venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & Compliance

La risoluzione dei conflitti multiculturali: la proposta di un “test”

Il rilievo della cultura, in linea teorica, potrebbe mettere in discussione l’applicazione di una data norma generale ed astratta nei termini che risulterebbero dalla applicazione della stessa norma ad un cittadino appartenente alla cultura di maggioranza [1].
Il rilievo dell’argomento culturale compare [2] nella giurisprudenza statunitense, australiana e britannica intorno al 1950, restando confinato a pochi casi fino al 1980 in quanto privo di particolare interesse ed attenzione teorica, registrando solo col passare del tempo una progressiva intensificazione: col Caso Kimura del 1975 nasce una stagione di ricorso all’uso dell’argomento culturale, in particolar modo mediante l’utilizzo delle cultural defenses; in altre realtà invece —  come quella Italiana — ancora in quegli anni non si sono verificate delle trasformazioni multiculturali consistenti e palesi del tessuto sociale.

Nel caso di specie Fumiko Kimura — mamma giapponese residente in California — si suicida gettandosi nelle acque dell’oceano Pacifico, trascinando i due figli piccoli, dopo aver scoperto la relazione extraconiugale del marito: la madre sopravvive, mentre i due bambini muoiono [3]. La donna viene condannata ad un anno di reclusione, in seguito alla derubricazione del reato da omicidio di primo grado ad omicidio volontario attenuato, in quanto la Corte riconosce il vizio di mente al momento del fatto in ragione del peso che la cultura d’origine ha esercitato sul compimento dell’azione. In particolar modo la donna, secondo i legali, ha posto in essere l’oyako-shinju, pratica giapponese che si sostanza nel suicidio-omicidio attuato per evitare che i propri figli vivano in un ambiente familiare sofferto e disunito; pratica ritenuta, tra l’altro, molto onorevole.

Per “argomento culturale” ai fini dell’indagine si fa riferimento alla tipologia di ragionamento effettuato dai giudici nel momento in cui si verifica un conflitto multiculturali. Fondamentale è delimitare il conflitto in questione sotto due punti di vista: intendendosi da un punto di vista soggettivo, quale conflitto che intercorre tra la maggioranza della società, minoranza nazionali ed immigrati; mentre per chiarirne il significato oggettivo è necessario enucleare il concetto di “cultura” strumentale all’analisi in questione, intendendosi, con tale termine, una rete di significati all’interno dei quali avviene una comunicazione. Un ruolo fondamentale lo svolge il giudice — interprete di modelli di pensiero e azioni — il quale indaga le pratiche culturali interne alla società cui appartiene, operando quasi come un antropologo del diritto. Nella giurisprudenza italiana il ricorso al motivo culturale compare, in modo eterogeneo e contraddittorio, nelle sentenze di alcuni giudici di merito a partire dagli anni ’90: in alcuni casi l’argomento culturale viene utilizzato per ridurre l’elemento psicologico del reato o per escluderlo; in altri casi viene utilizzato quale mezzo per escludere l’antigiuridicità del comportamento; in altri viene addirittura utilizzato quale aggravante.

La Corte di Cassazione ha fornito alcune indicazioni alla giurisprudenza di merito, creando una sorta di modello italiano per la risoluzione dei conflitti multiculturali:

  • il comportamento deve essere culturalmente motivato;
  • la pratica culturale deve sostanziarsi in una norma consuetudinaria;
  • il giudice svolge il ruolo di mediatore culturale, ma nei limiti dei principi e valori fondamentali dell’ordinamento.

L’ordinamento italiano tende a riconoscere qualsiasi comportamento riconducibile al concetto di cultura, nonostante la non presenza di una esplicita previsione costituzionale o legislativo. Il paradosso sussiste quando, invece, vi è la necessità di proteggere tale comportamento in virtù della mancanza di regole specifiche che guidino l’argomentazione culturale. Le conclusioni della giurisprudenza sono piuttosto varie, si faccia l’esempio della Sentenza della Corte d’appello di Venezia nr° 254 del 9 gennaio 2006: nel caso di specie un padre uccide la figlia “colpevole” di essere fidanzata con un ragazzo diverso da quello cui era stata promessa in sposa, il giudice d’appello osserva come «trattasi di una persona di cultura mussulmana che […] aderisce a modelli di vita in cui vi è una disparità di trattamento tra uomo e donna, essendo quest’ultima […]assoggettata all’arbitrio della famiglia patriarcale che dispone di lei come una proprietà e non la considera persona […] Un cittadino marocchino, dopo alcuni anni trascorsi nel nostro Paese […] è dunque perfettamente in grado […] dell’insopprimibilità in un Paese civile di alcuni diritti fondamentali della persona umana». In Italia, come accennato, emerge la difficoltà nel disciplinare uniformemente l’incidenza del fattore religioso e culturale nella commissione del reato: a sostegno di quanto detto è necessario un accenno al caso del Kirpan deciso dal Tribunale penale di Cremona con la sentenza n.15 del 25 febbraio 2009, per cui il pugnale costituisce per la comunità sikh un simbolo di resistenza al male. Il dispositivo della sentenza si caratterizza per una accuratezza estrema nella descrizione della pratica, permessa anche dalla consultazione di rappresentanti di tale religione e cultura. Il giudice conclude come si debba riconoscere che tali motivazioni siano collocabili all’interno della tutela della libertà di fede religiosa, poggiando le proprie fondamenta sia sull’art. 18 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo 257, sia sull’art. 9 della legge 4 agosto 1955, n. 848 di ratifica della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, sia sull’art. 19 della Costituzione.

La proposta di un Test Culturale

L’idea di un Test culturale è nata negli anni ’90, nella giurisprudenza statunitense, in particolar modo a seguito degli studi di Alison Dundes Renteln — una delle principali sostenitrici delle cultural defenses — la quale ha elaborato tre domande ed accertamenti tipizzati per la creazione di un test culturale: a) le parti del contenzioso sono membri di un dato gruppo etnico? b) quale tradizione ha il gruppo etnico d’appartenenza? c) le parti sono state influenzate, nel compimento della data condotta?

In presenza della risposta positiva alle tre domande il giudice non è obbligato a tener conto inderogabilmente del fattore culturale nella realizzazione della data fattispecie ma, piuttosto, deve procedere al bilanciamento degli interessi in ragione di un favor verso il riconoscimento culturale.

Questo schema presenta però un approccio embrionale: il numero delle domande risulta del tutto insufficiente alla corretta ricostruzione, da parte del giudice, dell’influenza della tradizione e della cultura d’appartenenza sulla determinata condotta; inoltre il ruolo del giudice viene ridotto a mero antropologo.

La possibilità di riconoscere un valore determinante alla culturale del soggetto costituisce un nogo gordiano da sciogliere di fondamentale importanza nella sempre più crescente società multiculturale dei nostri giorni. Necessaria sembra essere una maggior valorizzazione del ruolo del giudice ed, al contempo, d’un supporto antropologico-culturale; in modo tale da poter facilitare il primo nella decisione, tenendo conto, dunque, delle esigenze culturale del soggetto agente.

Un test culturale maggiormente incisivo e capillare è quello elaborato dalla recente dottrina Italiana, [4] tale proposta è costituita da 12 domande raggruppate in una struttura triadica formata da:

  • Valutazione oggettiva, il giudice indaga le condizioni oggettive di riconoscimento d’una determinata pratica culturale.
  • Valutazione soggettiva, si analizza il grado di interiorizzazione della pratica culturale nel singolo individuo appartenente al determinato gruppo.
  • Valutazione relazionale, per cui il giudice opera un ruolo di bilanciamento tra le varie esigenze culturali in questione.

Conclusione

La conclusione che si ricava dall’analisi delle suddette tipologie di test sembra portare alla valorizzazione del ruolo del giudice ed, al contempo, d’un supporto antropologico-culturale che possa, in qualche modo, facilitare il primo nella decisione, tenendo conto, dunque, delle esigenze culturale del soggetto agente.

[1] Per una adeguata definizione del termine messo in evidenza: Fabio Basile, Società multiculturale, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili) in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, ottobre 2007.

[2] Sul punto Ilenia Ruggiu, Il giudice antropologo: Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali, Franco Angeli, Milano, 2012.

[3] Sul punto Carlo Sorio, I reati culturalmente motivati: la cultural defense in alcune sentenze statunitensi, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale.

[4] Si veda sempre Ilenia Ruggiu.

Fonte immagine: pixabay.com

Antonio Esposito

Dottore in Giurisprudenza, laureato presso la Federico II di Napoli: si occupa prevalentemente di Diritto Penale e Confessionale. Sviluppa la propria tesi di laurea intorno all'affascinante rapporto tra fattore religioso e legislazione penale (Italiana ed Internazionale), focalizzandosi su argomenti di notevole attualità quali il multiculturalismo, il reato culturalmente motivato e le "cultural defense".

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