La sicurezza sul lavoro: un dovere stringente quanto fondamentale da rispettare.
La cronaca degli ultimi anni ha portato all’attenzione una tematica delicata ed importante come quella degli infortuni sul lavoro, soprattutto a causa degli esiti infausti di alcuni accaduti. Il rilievo di tale argomento ha certamente sensibilizzato il legislatore, intervenuto in modo incisivo in materia con l’emanazione del d.lgs n° 81/2008, a più riprese modificato, prima dal d.lgs n°164/2009, da ultimo con d.lgs n° 151/2015. La normativa, così come risultante dalle diverse modifiche intervenute, costituisce il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, comprensivo di tutte le misure da attuare in tema di prevenzione e protezione per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Alla luce di tale normativa il soggetto incaricato di garantire la sicurezza sul lavoro e di assicurare il rispetto di determinati standards è il datore di lavoro. Nello svolgimento della propria attività di coordinamento ed organizzazione dell’attività d’impresa, il datore deve tener conto di tutti i rischi ed i pericoli che concernono l’attività lavorativa posta in essere, al fine di tutelare la salute psico fisica dei lavoratori durante lo svolgimento della stessa. Per farlo dovrà, quindi, compiere una valutazione di tutti i rischi cui i lavoratori potrebbero andare incontro e dovrà osservare tutti gli obblighi che la legge impone, i quali sono predisposti allo scopo di eliminare, o quantomeno ridurre, il possibile verificarsi di tali rischi nei confronti dei lavoratori. La valutazione dei rischi è un aspetto di assoluta centralità nell’attività di prevenzione che deve essere compiuta dal datore, il cui esito viene ad essere formalizzato nel documento di valutazione dei rischi (DVR), ove vi sono indicati tutti quelli connessi alle attività lavorative svolte nell’azienda, nonché gli specifici rischi connessi a determinate mansioni. Al datore è dalla legge imposto anche l’uso di macchinari e strumentazioni adeguate e conformi a quanto previsto dalla normativa, da ciò discendendo l’obbligo per gli stessi di informare i lavoratori circa il corretto uso degli strumenti. E’ fondamentale l’osservanza da parte del datore di lavoro, in particolare, del dovere di informazione. Infatti è opportuno che i lavoratori siano resi edotti dei rischi concretamente connessi allo svolgimento dell’attività compiuta, dovendo questi conoscere il corretto funzionamento dei macchinari che adottano nell’espletamento delle loro mansioni, nonchè degli strumenti di protezione che devono obbligatoriamente adoperare. Inoltre, devono avere una piena conoscenza delle norme antinfortunistiche vigenti. A tal riguardo il d.lgs n° 81/2001 prevede che si realizzi un percorso di formazione rivolto non solo ai lavoratori, ma anche agli altri soggetti interessati all’attività di prevenzione all’interno dell’azienda. Trattasi di una formazione mirata, che tiene in particolar modo conto dello specifico settore lavorativo in cui si applica la disciplina. La normativa prevede che tali corsi di formazione ed informazione debbano tenersi periodicamente, di modo da garantire un aggiornamento frequente in base al livello di rischio aziendale. Tuttavia in capo al datore, oltre al precipuo obbligo di informazione appena descritto, grava un altro importante obbligo. Egli deve infatti vigilare e verificare circa il rispetto delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori. Pertanto grava in capo a quest’ultimo il duplice dovere non solo di informare e formare i lavoratori, ma anche quello di accertare che poi sia messo in pratica dagli stessi quanto appreso. A ben vedere si tratta di una normativa abbastanza rigida in termini di obblighi e responsabilità per il datore di lavoro, ponendolo in una posizione di garanzia molto delicata che pone, chiaramente, non pochi problemi allo stesso in tema di responsabilità penale. Al datore di lavoro sono equiparati i dirigenti ed i preposti quanto alla funzione di vigilanza e responsabilità.
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, oltre a prevedere gli obblighi gravanti in capo al datore di lavoro, postula una serie di obblighi che devono essere osservati anche dai lavoratori. Lo scopo prefissato dal legislatore era, infatti, quello di coinvolgere nella gestione della sicurezza tutti i soggetti partecipanti all’attività lavorativa, in proporzione alle proprie competenze e conoscenze. La previsione normativa impone, quindi, al lavoratore l’osservanza di una serie di obblighi finalizzati a prevenire il verificarsi di lesioni a se stesso, ad altri lavoratori o a terzi. L’articolo 20 della norma in parola è rubricato “Obblighi del lavoratore” e riporta al comma 1, quale principale obbligo incombente su ciascun lavoratore, l’obbligo di “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro”. Infatti, secondo quanto sancito dalla giurisprudenza penale della Suprema Corte di Cassazione, in una pronuncia del 2014, il lavoratore non è più semplice creditore di sicurezza nei confronti del datore di lavoro, ma diventa compartecipe del datore nel dovere di sicurezza “nel senso che il lavoratore diventa garante, oltre che della propria sicurezza, anche di quella dei propri compagni di lavoro o di altre persone presenti”. Il contenuto di tale articolo sostanzialmente impone che i dipendenti rispettino le direttive loro imposte dai datori, sia per quanto concerne il corretto uso dei macchinari da lavoro, sia per quanto concerne l’uso degli specifici indumenti e dispositivi di sicurezza che le norme antinfortunistiche predispongono. I dipendenti devono saper utilizzare correttamente le sostanze e i preparati pericolosi, nonchè i mezzi di trasporto. Hanno l’obbligo di informare prontamente il datore o il responsabile laddove ravvisino anomalie nelle attrezzature o nei dispositivi individuali da loro adoperati. Tutti i lavoratori hanno, inoltre, l’obbligo/diritto di sottoporsi ai controlli sanitari.
Come anticipato, l’esistenza di tali fondamentali ma stringenti imposizioni sia per il datore, sia per il lavoratore, comporta il sorgere di non pochi interrogativi circa la sussistenza o meno della responsabilità datoriale laddove si verifichi un incidente sul posto di lavoro.
C’è o non c’è la resposabilità del datore di lavoro? O meglio, quando è che si configura la responsabilità del datore?
Chiaramente occorerrà valutare il caso concreto ma la giurisprudenza, nel corso degli anni, ha fornito vari orientamenti che, solcando una medesima strada, hanno permesso di ricostruire un fondamento unitario da poter osservare. Appellandosi alla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è possibile desumere il principio determinante in materia, in virtù del quale è possibile poter discernere quando sussiste una responsabilità del datore e quando, invece, non lo si può ritenere responsabile. Alla luce di tale principio, ogni volta che il datore abbia in effetti adempiuto tutti gli obblighi su di lui incombenti alla luce della normativa di sicurezza, in particolare predisponendo tutti i mezzi di protezione obbligatori, impartendo al lavoratore tutte le istruzioni sull’uso degli stessi e premurandosi di vigilare sul corretto svolgimento dell’attività lavorativa, egli non potrà esser ritenuto responsabile per il verificarsi di un fatto che presenta i caratteri dell’imprevedibilità e dell’abnormità.
Nata a Napoli, il 26/07/1991.
Nel marzo del 2016 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’ Università Federico II di Napoli.
Ha intrapreso il percorso di preparazione al concorso in magistratura, frequentando un corso di formazione privato presso un magistrato. Inoltre, sta perfezionando la formazione presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni legali di Napoli ed è praticante avvocato.