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La società incorporante risponde per l’inquinamento dell’incorporata? La parola all’Adunanza Plenaria

In data 7 maggio 2019 la Sezione IV del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2928, ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione sul passaggio della responsabilità di bonifica[1] dei siti inquinati dalla società incorporata alla incorporante.

La vicenda in questione riguarda un evento inquinante causata da una società incorporata in un’altra in epoca antecedente alla riforma del diritto societario attuata dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5[2].

La questione fondamentale, assorbente rispetto alle altre affrontate dalla IV Sezione del Supremo Organo di Giustizia Amministrativa, riguarda l’effettiva possibilità o meno di trasferire la responsabilità dall’incorporata all’incorporante e di individuare, pertanto, oneri di bonifica in capo a quest’ultima.

Dirimenti, al riguardo, sono gli orientamenti contrapposti ante e post riforma societaria sulle conseguenze dei diritti/obblighi della società incorporata rispetto all’incorporante.

Secondo l’interpretazione ante riforma, tramite fusione per incorporazione la società incorporata si estingue e i relativi diritti e obblighi vengono trasferiti in capo all’incorporante come una successio in universum ius. Allo stato attuale, invece, la Giurisprudenza prevalente interpreta il nuovo articolo 2504 bis del c.c.[3] come una “mera vicenda evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico che, pur in presenza di un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità[4].

Di conseguenza, è necessario stabilire se una condotta antigiuridica e la conseguente responsabilità ex art. 242 del T.U. Ambiente confluisca, o meno, quale passività nel patrimonio dell’incorporante, la quale risponderà per il fatto dell’incorporata, attesa l’attuale rilevanza del danno ambientale in questione.

Non si può fare a meno di rilevare l’importanza della futura pronuncia dell’Adunanza, destinata a fare scuola per quanto riguarda i numerosi casi di eventi inquinanti (tuttora attuali) causati da Società oramai estinte e in attesa di giudizio.

[1] Per un approfondimento sull’argomento si veda la cospicua mole di articoli presente su https://www.iusinitinere.it/fonderie-pisano-lotta-per-il-diritto-a-un-ambiente-sano-19255 ; https://www.iusinitinere.it/ecopiazzole-difformi-risponde-penalmente-il-sindaco-che-omette-il-controllo-15787 ; https://www.iusinitinere.it/la-comunicazione-di-avvio-del-procedimento-di-bonifica-e-autonomamente-impugnabile-solamente-in-determinati-casi-14235 .

[2] Tale riforma trova la sua genesi nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che, nell’ottica di razionalizzare e sistematizzare la disciplina del mercato finanziario, regolamenta in un unico corpo normativo lo specifico “statuto” della società quotata, con particolare attenzione alla tutela delle minoranze, innovando la legge del 1913 disciplinante la borsa.

[3] La lettera dell’articolo prevede che: “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.

 La fusione ha effetto quando è stata eseguita l’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.

 Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell’articolo 2501 ter,numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

 Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell’articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all’articolo 2501 sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.

 La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all’ultima delle iscrizioni prescritte dall’articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso”.

 [4] Si veda, da ultimo, Cass., Sez. 6, ord. 16 maggio 2017, n. 12119.

Fabrizio Ciotta

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre, Fabrizio ha sviluppato fin da subito un forte interesse per le materie del diritto amministrativo e del diritto dell'ambiente, realizzando una tesi intitolata "Gli oneri di bonifica dei rifiuti con particolare riferimento alla c.d. Terra dei Fuochi". Si è specializzato in tale settore conseguendo con successo un Master di II livello in Diritto dell'Ambiente presso l’Università degli Studi di Roma - Roma Tre. Date le peculiari esperienze ha potuto svolgere un internship presso il Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, dove ha avuto la possibilità di collaborare con il relativo Ufficio Appalti ed altresì con la Giunta e gli Uffici preposti alla stesura del "Regolamento del Verde e del Paesaggio di Roma Capitale", primo testo normativo e programmatico sulla gestione del verde della Capitale. Dopo una proficua esperienza lavorativa all'interno della sezione Administrative Law, Public Procurement & Environment and Waste della Law Firm internazionale Lexxat, ottiene l'abilitazione alla professione forense e svolge attività di consulenza in diritto amministativo e appalti per SLT e Ernst&Young, oltre varie collaborazioni. Contatti: ciotta.fabrizio@gmail.com

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