reo, quando sia trascorso un considerevole lasso di tempo determinato dal legislatore in relazione alla gravità del reato, nonché nell’ottica della salvaguardia di garanzie per i singoli consociati. Ne segue l’imprescrittibilità di quei reati per i quali è stabilita la pena dell’ergastolo – anche quando essa derivi dall’applicazione di circostanze aggravanti –  e ciò in considerazione della loro gravità, dell’allarme sociale e della lunga durata nel ricordo degli uomini tale da attenuare l’interesse statale alla loro repressione. La prescrizione è, inoltre, sempre rinunciabile dall’imputato: in linea con la valorizzazione dei diritti dell’uomo nonché con il diritto di costituzionale di difesa in giudizio, la Corte Costituzionale nel 1990 dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 157 c.p. nella parte in cui non consentiva la rinunciabilità della prescrizione[2].

La disciplina della prescrizione del reato, attualmente in vigore, deriva dall’approvazione della legge n. 251 del 2005 (c.d. Legge ex-Cirielli), in XIV legislatura, e dalla legge n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando), nella scorsa legislatura. A ciò si aggiunga, a partire dal 1 gennaio 2020, la legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante ““Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019.

È la c.d. legge spazza-corrotti che all’art. 1, lett. d), e), f) dispone modifiche agli artt. 158, 159 e 160 del codice penale, intervenendo, pertanto, sulle norme centrali dell’istituto relative al termine di prescrizione del reato, incidendo tanto sul dies a quo quanto sul dies ad quem.

Nulla dice la legge circa l’art. 157 del codice penale relativo al tempo necessario a prescrivere, per cui – in assenza di modifiche – il tempo necessario a prescrivere resta equiparato al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato, ma comunque non inferiore a 6 anni per i delitti e 4 anni per le contravvenzioni. La norma prevede, inoltre, l’irrilevanza delle diminuzioni di pena previste per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, eccezion fatta per le aggravanti autonome ad effetto speciale, ove si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante. Qualora per il reato la legge stabilisca congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. In deroga al comma 1 dell’articolo 157, i commi 5 e 6  prevedono due eccezioni: un termine di prescrizione pari a 3 anni per i reati puniti con pene diverse da quella detentiva e quella pecuniaria e il raddoppio dei termini per i seguenti delitti di frode in processo penale e depistaggio aggravati (art. 375, terzo comma), delitti colposi di danno (art. 449 c.p.), omicidio colposo in violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro o nell’esercizio abusivo di una professione (art. 589, secondo e terzo comma), omicidio stradale (art. 589-bis), delitti contro l’ambiente (titolo VI-bis del libro secondo del codice), maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572), delitti di tratta di persone, di sfruttamento sessuale dei minori e di caporalato (sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice), alcuni delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater), oltre che per i gravi delitti per i quali l’art. 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, prevede la competenza alla procura distrettuale[3].

Segue, poi, l’art. 158 c.p. nella forma attualmente vigente, a norma del quale, il termine della prescrizione – da calcolarsi in base al brocardo latino dies a qua non computatur in termino, mentre dies ad quem computatur – decorre per il reato consumato dal giorno della consumazione, per il delitto tentato dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole, per il reato permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza, per il reato abituale dal momento in cui è compiuto l’ultimo atto antigiuridico della serie integrante l’abitualità, per il reato condizionato dal giorno in cui la condizione obiettiva di punibilità si è verificata, per i reati punibili a querela, istanza o richiesto, al contrario, dal giorno del commesso reato. Quanto al reato continuato, l’art. 158 c.p. prevedeva – prima dell’entrata in vigore della legge 251/2005 – che il termine della prescrizione decorresse dal giorno “in cui è cessata la continuazione”, tuttavia l’art. 6 co. 2 della legge ex Cirielli ha eliminato dal testo della norma ogni riferimento al reato continuato, con la conseguenza che ogni reato avvinto dal vincolo della continuazione avrà un proprio momento di decorrenza del termine della prescrizione da fissarsi in base a quanto disposto dall’art. 158 c.p. Con la legge n. 3 del 2019 la regola soppressa nel 2005 viene reintrodotta, pertanto il termine di prescrizione del reato continuato spirerà dal momento in cui è cessata la continuazione, spostando in avanti il dies a quo in palese contrasto con la ratio dell’istituto dell’art. 81 cpv c.p. ispirata al principio del favor rei. Senza considerare, altresì, che tale individuazione del tempus commissi delicti si colloca in controtendenza con l’orientamento dottrinale secondo il quale il reato continuato va considerato unico o plurimo in modo da farne derivare effetti favorevoli al reo[4].

Ben più incisive appaiono le modifiche relative al dies ad quem del decorso del termine di prescrizione del reato, che viene per la prima volta anticipato rispetto a quello della definitività del giudizio e viene espressamente individuato in quello in cui diventa esecutiva la sentenza di primo grado ovvero diventa irrevocabile il decreto di condanna[5]. Il tenore del nuovo art. 159 co 2. c.p. – su cui incide la riforma – sarà il seguente: “Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna”. Già la legge n. 103 del 2017 interveniva sulla norma de qua inserendo ulteriori tre commi dopo il comma 1 dell’art. 159 e introducendo due eventuali e successivi periodi di sospensione, il primo dal deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronunzia del dispositivo della sentenza che definisce il grado di giudizio successivo, per un tempo comunque non superiore a 18 mesi; il secondo, dal deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado sino alla pronunzia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a 18 mesi e il tutto con la precisazione che qualora in appello o in cassazione fosse riformata la sentenza di condanna in senso favorevole all’imputato, non si sarebbe tenuto conto della detta sospensione ai fini del computo del termine di prescrizione. Se la ratio sottesa pare essere la stessa, ossia quella di ridurre il numero dei procedimenti penali definiti con la declaratoria della prescrizione del reato, la c.d. legge spazza-corrotti abroga del tutto la disciplina introdotta dalla legge Orlando sostituendola con una impropria ipotesi di sospensione del corso della prescrizione.

La nuova disciplina, nel prevedere una sospensione sine die (non essendo prevista la ripresa del corso del termine di prescrizione), con tutta evidenza ha l’obiettivo di evitare che con la prescrizione venga frustrata l’effettività della sanzione conseguente alla commissione del reato. Tuttavia la riforma della prescrizione in esame non terrebbe conto di importanti variabili, quali la non operatività delle modifiche apportate dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 (nella sostanza non entrate a regime nel momento dell’approvazione della riforma) nonché la scarsa incisività della nuova disciplina che, prevedendo la sospensione solo dalla sentenza di primo grado, non considera che la maggior parte delle prescrizioni matura nelle fasi processuali anteriori. Invero, dai dati ministeriali il 58 percento delle estinzioni per prescrizione avviene nella fase preliminare del giudizio, e quindi nel pieno controllo del pubblico ministero, un ulteriore 4 percento delle sentenze dichiaranti l’avvenuta prescrizione sono emesse da gip e gup, e quindi ben prima che una possibile incidenza della riforma potrebbe avere effetto, così come un 19 percento di casi in primo grado, mentre solo nel 18 percento dei casi la prescrizione si matura in Appello, e una volta su cento la prescrizione in Cassazione[6].

Ancora, non di minore rilievo i dubbi di costituzionalità connessi al fatto che venendo meno un tempo certo di definizione del processo, ne risulterebbe violato il principio della ragionevole durata affermato dall’art. 111 della Costituzione che costituisce di per sé una poena naturalis e la sua protrazione illimitata implicherebbe una sofferenza tanto più intollerabile in un contesto ordinamentale dove i tempi della giustizia penale sono già irragionevolmente lunghi[7]. Ne consegue l’ulteriore problema circa la possibile inservibilità dei termini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 c.p.p. in un processo che rischia di non avere più tempi di definizione circoscritti. Inoltre, la riforma inciderebbe anche sulla stessa funzione rieducativa della pena prevista dalla Costituzione a cui l’istituto della prescrizione strettamente si lega, in virtù della sua ratio di garanzia per il consociato – presunto innocente – dinanzi al sistema penale. La stessa presunzione di innocenza verrebbe frustrata dal momento che considerare l’imputato quale “eterno giudicabile” significherebbe trattarlo alla stregua di un presunto colpevole. Ne segue che anche il diritto di difesa, inviolabile ai sensi dell’art. 24 Cost. verrebbe pregiudicato, in quanto a distanza di molto tempo le possibilità di difendersi provando, nel contraddittorio delle parti, si contraggono significativamente[8]. Ma vi è di più. La situazione così come prospettata dalla riforma avrebbe effetti negativi anche sulle vittime-persone offese le quali, in assenza di una condanna al pagamento di una provvisionale a carico dell’imputato nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova in corso di giudizio, vedrebbero il loro diritto al risarcimento del danno posticipato a data indefinita.

Tuttavia, sebbene non sottaciuti i problemi sin d’ora esposti, va evidenziato in ultimo quell’orientamento dottrinario favorevole alla riforma per cui “considerare la prescrizione del reato – che a processo in corso è una patologia del sistema – come un farmaco per curare la lentezza del processo, che è un’altra patologia del sistema”[9] è un equivoco generato dall’inefficienza del nostro sistema penale in cui l’istituto della prescrizione – la cui ratio è stata esplicitata in premessa – vive  funzionalmente alla ragionevole durata del processo come incentivazione per i Giudici dell’impugnazione alla definizione dei processi in vista del pericolo di prescrizione del reato sub iudice.

[1] VASSALLI G., I princìpi generali del diritto nell’esperienza penalistica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, 707.

[2] GAROFOLI R., Compendio di diritto penale, parte generale, VI edizione, 2018- 2019.

[3] FIANDACA G. – MUSCO E., Diritto penale – parte generale, Ed. Settima, 2014.

[4] DELLA RAGIONE L., La legge anticorruzione 2019 (l. 9 gennaio 2019, n.3), Il penalista, Officina del Diritto, 2019.

[5] GATTA G.L., Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione, DPC, 2019

[6] Relazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2018

[7] DELLA RAGIONE L., La legge anticorruzione 2019 (l. 9 gennaio 2019, n.3), Il penalista, Officina del Diritto, 2019

[8] DELLA RAGIONE L., La legge anticorruzione 2019 (l. 9 gennaio 2019, n.3), Il penalista, Officina del Diritto, 2019

[9] GATTA G.L., Una riforma dirompente: stop alla prescrizione del reato nei giudizi di appello e di cassazione, DPC, 2019

Fonte immagine: www.nuovomille.it

Piera Di Guida

Piera Di Guida nasce a Napoli nel 1994. Ha contribuito a fondare “Ius in itinere” e collabora sin dall’inizio con la redazione di articoli. Dopo la maturità scientifica si iscrive alla facoltà di giurisprudenza Federico II di Napoli e nel 2015 diviene socia ELSA Napoli (European Law Student Association). Ha partecipato alla redazione di un volume dal titolo "Cause di esclusione dell'antigiuridicità nella teoria del reato- fondamento politico criminale e inquadramento dogmatico", trattando nello specifico "Lo stato di necessità e il rifiuto di cure sanitarie" grazie ad un progetto ELSA con la collaborazione del prof. Giuseppe Amarelli ordinario della cattedra di diritto penale parte speciale presso l'università Federico II di Napoli. Seguita dallo stesso prof. Amarelli scrive la tesi in materia di colpa medica, ed approfondisce la tematica della responsabilità professionale in generale. Consegue nel 2017 il titolo di dottore magistrale in giurisprudenza con votazione 110/110. Nell’anno 2016 ha sostenuto uno stage di 3 mesi presso lo studio legale Troyer Bagliani & associati, con sede a Milano, affiancando quotidianamente professionisti del settore e imparando a lavorare in particolare su modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/01 e white collar crimes. Attualmente collabora con lo Studio Legale Avv. Alfredo Guarino, sito in Napoli. Ha svolto con esito positivo il tirocinio ex art.73, comma 1 d.l. n.69/2013 presso la Corte d'Appello di Napoli, IV Sezione penale. Nell'ottobre 2020 consegue con votazione 399/450 l'abilitazione all'esercizio della professione forense. Dal 27 gennaio 2021 è iscritta all'Albo degli Avvocati presso il Tribunale di Napoli. Un forte spirito critico e grande senso della giustizia e del dovere la contraddistinguono nella vita e nel lavoro. Email: piera.diguida@iusinitinere.it

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