giovedì, Marzo 28, 2024
Uncategorized

La successione degli Stati nei trattati internazionali: cosa succederebbe in Catalogna?

La recente crisi intercorsa tra il governo spagnolo e la regione autonoma catalana offre un prezioso spunto di riflessione in relazione alle possibili conseguenze sulla sorte dei trattati internazionali in caso di modifiche di territorio.

In particolare, il fenomeno della sostituzione può manifestarsi per le cause più svariate: per effetto di cessione o conquista, sotto la sovranità dello Stato esistente oppure per la costituzione di uno Stato nuovo e indipendente. A tale fenomeno, particolarmente rilevante sotto il profilo giuridico, ed anche sotto il profilo più strettamente politico, è dedicata una Convenzione di codificazione, predisposta dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite nel 1978, allo scopo di apportare una organica ridefinizione dei termini della materia.

Orbene, prendendo spunto dal diritto consuetudinario, il principio in materia sarebbe quello della “continuità” dei trattati in essere, assumendo come essenziale discremen per l’affermazione circa la continuità degli obblighi contratti dallo Stato precedessore la “localizzabilità” del singolo accordo. Più specificamente, dunque, alla nozione di “localizzabilità” si fa rimando ogni qual volta un determinato trattato possa essere precipuamente riferito ad una porzione esatta di territorio. Tuttavia, la successione nei trattati localizzabili incontra un necessario limite consistente nella non trasmissibilità degli accordi che abbiano un prevalente carattere politico, ossia, di tutti quegli accorsi che siano  strettamente legati al precedente organo che esercitava il potere i governo sul territorio. Tale limitazione, trova la sua ovvia ratio nella necessità di garantire al nuovo governo di tranciare di netto le radici, anche normative, che legano il nuovo Stato al precedente governo. Di converso invece, in linea di principio si esclude il carattere della continuità per tutti quei  trattati che non siano invece riconducibili ad una porzione di territorio in particolare, trovando applicazione in tal caso l’opposto principio della “tabula rasa“.

Come in precedenza già accennato tuttavia, la Convenzione di Vienna del 1978 è intervenuta per predisporre una normativa organica in materia. Tale intervento normativo chiarificatore risultava essere oltremodo necessario  al fine di regolamentare la successione nei trattati per tutti i nuovi paesi sorti dal processo di decolonizzazione.

A tal fine, la Convenzione apporta una fondamentale distinzione operante in tutti i casi in cui il nuovo Stato  nasca all’esito del processo di decolonizzazione. In tal caso infatti, prescindendo dalla condizione di “localizzabilità” del trattato, ritiene applicabile il principio della tabula rasa, proponendo invece l’applicazione del principio di continuità in tutti gli altri casi. Tale suddivisione tuttavia, oltre a non ottenere riscontri nel diritto consuetudinario, incontra numerose perplessità anche relativamente alla ratio ispiratrice, che, essendo evidentemente la volontà di non vincolare le ex colonie ai trattati sottoscritti dai colonizzatori, in quanto gli stessi ben potrebbero avere contenuto assai svantaggioso per i primi, non tiene in debito conto che un simile situazione potrebbe senz’altro realizzarsi anche in un differente contesto.

Ritornando alla situazione catalana, l’eventuale distacco della regione autonoma dalla Spagna sarebbe definibile quale chiaro esempio di secessione, nel quale appunto una parte di territorio si distacca al fine di formare un nuovo stato. In questo caso gli accordi vigenti nello Stato che subisce il distacco cessano di avere vigore con riguardo al territorio che acquista l’indipendenza. Difatti, la prassi relativa agli Stati sorti dalla decolonizzazione ha suggellato tale tendenza. In particolare, i trattati bilaterali sottoscritti dalla precedente entità statale potranno produrre effetti soltanto se appositamente rinnovati dal nuovo governo. Discorso simile per quanto riguarda i trattati multilaterali chiusi, i quali necessiteranno, per continuare a produrre effetti, di una nuova adesione con gli altri Stati partecipanti, proprio in virtù della chiusura dell’accordo nei confronti di Stati diversi dagli originari firmatari. Per i trattati multilaterali aperti, invece, il principio della tabula rasa subisce un temperamento: lo Stato di nuova formazione infatti, può, ricorrere alla c.d. notificazione di successione, facendo dunque retroagire l’accettazione del Trattato al momento dell’indipendenza dallo Stato predecessore.

Dott. Salvatore Viglione

Nato a napoli nel 1991, vive a Melito di Napoli. Ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso la Federico II di Napoli nel luglio 2016 con tesi in diritto internazionale. Attualmente oltre a frequentare la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, svolge il tirocinio forense presso lo Studio Legale Mancini, specializzato in diritto penale. Ha collaborato con diverse testate editoriali, principalmente con articoli di cronaca locale e politica. Ama il calcio, anche dilettantistico e la scrittura.

Lascia un commento