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La sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 della I Sezione della Cassazione Civile – Il nuovo principio di indipendenza economica sostituirà il tenore di vita?

Lo scorso 10 maggio è stata pubblicata la sentenza n. 11504, con cui la prima sezione della Suprema Corte ha, a detta di tutti, emesso una pronuncia che rivoluzionerebbe il diritto all’assegno divorzile.
Particolare attenzione è stata data dai mezzi di informazione all’avvenuto addio al tenore di vita quale parametro di riferimento, oggetto da tempo di aspre critiche e da molti ritenuto ingiusto.
In realtà il percorso argomentativo della Corte, che ha portato all’enunciazione di nuovi principi di diritto, è molto articolato e, considerando più piani, sviluppa il proprio ragionamento logico-giuridico anche valutando l’attuale sentire sociale.
Proprio in virtù dell’intervenuto mutamento ed evoluzione del costume sociale la Cassazione ritiene, con la sentenza in parola, di doversi discostare dai principi fissati con la pronuncia delle Sezioni Unite nel lontano 1990, ritenuti ormai anacronistici, attribuendosi la facoltà di procedere senza rimettere la valutazione nuovamente alla sezione più autorevole, bypassando pertanto il dettato dell’art. 374, terzo comma, c.p.c..
Sinteticamente, la Corte, analizzando il dettato dell’art. 5, comma 6, legge 898/1970 e ss. mod., scinde nettamente in due fasi il percorso che deve seguire il Tribunale nella valutazione della richiesta di attribuzione dell’assegno di divorzio:
1- fase dell’eventuale riconoscimento del diritto (an debeatur)
2- fase della quantificazione dell’assegno (quantum debeatur)
Natura dell’assegno – quando va riconosciuto il diritto? L’an debeatur
I giudici di legittimità partono dalla considerazione, ormai unanime, che con la sentenza di divorzio, si estingue in modo definitivo il vincolo matrimoniale sia sul piano dello status personale sia sul piano dei rapporti economici-patrimoniali, cessando altresì ogni dovere di reciproca assistenza morale e materiale dei coniugi.
Da queste premesse discende che il diritto all’assegno deve essere considerato dovuto solo in virtù del “dovere di solidarietà economica” (art. 2 Cost.) e che pertanto lo stesso abbia natura assistenziale.
A norma del soprarichiamato art. 5, comma 6, sussiste l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente all’altro un assegno “quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni obiettive”. Pertanto l’ex coniuge richiedente dovrà provare ed il giudice di merito dovrà valutare l’assenza dei predetti mezzi e l’impossibilità a procurarseli.
Il tenore di vita come parametro di riferimento
L’orientamento precedente, seguito anche da pronunce recenti della medesima sezione, assumeva come parametro per la valutazione dell’adeguatezza dei mezzi il tenore di vita caratterizzante il percorso matrimoniale, specificando che lo standard di vita da considerare era quello che emergeva dal “complesso delle risorse reddituali e patrimoniali di cui ciascuno dei coniugi poteva disporre e di quelle da entrambi effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari” (Cass. Civ. I Sez. n. 2224 del 30.01.17), arrivando ad affermare quale rilevante anche il tenore “che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto” (Cass. Civ. Sez. VI – ord. 2343/2016)
Oggi la stessa I sezione ha radicalmente cambiato, a distanza di pochi mesi, il proprio percorso logico, affermando che il richiamo al tenore di vita non è corretto in fase di valutazione del riconoscimento del diritto ma solo nella successiva fase di determinazione del quantum.
Questo perché si tenderebbe in tal modo a riconoscere un’illegittima ultrattività del rapporto matrimoniale almeno sul piano degli effetti economico-patrimoniali.
I nuovi principi dell’“indipendenza economica” e della “autoresponsabilità economica” – analogia legis art. 337  septies c.c.
Il Supremo Collegio afferma alquanto laconicamente che, “essendo ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato di matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile”, non vi sia più l’esigenza di tutelare vecchie impostazioni del vincolo matrimoniale ed occorra abbandonare in modo definitivo e radicale una concezione patrimonialistica del matrimonio, ritenendo non sussistente alcun diritto dell’ex coniuge al mantenimento dello stile di vita avuto in costanza di coniugio. Il vero ed unico interesse dell’ex coniuge tutelato ed individuato dalla pronuncia è “il raggiungimento dell’indipendenza economica”. Pertanto se il soggetto richiedente “è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo non deve essergli riconosciuto il relativo diritto”.
La Corte fonda tale impostazione con l’estensione analogica dei principi che regolano il diritto dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente a percepire un assegno periodico (art. 337 septies c.c.) alla disciplina dell’assegno all’ex coniuge, in quanto manca nel sopra enunciato art. 5 della legge sul divorzio “uno specifico contenuto normativo della nozione di adeguatezza dei mezzi”.
L’ex coniuge, alla stessa stregua del figlio maggiorenne, non può vedersi riconoscere il diritto ad un sostentamento economico indeterminato ed indiscriminato perché colliderebbe con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, e che si estenderebbe secondo la Corte anche all’evento divorzio in quanto lo stesso “segue normalmente la separazione personale ed è frutto di scelte definitive che si inseriscono alla dimensione della libertà della persona ed implicano per ciò stesso l’accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi, delle relative conseguenze economiche.
La Corte dopo la predetta enunciazione, fissa gli indici per accertare, nella fase di valutazione di spettanza dell’assegno, la sussistenza o meno dell’indipendenza economica dell’ex coniuge tra i quali:
1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;
2) il possesso di cespiti mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza della persona che richiede l’assegno;
3) la capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente ed autonomo;
4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
Il Collegio ha evidenziato che tale elencazione non è esaustiva lasciando in ogni caso la possibilità di considerare altri elementi ritenuti rilevanti nelle singole fattispecie.
Analizzati i predetti indici il giudice del merito quindi valuterà l’adeguatezza o meno dei mezzi patrimoniali del soggetto richiedente e, se riterrà fondata la richiesta di assegno, procederà alla quantificazione dello stesso prendendo in considerazione elementi quali “le condizioni dei coniugi, ragione della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, il reddito di entrambi”, il tutto rapportato anche alla durata del matrimonio.

La sentenza ha sicuramente creato molto scalpore, sollevato polemiche e forse anche aspettative che in questa sede non è opportuno confermare.
Occorrerà attendere le reazioni dei giudici di merito, che potranno anche non uniformarsi al percorso seguito dalla prima sezione; diversamente sarebbe stato in caso di intervento, forse auspicabile, delle Sezioni Unite ed ancor di più del Legislatore.
Sul piano concreto si osserva che il nuovo orientamento inciderà di più sulle fattispecie aventi ad oggetto divorzi “per così dire illustri”.
La valutazione poi degli invocati nuovi principi dell’indipendenza e dell’autoresponsabilità economica dovrà necessariamente essere calata nel contesto socio-economico reale, dove un soggetto economicamente debole, la cui principale ed unica occupazione, per scelta comune dei coniugi, sia stata per decenni la cura, l’assistenza morale, fisica e lo sviluppo del nucleo familiare verosimilmente avrà serie difficoltà a ri / collocarsi nel mondo del lavoro, senza che possa rilevare in alcun modo il senso di autoresponsabilità.
Da ultimo si rileva che, forse troppo semplicisticamente, sia stato ancorato il necessario abbandono del parametro del tenore di vita ad un ingiusto prolungamento degli effetti patrimoniali del matrimonio. Il termine di molti rapporti giuridici è caratterizzato da conseguenze patrimoniali, ciò può valere anche per la cessazione del vincolo coniugale.
Del resto gli stessi plausi alla sentenza per essersi uniformata alla legislazione europea e d’oltreoceano non devono dimenticare che sussistono in quelle stesse legislazioni norme ad hoc per i patti prematrimoniali (per l’introduzione dei quali anche nel nostro ordinamento è stato presentato un disegno di legge nel 2014) che regolano prevalentemente proprio i rapporti patrimoniali in caso di preventiva rottura del vincolo, prevedendo pur sempre una tutela per il coniuge debole.
Non ci resta, pertanto, che aspettare le reazioni dei Tribunali chiamati a decidere sull’attribuzione e la revisione degli assegni di divorzio e forse anche un intervento legislativo.

Avv. Paola Minopoli

Avvocato civilista specializzato in contrattualistica commerciale, real estate, diritto di famiglia e delle successioni, diritto fallimentare, contenzioso civile e procedure espropriative. Conseguita la laurea in Giurisprudenza, ha collaborato con la II cattedra di Storia del Diritto Italiano dell'ateneo federiciano, dedicandosi poi alla professione forense. Ha esercitato prima a Napoli e poi nel foro di Milano, fornendo assistenza e consulenza a società e primari gruppi assicurativi/bancari italiani. Attualmente è il responsabile dell’ufficio legale di un’azienda elvetica leader nella vendita di metalli preziosi, occupandosi della compliance, fornendo assistenza per la governance e garantendo supporto legale alle diverse aree aziendali. Email: paola.minopoli@iusinitinere.it

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