venerdì, Marzo 29, 2024
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La riserva ai trattati internazionali sui diritti umani

A partire dal secondo dopo guerra, la comunità internazionale si è dedicata alla creazione di un sistema universale di tutela dei diritti umani ed ha pertanto incrementato l’emanazione di trattati internazionali finalizzati a creare obbligazioni cogenti per gli Stati firmatari. Ne sono un esempio la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR) adottati dalle Nazioni Unite nel 1966 e nati dall’esperienza della Dichiarazione Universale sui Diritti dell’Uomo. A livello regionale invece il riferimento più emblematico è certamente la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), redatta e adottata dai paesi membri del Consiglio d’Europa.

I trattati internazionali occupano un ruolo centrale nell’ambito della protezione dei diritti umani grazie al loro carattere cogente che li contraddistingue dalle altre fonti di diritto internazionale. La loro forza vincolante è tuttavia notevolmente attenuata dalla possibilità che hanno gli stati di formulare riserve.

La riserva è un istituto mediante il quale lo Stato manifesta la volontà di non accettare determinate clausole di un trattato multilaterale o di accettarle con alcune modifiche oppure secondo una determinata interpretazione; ne consegue che tra lo Stato autore della riserva e gli altri Stati contraenti l’accordo si forma solo per la parte non investita dalla riserva, laddove il trattato resta integralmente applicabile tra gli altri Stati.[1]

La disciplina della riserva è stata oggetto di una costante evoluzione. Secondo il diritto internazionale classico, in sede di negoziazione del trattato, i plenipotenziari potevano concordare la facoltà per gli Stati apporre riserve, che risultavano quindi già tassativamente predisposte.

Successivamente, un celebre parere reso dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG) il 28 maggio del 1951[2] ha innovato l’istituto. La CIG ha infatti affermato che una riserva può essere formulata anche al momento della ratifica, sebbene non sia prevista dal trattato, purché compatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato. In tale occasione, un altro Stato contraente può sempre contestare la riserva, sostenendone l’incompatibilità con l’oggetto e lo scopo del trattato e, in caso di mancato accordo, il trattato non potrebbe ritenersi esistente nei rapporti tra lo Stato contraente e lo Stato autore della riserva.

Infine, la Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969, che disciplina il diritto dei trattati, riproduce lo stato del diritto consuetudinario determinato dal parere della CIG agli artt. 19 – 23, prevedendo altresì alcune disposizioni di sviluppo progressivo che attengono a termini e procedure. Essa dispone infatti che le riserve sono generalmente ammesse, salvo che siano espressamente vietate dal trattato oppure quando secondo il trattato si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura la riserva in questione o, infine, che la riserva sia incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato. (art 19) Prevede, inoltre, che eventuali obiezioni devono essere formulate per iscritto entro 12 mesi dalla notifica della riserva. (art.20) Sotto il profilo degli effetti che una riserva dispiega nei confronti dell’altra parte, ai sensi dell’ articolo 21 essa ‘modifica, per lo Stato autore della riserva, nelle sue relazioni con quest’altra Parte le disposizioni del trattato sulle quali verte la riserva, nella misura prevista da detta riserva; e modifica nella stessa misura tali disposizioni per quest’altra parte nelle sue relazioni con lo Stato autore della riserva.’ Per quanto riguarda le altre parti ‘la riserva non modifica le disposizioni del trattato nei loro rapporti inter se.’ Infine prevede che le disposizioni oggetto della riserva non si applicano tra i due Stati, nei limiti della riserva stessa, se uno Stato ha formulato un’obiezione ma non si è opposto all’entrata in vigore del trattato con lo Stato autore della riserva.

La riserva è stata spesso causa di tensioni nella comunità internazionale e ad oggi esistono trattati sui diritti umani la cui efficacia è notevolmente compromessa dall’elevato numero di riserve. Ne è un esempio la Convenzione sull’ Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (CEDAW). Si tratta di un prezioso strumento legale internazionale che mira a garantire l’osservanza e il rispetto dei diritti umani delle donne. La CEDAW è stata adottata nel Dicembre 1979 dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite e fa parte di una serie di trattati internazionali finalizzati all’importanza della protezione dei diritti umani attraverso lo strumento della legge Internazionale, che dispiega effetti erga omnes. L’Articolo 28 paragrafo 2 della CEDAW autorizza in maniera esplicita la possibilità di apporre riserve che “non siano incompatibili con l’oggetto e con lo scopo” della Convenzione. Nella maggior parte dei casi, le riserve proibitive nei confronti dei diritti delle donne provengono da Paesi che seguono la Sharia, e questo ha fatto spesso discutere sia sulla validità della riserva sia sulla partecipazione dello stesso Stato alla Convenzione.

Per esempio, la riserva proposta dalle Maldive prevede che: “Il Governo della Repubblica delle Maldive sarà conforme alle disposizioni della Convenzione, eccetto per quelle che il Governo consideri contraddittorie ai principi della Sharia Islamica sulla quale si fondano le leggi e le tradizioni delle Maldive.”[3] La repubblica maldiviana non si considera quindi legata o obbligata da qualsiasi norma della Convenzione che porti alla modifica della propria Costituzione interna, basata, appunto, sulla Sharia. Il governo canadese formulò allora un’obiezione asserendo l’invalidità della riserva stessa perché incompatibile con l’oggetto e con lo scopo del trattato. Veniva infatti argomentato che il principio di eguaglianza tra uomo e donna, pilastro della Convenzione, veniva compromesso da una riserva giustificata dal rispetto della legge islamica. Nonostante questa dura reazione, il governo canadese affermava anche che la formulazione di un’obiezione formale non precludeva l’entrata in vigore della Convenzione tra i due Stati. Come si evince chiaramente, l’istituto della riserva costituisce tutt’ora uno dei principali ostacoli ad una effettiva protezione dei diritti umani a livello internazionale e universale.

Nell’ambito del sistema coniato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, invece, è stata elaborata e viene quindi applicata la cd. severability theory. In virtù di questo orientamento, ogni riserva considerata inammissibile, perché esclusa dal testo del trattato o contraria all’oggetto e allo scopo dello stesso, non comporta l’esclusione dello stato dal trattato ma solo la invalidità della riserva, che si ritiene come non apposta. Lo Stato autore di una riserva incompatibile risulta, dunque, vincolato al trattato nella sua interezza e questo consente di raggiungere un livello di protezione dei diritti umani molto più efficace rispetto al sistema delle Nazioni Unite, tuttavia non è mai stata accolta favorevolmente dalla comunità internazionale.

In definitiva, è possibile affermare che i trattati internazionali sui diritti umani, pur essendo stati ratificati dalla maggior parte degli Stati, non consentono una applicazione universale degli stessi diritti umani che mirano a tutelare. L’istituto della riserva, infatti, rende possibile nella pratica che gli Stati firmatari adottino delle leggi nazionali in palese contrasto con le norme dei trattati.

[1]Una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua articolazione denominazione, fatta da uno Stato quando sottoscrive, ratifica, accetta o approva un trattato o vi aderisce, attraverso la quale esso mira ad escludere o modificare l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione allo Stato medesimo’’ Art. 2, Convenzione di Vienna sui Trattati, disponibile qui: https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19690099/201502240000/0.111.pdf

[2]

[3] 32 CEDAW, Declarations and Reservations.

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