venerdì, Marzo 29, 2024
Litigo Ergo Sum

La “sintesi” come principio processuale?

Con la sentenza numero 21297/2016 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla presenza o meno di un principio generale di sinteticità espositiva nella redazione di atti processuali e se esso è accompagnato da una sanzione processuale.

I giudici di legittimità dapprima riconoscono che detto principio vive nella norma del 366 al comma 3, che impone al difensore di riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio sia lo svolgimento del processo, al fine di operare una sintesi finalizzata alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata.

Nel giudizio introdotto presso la Corte, infatti, il ricorrente ha adempiuto alla prescrizione dell’art 366 co 3, ma in maniera ridondante e sostanzialmente inefficace, dal momento che ha presentato un testo di circa 250 pagine, 40 concernenti la mera trascrizione degli atti in Appello e 191 invece i motivi di ricorso, impedendo anche di capire chiaramente quale fosse il “devolutum” e, in sostanza, disattendendo l’articolo 366 al comma 3 e rendendo il ricorso inammissibile per violazione dei principi di chiarezza e sinteticità espositiva.

Questa norma da un lato tutela il giudizio di legittimità da una tecnica redazionale dei ricorsi definita “alluvionale”, dall’altra parte impone il requisito della “sommaria esposizione dei fatti di causa”, di cui la Corte chiarisce il significato: è consolidato orientamento che la “sommarietà” non risieda nella “mera” trascrizione degli atti del giudizio di merito, ma nell’attività di esposizione del difensore ricorrente che deve riassumere sia la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, sia lo svolgimento del processo (ord. 19255/10) al fine di realizzare una sintesi diretta alla piena valutazione e comprensione delle censure mosse alla sentenza impugnata (sent. 2846/16, 3385/16)

La giurisprudenza invece non è compatta in relazione all’ammissibilità o meno del ricorso per cassazione ove l’esposizione dei fatti di causa emerga almeno dal contenuto dei motivi di ricorso , possibilità affermata nelle sentenze (15478/14, 18363/14) e negata invece nelle pronunce (11308/14, 3385/16).

In seguito, la Corte afferma come il principio di sinteticità e chiarezza espositiva sia stato introdotto dall’articolo 3 secondo comma del processo amministrativo: si tratta di un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile perché idoneo a garantire il giusto processo e la ragionevole durata del medesimo, oltre a garantire la leale collaborazione tra le parti processuali e il giudice: una sovrabbondanza espositiva degli atti difensivi, infatti, non soltanto graverebbe l’amministrazione della giustizia di ulteriori oneri superflui, ma impedirebbe il raggiungimento di un risultato processuale chiaro e coerente, minando fortemente l’utilità del contraddittorio.

Tale principio, tuttavia, non è assistito da alcuna sanzione processuale in via “generale”, cosicché l’eccessiva prolissità di un atto non può determinare una pronuncia d’inammissibilità del ricorso in cassazione in assenza di una norma tipizzata, a differenza di altri sistemi processuali citati dalla corte; ma la sua violazione, come nel caso in questione, espone il ricorrente comunque al rischio di una declaratoria d’inammissibilità nel momento in cui è integrata la sanzione prevista dall’articolo 366 al co3: la corte, infatti, dovrebbe ricostruire i fatti di causa mediante la lettura di decine e decine di pagine, laddove dovrebbe essere il ricorrente ad esporli sommariamente.

Pasquale Cavero

Nato a Napoli nel 1993, studente presso la Federico II e iscritto all'ultimo anno di Giurisprudenza. Molto interessato alle materie processuali con profili sia civilistici che penali, concluderà il percorso universitario con una tesi sul "Giudizio in Appello". Collaboratore dell'area contenzioso, cerca di coniugare un'esposizione che sia tecnica ma al contempo scorrevole ed efficace.

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