venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & Compliance

La sospensione condizionale della pena

La sospensione condizionale della pena rappresenta un notevole beneficio per l’imputato nel processo penale.

Si tratta di uno strumento finalizzato a limitare gli effetti negativi delle sentenze di condanna.

È un istituto di grande importanza che trova una diffusissima applicazione nelle aule dei tribunali, soprattutto nei confronti di quei soggetti che, per la prima volta, rivestono il ruolo di imputato e che sono stati accusati di aver compiuto reati non eccessivamente gravi.

La sospensione condizionale della pena trova la sua disciplina giuridica negli articoli 163- 168 c.p.

Il testo di questi articoli rende evidente la peculiarità di tale disciplina: se il reo è stato punito con la reclusione o l’arresto, per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, e se non commette reati, in caso di delitto, per cinque anni, e in caso di contravvenzione, per tre, il reato è estinto.

La sospensione condizionata della pena è, dunque, una causa di estinzione del reato.

Se egli, invece, decide di commettere un reato in quel lasso di tempo, non solo sconterà la vecchia pena sospesa, ma verrà aggiunta anche quella per il nuovo illecito commesso.
È evidente la grande opportunità che offre questo istituto e la probabile motivazione della sua introduzione: si è voluto preservare il soggetto da una possibile permanenza in carcere quando sono assenti sintomi di una sua pericolosità sociale.

Questa è stata la scelta del legislatore: con la sospensione condizionale della pena si lascia all’imputato la possibilità di scegliere le sorti del suo futuro.

Ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, il giudice non è però libero, ma deve valutare la presenza di alcune condizioni.

Innanzitutto, il reo non deve essere, in precedenza, condannato a pena detentiva per un delitto e non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza.

La pena inflitta non deve essere superiore a due anni di arresto o reclusione.

La sospensione non può essere concessa più di una volta, ma il giudice, qualora il soggetto sia già stato condannato con pena sospesa, può decidere di sospendere anche la seconda pena qualora la somma della prima e della seconda non superi i termini di cui sopra.

Infine, l’applicazione della sospensione condizionale della pena non è un diritto, bensì un beneficio. Tale natura comporta che il giudice la potrà concedere discrezionalmente sulla base della formulazione di una prognosi positiva del suo comportamento.

In altri termini, il giudice ha il dovere di valutare se l’imputato commetterà o meno un altro reato, risultato desumibile grazie allo studio del suo certificato penale.

L’interessante conseguenza è che, qualora il reo avesse anche solo un precedente penale ma questo fosse di particolare gravità, ciò permetterebbe al giudice di negare la concessione della sospensione condizionale della pena.

Se il beneficio viene applicato, resta sospesa sia la pena principale che quella accessoria.

Infine, è utile ricordare come l’istituto della sospensione condizionale della pena, seppur qualificabile a carattere premiale, non sia equiparabile alla non menzione nel casellario giudiziale.

Lo spiega con precisione la Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. I, 14/11/2007, n. 45756) in una sentenza del 2007, nella quale dichiara che il “beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è diverso da quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest’ultima ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l’eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato qual è quella della pubblicità. Ne consegue che, legittimamente, può essere negata la non menzione e concessa la sospensione condizionale della pena”.

La non menzione (art. 175 c.p.), dunque, è un beneficio che, però, mira ad agevolare il reinserimento del reo nella società, evitando che una condanna per un reato non grave pregiudichi una possibile occupazione nel mondo del lavoro, ad esempio.

In pratica, il beneficio fa si che la condanna non sia resa nota ai privati.

Avv. Maria Vittoria Maggi

Avvocato penalista, esperta in Scienze Forensi, Vice Responsible dell'area di Criminologia di Ius in Itinere. Maria Vittoria Maggi nasce a Padova il 29/07/1992. Dopo un percorso complesso, ma ricco, si laurea  in giurisprudenza il 7 dicembre 2016 con voto 110/110, con tesi in procedura penale, dal titolo "L'esame del testimone minorenne". Prima della laurea, Maria Vittoria svolge uno stage di sei mesi presso il Tribunale di Trento: i primi tre mesi, svolge mansioni legate alla  sistemazione dei fascicoli del giudice e alla citazione di testimoni; per i restanti tre mesi, affianca un magistrato nell'espletamento delle sue funzioni, con particolare riferimento alla scrittura dei capi di imputazione e dei decreti, alla partecipazione alle udienze, alla risoluzione di problematiche giuridiche inerenti a casi in corso di udienza. Una volta laureata, il 7 febbraio 2017 Maria Vittoria decide di continuare il percorso iniziato in precedenza e, così, diventa tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 presso il Tribunale di Trento. Durante i 18 mesi previsti di tirocinio , la stessa ha assistito un Giudice Penale partecipando alle udienze e scrivendo le motivazioni delle sentenze. Contestualmente al primo anno di tirocinio, Maria Vittoria ha voluto approfondire in maniera più seria la sua passione. Ha, così, iniziato un Master di II livello in Scienze Forensi (Criminologia, Investigazione, Security, Intelligence) presso l'università "La Sapienza" di Roma. Ha concluso questo percorso il 16 febbraio 2018, con una votazione di 110/110L e una tesi dal titolo "L'interrogatorio e l'analisi finalizzata all'individuazione del colpevole". Una volta concluso anche il tirocinio in Tribunale, Maria Vittoria ha intrapreso la pratica forense presso uno studio legale a Trento, approfondendo il diritto civile. Dal 29 ottobre 2018 si è, quindi, iscritta al Registro dei praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Dopo questa esperienza, nell'ottobre 2019 Maria Vittoria decide di frequentare anche un rinomato studio penale di Trento. Questa frequentazione le permette di completare, a tutto tondo, l'esperienza penalistica iniziata con un Pubblico Ministero, proseguita con un Giudice e conclusa con un avvocato penalista. Il 23 ottobre 2020, Maria Vittoria si abilita all'esercizio della professione forense. Dal novembre 2020 Maria Vittoria fa, inoltre, parte di LAIC (Laboratorio Avvocati-Investigatori-Criminologi). Collabora per le aree di Diritto Penale e Criminologia di Ius in itinere. email: mvittoria.maggi92@gmail.com

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