martedì, Aprile 23, 2024
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La soggettività dell’individuo nel diritto internazionale

La concezione secondo la quale il Diritto Internazionale sia concepito ad uso e consumo esclusivo degli Stati, per quanto sia per certi versi senz’altro veritiera, non può essere accolta in senso assoluto in quanto, soprattutto nel Diritto Internazionale contemporaneo, è sempre crescente il rilievo attribuito agli individui.

Pertanto, a tal fine è necessario effettuare una distinzione, onde poter evidenziare al meglio quelle che sono state le principali evoluzioni che nel tempo hanno interessato questo particolare argomento.

Ed infatti, nel Diritto Internazionale classico, e cioè fino al secondo conflitto mondiale, l’individuo era percepito essenzialmente come un mero beneficiario materiale degli effetti scaturenti dalla norme internazionali. Esso pertanto aveva un ruolo decisamente marginale, tanto da essere considerato quale pertinenza del territorio appartenente allo Stato territoriale di appartenenza.

Questa particolare disciplina, risulta utile al fine di evidenziare la concezione altamente statalista dell’epoca, una concezione secondo la quale allo Stato era attribuito il controllo esclusivo dei sui propri cittadini dal punto di vista del Diritto Internazionale.

Tale impostazione tuttavia, pur essendo radicata ad un presupposto teorico saldamente affermato, non teneva conto che le norme internazionali, pur riferendosi agli Stati, possono incidere in svariati modi sulle posizioni giuridiche soggettive.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale poi, grazie alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, nonché, più in generale, all’opera pacifista dilagante in tutti i settori della cultura, si procedette ad una riformulazione del Diritto Internazionale in cui all’individuo fu attribuito un rilievo sempre maggiore.

Una prima apertura al rilievo della persona fisica in realtà, era già costituita dalle risalenti norme sulla pirateria, le quali formando un unicum nel panorama normativo dell’epoca, si rivolgevano non agli Stati, ma bensì direttamente agli individui.

Nel Diritto Internazionale contemporaneo poi, soprattutto in virtù degli atroci crimini di guerra perpetrati durante il conflitto, gli Stati cominciarono a predisporre le basi per un’apertura verso il riconoscimento della soggettività anche agli individui. Pertanto cominciarono ad emergere due tipologie di norme che si rivolgono direttamente agli individui: norme che sanciscono obblighi ( scaturenti dal diritto internazionale generale), e norme che conferiscono diritti ( di matrice convenzionale).

Quanto alle prime, si fa essenzialmente riferimento ai crimini internazionali, i quali, soprattutto in virtù del crescente rilievo assunto dai gruppi terroristici ed in particolare modo dagli agenti non statali, possono essere posti in rilievo sia da Stati che, appunto, da attori non statali. A tal fine, in base al principio della personalità della responsabilità penale, opera il principio di universalità della giurisdizione penale, in base al quale, in deroga al criterio della territorialità, ogni Stato ha diritto a perseguire i colpevoli, a condizione che il presunto reo si trovi sul territorio dello Stato stesso. Pertanto, in tale accezione l’individuo viene considerato senz’altro titolare di obblighi internazionali.

Quanto alla seconda tipologia di norme invece, esse scaturiscono dai Trattati Internazionali Regionali, i quali conferiscono all’individuo il potere di ricorso diretto ad un organo di diritto internazionale. E’ questo il caso della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. che può essere adita direttamente dal cittadino neo confronti dello Stato che, non uniformandosi ad una norma europea, abbia leso una propria situazione giuridica soggettiva.

Alla luce di quanto detto dunque, sebbene non possa ancora affermarsi che gli individui possano essere considerati, al pari degli Stati quali soggetti di Diritto Internazionale a pieno titolo, è senz’altro doveroso evidenziare il crescente rilievo attribuito all’individuo nell’ottica del Diritto Internazionale odierno.

Dott. Salvatore Viglione

Nato a napoli nel 1991, vive a Melito di Napoli. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Federico II di Napoli nel luglio 2016 con tesi in diritto internazionale. Attualmente oltre a frequentare la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, svolge il tirocinio forense presso lo Studio Legale Mancini, specializzato in diritto penale. Ha collaborato con diverse testate editoriali, principalmente con articoli di cronaca locale e politica. Ama il calcio, anche dilettantistico e la scrittura.

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