giovedì, Aprile 18, 2024
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La sicurezza sul lavoro nelle strutture extra alberghiere

Di Valerio Andalò

Il Testo Unico, il D.Lgs. 81/08 [1], ha comportato un cambiamento nella mentalità dei datori di lavoro e dei lavoratori stessi. Il fine era di portare a livelli di eccellenza gli ambienti di lavoro e di aumentare la consapevolezza dei lavoratori stessi.

Parlare di sicurezza vuol dire ripensare il modo di lavorare e di gestire il revenue management, il budget e le risorse umane.

La sicurezza non è un qualcosa di a sestante, di separato rispetto all’attività imprenditoriale, viceversa deve essere parte integrante del fattore lavorativo e della produzione.

L’Italia, da questo punto di vista, era ancora indietro, e il Testo Unico ha determinato un cambiamento, o meglio un’inversione di passo.

Negli ultimi tempi la voce della sicurezza è una componente fondamentale del bilancio di un’impresa. Il mancato rispetto delle norme contenute nel Testo Unico influisce pesantemente sui costi aziendali, che in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa e monetaria sono  molto alti.

Un bravo Revenue Manager

Un bravo Revenue Manager deve valutare diversi aspetti nella gestione della struttura ricettiva turistica. Deve giustamente considerare i costi fissi e variabili delle camere, delle pulizie, dei consumi, ma deve anche tener conto dei costi della sicurezza, per prevenire “i costi salati” che deriverebbero dal mancato adempimento di norme, di malattie professionali o di eventuali giudizi pendenti. Per aumentare l’efficienza del lavoro, e dunque risparmiare sui costi aggiuntivi futuri, la prevenzione dei rischi è oramai diventate una voce fissa del budget.

La valutazione del rischio

In particolare la valutazione dei rischi rappresenta l’asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori: è il datore di lavoro, infatti, ad essere il perno intorno al quale ruota l’organizzazione della prevenzione, ovvero “la parte attiva della funzione di prevenzione”.

E’ necessario individuare chi è il datore di lavoro, ossia la figura titolare dei poteri decisionali e di spesa e che ha la materiale responsabilità di impresa e una diretta responsabilità giuridica.
Tutti i settori pubblici e privati ed in particolare lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché i soggetti ad essi equiparati, sono soggetti all’obbligo di valutare i rischi connessi con l’attività esercita.

Vengono perciò identificate le seguenti figure all’interno di ogni organizzazione:

  • Datore di lavoro: è la figura centrale, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionale e dei regimi di spesa;
  • Lavoratore: è la figura che, a prescindere dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa all’interno dell’organizzazione, con o senza retribuzione. In questa categoria rientrano anche il socio lavoratore di cooperativa o società, l’associato in partecipazione, il soggetto beneficiario di tirocini formativi;

Un’importante differenza è relativa anche alla dimensione dell’attività aziendale. In materia di formazione e informazione, “gli obblighi di sicurezza” sono differenziati in funzione del numero dei dipendenti:

  • Aziende con più di 10 lavoratori:

Il datore deve:

  1. Valutare tutti i rischi e elaborare i documenti di valutazione dei rischi;
  2. Designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (incarico che può essere assolto dal datore stesso, purchè in ottemperanza con la normativa);
  3. Nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, quando previsto, e disporre affinché i dipendenti si sottopongano a visita;
  4. Adempiere gli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori (ex art. 37 D.Lgs. 81/08) [2];
  5. Elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza;
  • Aziende fino a 10 lavoratori:

Il datore deve:

  1. Presentare il Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e non potrà più ricorrere all’autocertificazione per assolvere agli obblighi di valutazione dei rischi.

Gli aspetti della sicurezza del lavoro sono importanti e incidono in maniera significativa sui fattori di produttività e di efficienza della gestione del personale dell’attività ricettiva turistica.

In caso di sinistro o di “una visita” da parte dell’Ispettorato del lavoro”, la prima cosa che verrà controllata è proprio il rispetto della D.Lgs. 81/08.

D’altra parte sicurezza significa consapevolezza, legalità, competenza, efficienza e responsabilità.

 

[1] D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro;

[2] D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, art. 37 –  Gli obblighi di formazione, informazione e addestramento del lavoratore. Si veda Cass. Pen. 6 luglio 2015 n. 28557;

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