venerdì, Marzo 29, 2024
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La riunione dei procedimenti arbitrali ai sensi dell’articolo 1126 del NAFTA

L’Accordo nordamericano di libero scambio prevede, all’articolo 1126, la riunione dei procedimenti arbitrali secondo le regole UNCITRAL, quando ciò sia richiesto da una delle parti in lite (sia essa l’investitore o l’host State), la quale ritenga che i più ricorsi presentati abbiano in comune questioni di fatto o di diritto. La disposizione viene in rilievo qualora diversi privati interessati abbiano presentato più ricorsi avverso il medesimo Stato membro dell’Accordo, e pertanto non si tratta di un’azione collettiva, che ricorre, invece, quando più investitori propongano congiuntamente un ricorso contro una delle parti del NAFTA, come accaduto nei casi Bayview Irrigation District, et al. c. Messico e Canadian Cattlemen for Fair Trade c. Stati Uniti.

La possibilità di riunire i procedimenti è nella disponibilità delle parti in ogni caso in cui le stesse vi acconsentano. La caratteristica dell’articolo in commento risiede nella circostanza che la decisione relativa alla opportunità di una trattazione congiunta dei procedimenti non viene presa dai tribunali arbitrali già investiti delle singole controversie, ma da un tribunale formato ad hoc.

Una volta che le parti in lite abbiano richiesto l’instaurazione del tribunale per la decisione di riunione, l’articolo 1126 pone in capo al Segretario Generale dell’ICSID l’onere di individuare i tre membri del panel entro 60 giorni dalla richiesta formulata dalle parti: il presidente del collegio è scelto tra gli arbitri indicati nel panel del Centro e non deve provenire da gli Stati firmatari del NAFTA; gli altri due arbitri, proveniente rispettivamente dall’home State dell’investitore, o degli investitori, che abbia proposto il ricorso e dallo Stato destinatario dello stesso, vengono scelti tra la lista di arbitri predisposta dall’Accordo stesso, ovvero tra gli arbitri ICSID, o vengono individuati discrezionalmente dal Segretario Generale.

Il collegio così composto, dopo aver verificato che i ricorsi presentino questioni di fatto o di diritto in comune e ascoltate le parti in lite, può dichiarare la propria giurisdizione e decidere tutte o parte delle controversie, ovvero statuire su quelle di cui ritiene utile la decisione ai fini della risoluzione della controversia.

L’articolo 1126 prevede, inoltre, che i tribunali investiti delle singole controversie debbano sospendere i procedimenti avviati in pendenza della decisione sulla riunione, non imponendo, infatti, la dissoluzione dei collegi esistenti qualora il tribunale cui sia deferita la decisione sulla riunione abbia dichiarato e assunto la propria giurisdizione, sebbene tale risultato sia di fatto implicito.

La disposizione in commento rappresenta un unicum nei trattati multilaterali di investimento[1]; inoltre, la formazione obbligatoria di un “super tribunal”[2] non è largamente condivisa nell’ambito dell’arbitrato commerciale.

La riunione dei procedimenti arbitrali presenta dei vantaggi, in particolar modo nell’ottica di evitare che lo Stato convenuto debba affrontare diversi procedimenti, ma si dimostra al contempo efficace nel prevenire la formazione di decisioni contrastanti.

Non mancano però profili problematici rispetto al tema della riunione dei procedimenti: essa infatti consente una deviazione rispetto alle regole in tema di scelta del meccanismo arbitrale di risoluzione delle controversie e di composizione del tribunale; può inoltre comportare ritardi e maggiori costi dei procedimenti e inficiare la realizzazione del principio di riservatezza (confidentiality).

 

[1] Alvarez H.C., Arbitration Under the North American Free Trade Agreement, in “Arbitration International”, a. XVI, n. 4, 2000, p. 414.

[2] L’espressione ricorre in: Paulsson J., Arbitration without Privity, in “ICSID Review – Foreign Investment Law Journal”, a. X, n. 2, 1995, p. 248.

 

fonte immagine: wsj.com

Francesca Salvatore

Francesca Salvatore, napoletana, classe 1993. Studentessa di Giurisprudenza all'Università Federico II, laureanda in Diritto del commercio internazionale con una tesi sul capitolo 11 dell'Accordo Nordamericano di libero scambio, relativo alla tutela degli investimenti stranieri. Iscritta a ELSA Napoli, parteciperà alla 16esima edizione della ELSA Moot Court Competition, organizzata con la partnership della WTO.

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