venerdì, Aprile 19, 2024
Criminal & Compliance

La successione delle leggi penali nel tempo e il tempus commissi delicti nei vari tipi di reato

Uno dei principi cardine dell’efficacia della legge penale del tempo è quello sintetizzato nel brocardo “tempus regit actum”, secondo il quale la condotta umana osserva le norme vigenti al momento in cui viene posta in essere. Questo principio garantisce il consociato nei confronti della legge ed esclude che possa essere sanzionato per condotte la cui rilevanza penale non sia garantita dall’ordinamento, a tutela del principio di uguaglianza e del principio di legalità. Il nostro ordinamento, però, si caratterizza per la forte tendenza di aggiornarsi continuamente ed evolversi sensibilmente rispetto ai mutamenti del contesto storico-sociale e criminale del tempo, pertanto la legge è soggetta a continue trasformazioni e si rende necessario comprendere quali siano gli effetti, ora dell’abrogazione, ora della mutatio di norme vigenti ed infine dell’introduzione di nuove disposizioni.[1]

Cos’è la successione delle norme penali?

Il fenomeno della successione delle norme penali nel tempo riguarda il caso in cui una norma successiva irrompa nel quadro legislativo per disciplinare un fatto commesso sotto la vigenza di una norma precedente.

Le fonti della successione sono rinvenibili sia nel diritto interno dello Stato, sia in quello sovranazionale. In primo luogo, il regime giuridico della successione delle leggi penali è garantito a livello costituzionale e si fonda sull’art. 25 co.2 Cost. il quale, introducendo il principio di legalità, sancisce il divieto di ciascun consociato di essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto; in secondo luogo, è l’ordinamento comunitario all’art. 7 CEDU, che recepisce a livello sovranazionale l’esigenza di garantire il privato rispetto alla successione di norme.

Essendo il nostro ordinamento impostato sul principio di colpevolezza e permeato dalla funzione preventiva della pena, è opportuno stabilire criteri certi in virtù dei quali valutare quale pena applicare in modo tale che ognuno possa conoscere in anticipo le conseguenze afflittive della propria condotta per poi adeguarvisi o meno. 

L’art. 2 c.p.

L’art. 2 c.p. assurge a parametro di riferimento per il problema della successione di norme penali e si apre con la disposizione di due principi opposti: il principio dell’irretroattività della legge penale, più generico, ed il principio della retroattività della norma penale più favorevole, c.d. lex mitior.

  • Per il principio dell’irretroattività della norma penale, una nuova norma penale non si applica a fatti precedentemente non puniti;
  • Per il principio di retroattività della lex mitior, la nuova norma abolitrice dell’incriminazione che esclude la rilevanza penale di un reato, si applica ad esso anche se cronologicamente precedente.

Nulla questio, dunque, se si parla di introduzione di norme incriminatrici e di abrogazione.

I maggiori dubbi interpretativi hanno riguardato i commi successivi, ossia co. 3 e 4 dell’art. 2 c.p., laddove stabiliscono che il principio dell’irretroattività della legge penale sfavorevole al reo ed il principio di retroazione favorevole si applicano anche ai casi di vera e propria successione di norme che modificano il reato; in questo caso si parla di mutatio del regime penale.

Quando una norma penale introduce una disciplina diversa per un reato già regolato da una norma precedente, avrà luogo il fenomeno della successione di norme e qualora le modifiche successivamente introdotte siano favorevoli al reo, queste avranno efficacia retroattiva, distendendo i loro effetti anche sui reati commessi precedentemente.

Questo, però, non è un principio assoluto in quanto un’ espressa deroga si legge al comma 3 dell’art. 2 c.p. il quale dispone che nonostante il giudicato, se c’è stata una sentenza di condanna a pena detentiva e la legge posteriore dispone la pena pecuniaria, la prima si converte nella seconda. Occorre soffermarsi, dunque, sulla discussa derogabilità della disposizione, ossia sulla possibilità di derogare al generale principio dell’intangibilità del giudicato, che appare minato dai commi 3 e 4 dall’art. 2 c.p.

Tradizionalmente, si ritiene che nel diritto penale viga la regola dell’intangibilità del giudicato, per il quale il giudicato assolve alla funzione di operare uno sbarramento processuale, individuando un momento di stabilizzazione di quanto emerso in dibattimento e cristallizzato nella sentenza, esso adempie una fondamentale esigenza di certezza del diritto, riconducendosi al principio del ne bis in idem, per il quale non è possibile sottoporre a procedimento penale lo stesso soggetto più di una volta e riguardo al medesimo fatto.[2]

Il legislatore, ai commi 2 e 3 dell’art. 2 c.p., come anticipato, ha previsto un’esplicita deroga nel caso di abolitio della norma penale per successione, in seguito a declaratoria di illegittimità costituzionale, quando il giudice dell’esecuzione è obbligato a trasformare la pena da detentiva a pecuniaria. Senonchè, estendendo oltremodo questa deroga, si sta assistendo a una c.d. flessibilizzazione del giudicato, in cui si afferma sovente la possibilità di superare il giudicato in virtù dei valori e dei diritti fondamentali ritenuti, caso per caso, prevalenti.

È stato, in particolare il caso Scappola del 2009 (sent. n. 236/2011) a risolvere in tal senso il problema: in seguito al ricorso del condannato, i giudici decisero che l’eliminazione del trattamento peggiorativo subito a causa della mutatio (avvenuta nel 2000 sulla quantità di pena applicabile al reato) dovesse valere anche per tutti i casi analoghi. Le successive pronunce delle SSUU si uniformarono a quel dictum della Grande Chambre, proprio riconoscendo una flessibilità del giudicato alla stregua del bilanciamento tra valori costituzionali e decisioni cristallizzate, laddove i primi prevalessero sulle seconde.

Un altro problema legato all’art 2 c.p. è stato quello dell’operatività dei c.c.d.d. revirements della giurisprudenza. È accaduto, non di rado, che la Corte di Cassazione abbia adottato un’interpretazione elastica della norma incriminatrice includendovi, in modo estensivo, fattispecie prima non penalmente rilevanti, così da inficiare il legittimo affidamento del consociato. Si è concluso che, mediante una lettura innovativa dell’art. 7 CEDU, possa farsi uso della retroazione della norma penale sfavorevole, ma soltanto quando questa era già ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del fatto.

Il Tempus commissi delicti nei vari tipi di reato

Ora, di particolare rilevanza per una giusta applicazione delle regole successorie è lo studio del tempus commissi delicti, specialmente laddove il fatto di reato prosegua per un periodo di tempo sotto la vigenza di norme diverse. Nel silenzio del codice, si rinvengono numerosi sforzi dottrinali diretti a ricercare un criterio idoneo ad individuare la norma applicabile. Si sono susseguite tre tesi sul punto: la teoria della condotta (oggi prevalente), la teoria dell’evento (per la quale il reato è commesso quando si realizza l’ultimo elemento del reato) ed una soluzione mista, basata su entrambi.

Secondo l’orientamento maggiormente accettato, la teoria della condotta, il reato si considera commesso al momento del compimento dell’atto che pone in essere la condotta criminosa: il soggetto entra in contrasto con la legge nel momento in cui pone in essere materialmente l’azione o l’omissione. Tale principio, una volta assunto come generale, va però coordinato alle varie tipologie di reato ed infatti si suole distinguere il tempus commissi delicti a seconda che si applichi ai reati istantanei, ai reati omissivi impropri, ai reati di durata e ai reati a condotta reiterata o abituale.

  • Nei reati istantanei, la commissione del reato coincide con il compimento dell’azione tipica, quando il reato è a forma vincolata e con l’ultimo atto volontariamente posto in essere, nei reati a forma libera.
  • Nei reati omissivi impropri, la commissione del reato si considera a partire dall’omissione contra legem, ossia dall’omissione del dovere d’azione previsto dalla legge.
  • Riguardo ai reati omissivi propri, invece, non c’è univocità di vedute, infatti, parte della dottrina dà rilevanza al momento nel quale scade il termine per agire, altri autori, considerano l’omissione dal momento in cui il soggetto è in condizione di non poter adempiere.
  • Nei reati di durata, che si caratterizzano per la durata della condotta in un arco di tempo considerevole, è più complesso identificare il tempus commissi delicti. Si preferisce differenziare alcuni casi: nel caso di abolitio criminis, si applica indistintamente l’art. 2 co.2 c.p., quindi la retroazione favorevole coinvolge anche questa tipologia di reati; nel caso di mutatio di norme, dato che il soggetto contrasta la legge fino alla fine, il reato è commesso sotto la vigenza della legge successiva, quando l’ultimo atto posto in essere sia successivo all’entrata in vigore della legge; Se, invece, una norma introduce una nuova fattispecie incriminatrice, è necessario che l’ultimo atto sia compiuto sotto la sua vigenza e che questo atto abbia rilevanza penale indipendente, in coerenza con il principio dell’irretroattività ex art. 2 co.1 c.p. di cui si è detto.
  • Per quanto riguarda i reati a condotta reiterata o abituale, come il reato di stalking, bisogna essere molto cauti, accertando se tutti gli atti posti in essere dal soggetto siano sottoponibili ad una norma incriminatrice, o se, viceversa, la maggior parte di essi siano stati compiuti in vigenza di norme che ne escludevano la rilevanza penale. Trattasi, infatti, di reati molto gravi e perlopiù affliggenti l’integrità fisica e morale della persona, come i maltrattamenti in famiglia, la violenza privata, le molestie, le minacce. Nel caso di successione di norme, qualora sia introdotta una nuova fattispecie di reato abituale, saranno assoggettate ad essa soltanto le condotte poste sotto la sua vigenza e che abbiano un autonomo disvalore giuridico.

Recentemente, la giurisprudenza ha affrontato il problema sorto in seguito all il Pacchetto Sicurezza introdotto dal Governo nel 2009 sul reato di Stalking, in quanto ci si è domandati se debbano essere considerate anche quei comportamenti compiuti prima dell’entrata in vigore della norma. Il problema si fondava soprattutto sulla caratteristica dell’ abitualità dei comportamenti e sulla perpetrazione delle condotte nello stalking, consistendo questo nella reiterazione nel tempo di minacce o molestie in grado di cagionare ansia, paura o timore nelle vittime o congiunti.

In merito si sono contrapposti più filoni interpretativi:

  • Secondo una prima impostazione, sia le condotte realizzate prima, sia le condotte realizzate dopo l’introduzione della nuova fattispecie, si considerano ai sensi dell’art. 612-bis c.p. rientranti nel reato di stalking poiché, essendo questo un reato abituale e siccome la condotta è avvenuta parzialmente dopo l‘entrata in vigore della norma, non si ritiene leso il principio dell’irretroattività della legge sfavorevole.
  • Diversamente, in ossequio ad un principio che domina la giurisprudenza attuale, si è ritenuto che potranno rilevare soltanto le condotte poste in essere dopo l’entrata in vigore della norma qualora presentino un’ autonoma antigiuridicità, escludendo la retroazione della nuova disciplina. Di conseguenza si considera vigente la regola dell’irretroattività della norma incriminatrice agli episodi precedenti l’art. 612 bis c.p., ma al contempo i comportamenti precedentemente tenuti come la violenza privata o le minacce, possono essere giudicati in modo autonomo.
  • In relazione alla successione delle leggi in tema di reati ad evento differito, l’attenzione circa l’individuazione del tempus commissi delicti è stata posta di recente all’attenzione delle Sezioni Unite, precisamente nel Settembre 2018. La particolarità di questi reati consiste nel fatto che intercorre un notevole lasso di tempo tra la realizzazione della condotta e la verificazione dell’evento come sua conseguenza. Pertanto, può accadere che in questo lasso temporale avvenga una modifica legislativa del reato in oggetto e in questo caso il giudice deve interrogarsi su quale sia il regime normativo applicabile. Anche in questa ipotesi, si sono vicendevolmente contrapposte la teoria della condotta (per la quale in caso di successione si applica la norma vigente al momento della condotta) e quella dell’evento (per la quale il tempus si colloca al momento della consumazione del reato che combacia con l’evento). [3]

Un Leading Case

Nel caso di specie, rimesso alle SSUU, il reato consisteva in un omicidio stradale che, come è noto, è stato modificato nel 2016 dall’art. 589 bis c.p. il quale ha innalzato l’omicidio colposo a fattispecie autonoma e sanzionata in modo più severo. Il decesso della vittima era avvenuto svariati mesi dopo l’incidente, proprio a cavallo della Riforma. Dunque, per identificare il tempus commissi delicti e la norma da applicare a quel reato, si è preferito ricorrere alla teoria della condotta: si è ritenuto necessario valutare ai fini dell’applicazione dell’omicidio stradale la conoscibilità o meglio, calcolabilità delle conseguenze del proprio comportamento, da parte del reo.[4] In questo caso, si torna alla considerazione fatta in apertura dell’esposizione, poichè proprio alla luce del principio di legalità ex art. 25 c.p. e di uguaglianza ex art. 3 c.p., il reo deve essere in grado di poter discernere la rilevanza penale delle proprie azioni dalla loro trascurabilità per essere condannato sotto la vigenza di una norma incriminatrice, la quale, quindi, deve essere vigente al momento del commissione del reato. Al contrario, il criterio dell’evento avrebbe leso questi principi e sarebbero stati conseguentemente puniti diversamente due soggetti che hanno posto in essere la medesima condotta, ma ove l’evento lesivo di uno dei due si sia realizzato dopo.

Si può concludere, quindi, che soprattutto in questi reati, cioè nei casi di usura, truffa, corruzione, ecc., in cui l’evento sia temporalmente lontano dalla commissione del fatto, non essendo presente una norma individuativa del momento della “commissione” del reato, sia necessario rifarsi alla giurisprudenza.

Tra il marasma delle interpretazioni che hanno caratterizzato la materia della successione delle leggi penali nel tempo, il caso concreto trova sempre più spesso una strada risolutiva nei principi consolidatisi nelle aule giudiziarie, ma comunque senza mai insabbiare la rilevanza dei criteri fondamentali dettati dalla Costituzione, dalla Legge ordinaria e dall’Ordinamento Europeo.

 

 

[1] “Principio del tempus regit actum nel processo penale ed incidenza sulle garanzie dell’imputato”, Tratto da www.penalecontemporaneo.it

[2] Tratto da www.filodiritto.com

[3] Garofoli R., Compendio di diritto penale parte generale, Nel Diritto Editore, V Ed., 2017-2018.

[4] Omicidio stradale: la questione del rapporto intercorrente tra tempus commissi delicti e trattamento sanzionatorio, tratto da www.diritto.it

Si veda anche: CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE – SENTENZA 14 maggio 2018, n.21286

Avv. Alessia Di Prisco

Sono Alessia Di Prisco, classe 1993 e vivo in provincia di Napoli. Iscritta all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata, esercito la professione collaborando con uno studio legale napoletano. Dopo la maturità scientifica, nel 2017 mi sono laureata alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli, redigendo una tesi dal titolo "Il dolo eventuale", con particolare riferimento al caso ThyssenKrupp S.p.A., guidata dal Prof. Vincenzo Maiello. In seguito, ho conseguito il diploma di specializzazione presso una Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a Roma, con una dissertazione finale in materia di diritto penale, in relazione ai reati informatici. Ho svolto il Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Torre Annunziata affiancando il GIP e scrivo da anni per la rubrica di diritto penale di Ius In Itinere. Dello stesso progetto sono stata co-fondatrice e mi sono occupata dell'organizzazione di eventi giuridici per Ius In Itinere su tutto il territorio nazionale.

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